PIANI DEGLI IMPIEGHI GDF, SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: SI DEVE SCORRERE LA GRADUATORIA QUANDO CHI PRECEDE RINUNCIA AL MOVIMENTO. SI ADEGUERA' IL CORPO ALL'AUTOREVOLE INDICAZIONE?

mercoledì 31 marzo 2010

PIANI DEGLI IMPIEGHI GDF, SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: SI DEVE SCORRERE LA GRADUATORIA QUANDO CHI PRECEDE RINUNCIA AL MOVIMENTO. SI ADEGUERA' IL CORPO ALL'AUTOREVOLE INDICAZIONE?

La mancata ultrattività  delle graduatorie dei trasferimenti dei Finanzieri, ossia il mancato scorrimento delle graduatorie nel caso che uno o più dei militari trasferiti rinuncino al movimento, è sempre stata fonte di notevoli perplessità .

Facciamo l’esempio dell’Amministrazione che individua una vacanza organica di otto militari nella sede X e che per ripianarla emette il provvedimento di trasferimento in favore dei militari collocati nei primi otto posti in graduatoria. Se due di questi militari successivamente rinunciano e chiedono la revoca del movimento, il Corpo invece di “scorrere” la graduatoria e trasferire i due militari collocati nei posti immediatamente successivi ai primi otto si è fino a oggi sempre comportato in uno dei modi seguenti:

- o assegna i due posti con il piano degli impieghi centralizzato in favore, spesso, di militari con titoli minori;

- oppure lascia scoperti i due posti mantenendo la deficienza organica nel reparto di destinazione fino all’anno successivo;

- o, infine, invia due militari tra quelli appena licenziati dal corso di formazione,

con buona pace di quanti hanno inutilmente partecipato, nonostante anzianità  decennali, ai piani di cui si tratta; ipotesi che, peraltro, risulta si verifichi spesso non già  nel nord del Paese, oltremodo bisognoso di personale, ma proprio nelle ambitissime sedi del sud Italia alle quali aspirano moltissimi finanzieri ormai attempati.

La situazione però tra breve potrebbe cambiare. Infatti, è recentemente intervenuto sulla annosa questione il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza: la 1764 del 26 marzo 2010. In tale provvedimento il Consiglio ha evidenziato come “il fabbisogno programmato” è esigenza propria dell’Amministrazione in quanto <<tale scopertura finisce per contraddire intrinsecamente proprio la pianificazione operativa posta a base del piano degli impieghi relativo all’anno in discorso>>.

Si tratta, d'altra parte, di una posizione anticipata in qualche misura dalla stessa Amministrazione della Guardia di finanza. Già  il nuovo Testo unico sulla mobilità  - Edizione 2009, infatti, alla pagina 22 stabilisce che <<Il numero dei movimenti per i reparti di destinazione sarà  determinato sulla base delle “esigenze organiche” del Comando di Corpo e della provincia/sede richiesta, tenendo conto delle complessive “esigenze di servizio” dell’Amministrazione>>.

Chiarisce, in tal senso, il supremo Consesso amministrativo che <<il diniego di scorrimento non è stato motivato in riferimento a precisi impedimenti operativi sopravvenuti oppure a determinate ragioni ostative di assegnazione del soggetto nella specifica sede di destinazione messa ad interpello>>.

Peraltro, se l’Amministrazione ha individuato a priori il fabbisogno organico di un Reparto, di un Comando Provinciale o un Comando Regionale per evidenti esigenze pubblicistiche, lo scorrimento delle graduatorie per soddisfare quelle esigenze risponde ad un preciso e doveroso obbligo, costituzionalmente prescritto, al buon andamento della pubblica amministrazione volto alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Cosa farà  ora il Comando Generale del Corpo?

Considerato che la tesi contraria dell’Amministrazione allo scorrimento delle graduatorie era basata unicamente sulla (supposta) mancata previsione normativa dell’istituto, è possibile che il Corpo decida di modificare la precedente posizione e di adeguarsi alle indicazioni dei giudici di Palazzo Spada; magari già  a partire dal piano degli impieghi per il 2010 o anche valutando modifiche da apportare ai piani periferici diramati soltanto da qualche settimana e per i quali non sono ancora trascorsi i termini per il ricorso giurisdizionale ai competenti Tribunali amministrativi regionali.

