AUSILIARIA, ADDIO? COS’È E COME FUNZIONA L’ISTITUTO CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE PER I MILITARI – di Carlo Germi
Storia di un istituto che ha comunque costituito un elemento positivo nella storia economica di un comparto che ha dovuto subire, nel tempo, numerose rinunce
La posizione di ausiliaria è una particolare posizione giuridica afferente lo Status militare alla quale, come stabilito dalla legge n. 113 del 1954, che per prima l’ha introdotta, accedono gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna arma, ciascun ruolo e ciascun grado.
Gli ufficiali che accedevano a tale posizione restavano a disposizione del Governo e potevano essere chiamati a prestare servizi che non fossero riservati, da disposizioni di legge o di regolamento, agli ufficiali in servizio permanente. L'ufficiale in ausiliaria non poteva assumere impieghi, né rivestire cariche o assolvere incarichi, retribuiti o meno, presso imprese che avessero rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. La durata massima di permanenza in ausiliaria, come previsto dalla legge n. 404 del 1990, era di otto anni, trascorsi i quali l'ufficiale veniva posto in riserva, con obblighi di servizio solo in caso di guerra, mentre, al raggiungimento del limite di età, veniva posto in congedo assoluto.
Con le leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, anche i sottufficiali delle forze armate cessavano dal servizio al 56^ anno, per essere collocati in ausiliaria, dove permanevano otto anni; successivamente erano posti nella riserva o in congedo assoluto. Analoga disposizione era prevista per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.
Al personale collocato in ausiliaria competeva oltre al trattamento pensionistico, un'indennità annua pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria.
La pur sommaria descrizione dell’ istituto in parola fa intendere come si tratti di un meccanismo positivo per il personale militare introdotto da una parte per poter comunque contare su personale specializzato spesso ancora in età idonea per essere impiegato e dall’ altra stabilire un trattamento economico favorevole per categorie particolarmente penalizzate nel corso del servizio prestato caratterizzato da sacrifici personali e familiari e da momenti spesso difficili.
L’istituto ha poi, nel tempo subito varie modifiche, tutte in senso negativo, allo scopo di allineare la sua disciplina alle varie riforme effettuate dai governi negli anni 80 e 90 tese a ridimensionare la spesa pensionistica.
Tra queste la possibilità di andare in ausiliaria al di fuori dei limiti di età massimi è stata stabilita dagli originari 25 anni ai 40 anni effettivi di servizio. (articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224).
La più significativa tra le modifiche è poi stata introdotta a seguito della riforma voluta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” che all’ articolo 2 (Armonizzazione), comma 23, lettera b, ha stabilito: Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
<<b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e'regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.>>
L’ armonizzazione, varata con il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, per quanto attiene all’ istituto in esame, è contenuta nell’ articolo 3 ( Ausiliaria) che recita:
<<1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.>>
Il comma 4 dell’ art. 7 dello stesso provvedimento intitolato “Norme transitorie” stabilisce:
<<Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, ( cioè la possibilità di andare in ausiliaria con 40 anni di servizio effettivo) possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.>>
Con il decreto milleproroghe relativo al 2002, tale ultimo termine è stato modificato:
<<6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni>> (dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2007).
Con il decreto mille proroghe per 2008, il termine dei 10 anni è stato portato a 11:
<<3-bis. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni». ( dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008).>>
Infine con la legge 27 febbraio 2009 n. 14 che ha convertito il decreto relativo alle proroghe per il 2009 il termine è stato ulteriormente portato al 31 dicembre 2010:
<<8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.>> ( dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ).
Il disposto delle norme sin qui esaminate consente quindi di porre un punto fermo alla disciplina dell’ istituto: oggi, si accede ad esso o con il raggiungimento dei limiti di età previsti per il trattamento di pensione di vecchiaia ovvero, sino al 31 dicembre 2010, con il requisito dei 40 anni di servizio effettivo.
Le frammentarie notizie che ci giungono da varie fonti, comunque non ancora formalizzate, sulla manovra economica da 24 miliardi di euro che il governo italiano ha approvato sostengono che tra le varie misure di contenimento della spesa pubblica è stata prevista l’ abolizione della posizione dell’ ausiliaria per il personale dei comparti difesa e sicurezza, conseguentemente questo personale in servizio permanente delle Forze Armate, compresi i Carabinieri e gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, all’ atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sarà collocato direttamente nella categoria della riserva.
CARLO GERMI
Segretario generale Ficiesse
c.germi@ficiesse.it