ELEZIONI: PERCHE’ AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA E’ VIETATO RICOPRIRE L’INCARICO DI RAPPRESENTANTE DI LISTA? (di Simone Sansoni)
ELEZIONI: PERCHE’ SOLO AGLI APPARTENENTI ALLA GUARDIA DI FINANZA E’ VIETATO RICOPRIRE L’INCARICO DI RAPPRESENTANTI DI LISTA? (di Simone Sansoni)
La circolare 73292 del 2007, a firma dell’allora Comandante Generale Roberto Speciale, vieta agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza di ricoprire nelle competizioni elettorali l’incarico di rappresentanti di lista, ossia coloro ai quali viene dato il compito da parte delle liste elettorali di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per loro conto, in quanto vi sarebbe un conflitto coi compiti e doveri dei militari di imparzialità alle competizioni politiche.
Viene fatto riferimento all’art. 10, del DPR 545/1986 (Regolamento di disciplina militare) che prevede che il militare debba astenersi, anche fuori dal servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche; l’art. 29 recita inoltre:“L'esercizio dei diritti politici spetta ai militari nei limiti e con le modalità previste dalla legge di principio sulla disciplina militare nonché dalle altre disposizioni di legge vigenti”.
Per l’appunto vi è da dire che esiste anche l’art. 25, c. 1 del DPR 361/1957 (T.U. leggi elettorali) il quale prevede infatti la possibilità di designare rappresentanti di lista fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere, senza però che la norma preveda alcuna incompatibilità per i militari.
L’unica esclusione espressamente prevista dalla legge per i militari in servizio riguarda le funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (art. 38 del T.U.).
Mi sembra opinabile che il militare che dovesse ricoprire l’incarico di rappresentante di lista, naturalmente senza qualificarsi, possa pregiudicare l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, come non viene pregiudicata dai militari, di ogni ordine e grado, che liberamente si candidano.
Faccio un esempio concreto: un Appuntato ed un Brigadiere prestano servizio nel medesimo reparto della Guardia di Finanza e vivono nel medesimo Comune. In occasione delle elezione amministrative, l’Appuntato decide di candidarsi alla carica di Consigliere comunale e chiede al Brigadiere di fare il rappresentante della relativa lista elettorale. In base alle disposizioni interne del Corpo si troveranno in una situazione paradossale: l’Appuntato candidato potrà fare comizi, affiggere manifesti col proprio volto e con il simbolo di partito, usufruire di un periodo di aspettativa pre-elettorale, mentre al Brigadiere sarà vietato il pur semplice incarico di rappresentante di lista, in quanto, come viene ricordato dalla circolare, il distintivo della lista indossato dal rappresentante, portato quindi da un singolo appartenente alle Forze Armate in qualità di semplice cittadino, comporterebbe un danno all’imparzialità di tutta l’istituzione militare!
Per quanto riguarda invece il personale delle quattro Forze Armate, la Direzione Generale per il Personale Militare dello Stato Maggiore della Difesa, con radiomessaggio nr. 248176 del 2009, esplicitamente ammette la possibilità per il personale dipendente di esercitare le funzioni di rappresentante di lista .
Forse uno dei motivi che ha spinto l’Amministrazione ad elaborare il divieto non è solo quello di "salvaguardare l’imparzialità politica" delle Forze Armate: bisogna infatti tenere presente che, sempre in base al T.U. delle leggi elettorali (art. 119), i rappresentanti di lista hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni elettorali.
Simone Sansoni
Segretario Nazionale FICIESSE
s.sansoni@ficiesse.it