FICIESSE UFFICIO TRASFERIMENTI
 

 


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N. 01764/2010 REG.DEC.

N. 07874/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7874 del 2008, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza (Gdf - Ufficio Personale-Sezione V Impiego), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

*******, non costituito;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 06304/2008, resa tra
le parti, concernente DINIEGO TRASFERIMENTO SEDE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Vito Carella e udito l’avvocato dello Stato Greco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’Amministrazione appellante, in vista dei movimenti da effettuarsi nell’anno 2003, ha predisposto un piano nazionale degli impieghi al quale ha partecipato anche il finanziere appellato al fine di ottenere il trasferimento dal Comando Generale al Comando Regionale ..., risultandone in posizione non utile perchà© 24°, su ventitrà© posti, nella graduatoria relativa alla Provincia di *****.

Con il provvedimento impugnato in primo grado, l’Ufficio Personale negava al ricorrente originario lo scorrimento su uno dei posti resosi disponibile per rinunzia dell’avente titolo “in quanto non contemplata dalle vigenti disposizioni”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando - in relazione alla particolare procedura ed alla sua natura paraconcorsuale - che il diniego di trasferimento potesse trovare fondamento soltanto in una mutata esigenza funzionale ovvero in una causa ostativa alla specifica destinazione, non ponendo la Circolare sugli impieghi n. 336000/1241/5 del 30 settembre 2002 alcun divieto alla riassegnazione del posto.

2.- Gli appellanti, con il gravame in esame, hanno chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo che il ricorrente non si è posizionato utilmente nella graduatoria finale dei 23 posti e che l’Amministrazione, nell’assenza di un preciso obbligo normativo, non ha ravvisato alcuna esigenza di provvedere a nessuna forma di scorrimento delle graduatorie oltre il momento di conclusione del procedimento, che si è chiuso con i susseguenti movimenti e dinieghi.

L’appellato non si è costituito in giudizio. La misura cautelare è stata respinta dalla Sezione come da ordinanza n. 5714 del 2008.

All’udienza del 26 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- Le argomentazioni addotte dall’Amministrazione finanziaria non possono essere condivise ed, in particolare, non merita di essere seguita neppure la deduzione circa la non obbligatorietà  di scorrimento della graduatoria, come nei concorsi, che comunque resterebbe sempre una facoltà  riconosciuta in relazione all’interesse pubblico concreto a ricoprire il posto controverso.

Nella fattispecie, questi ragionamenti non sono pertinenti e, come osservato dai primi giudici, il diniego di scorrimento non è stato motivato in riferimento a precisi impedimenti operativi sopravvenuti oppure a determinate ragioni ostative di assegnazione del soggetto nella specifica sede di destinazione messa ad interpello.

La citata Circolare, infatti, con ciò autovincolando le scelte amministrative, delinea una particolare procedura volta a contemperare le esigenze organiche e di servizio dell’Amministrazione con le aspirazioni dei dipendenti al trasferimento sulle posizioni operative determinate come fabbisogno nelle sedi individuate.

Come precisato dalla Sezione in sede cautelare, il Ministero appellante ha valutato le esigenze organiche e di servizio in sede di adozione del piano nazionale degli impieghi per l’anno 2003 sicchà© - in detto schema paraconcorsuale e secondo il meccanismo pianificato dalla circolare che a proposito dello scorrimento della graduatoria non pone divieto alcuno - è quantomeno indifferente che la relativa disponibilità  di posto (Provincia di ******) oggettivamente determinata, sia occupata dal rinunciatario piuttosto che dall’aspirante che segue in graduatoria.

Ed invero, permanendo il fabbisogno programmato, tale scopertura finisce per contraddire intrinsecamente proprio la pianificazione operativa posta a base del piano degli impieghi relativo all’anno in discorso.

4.- Per tutte le suesposte considerazioni, l’appello va respinto e la sentenza confermata.

Non vi sono statuizioni da adottare in ordine alle spese di lite relative al grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010

 


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