COME DEVE ESSERE IMPIEGATO IL PERSONALE NELLE CERIMONIE DELLA GUARDIA DI FINANZA?

domenica 05 giugno 2011


Buongiorno, sono un appartenente alla guardia di finanza. Considerato che per i tagli di spesa per il triennio 2011-2013 le varie cerimonie militari devono essere autorizzati dai ministri e che il personale che viene impiegato deve essere libero dal servizio e non  retribuito, mi spiegate cortesemente perche'  sono stato "selezionato" gia' in questi giorni per le prove della festa del corpo che si terra' anche a ****** a giugno, malgrado il mio comando sia a conoscenza che non saro' retribuito: i signori superiori fanno gli gnorri?.
Ma il decreto legge di giugno 2010 riguardo i tagli delle cerimonie, non prevede che i militari impiegati debbano essere liberi dal servizio e non retribuiti? (leggete cortesemente con attenzione l'articolo 6 comma 8)
Nel ringraziarvi confido nella vs discrezione perche' ho moglie e figli e non voglio subire ritorsioni.
p.s. ovviamente oltre ad essere uno sfogo la mia e' una richiesta per far conoscere all'opinione pubblica cio' di cui le ho sopracitato, in modo tale da non subire piu' trattamenti dittatoriali che le "stellette" comportano.



Effettivamente la norma che tu citi (D.L. 78/2010) in origine prevedeva che per l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonchà© di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Forze di polizia come la Guardia di Finanza, dovvesse esserci un'autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
Inoltre il personale che vi avesse partecipato non avrebbe avuto diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità  a qualsiasi titolo, nà© a fruire di riposi compensativi.
Tuttavia in sede di conversione del Decreto-legge, il Parlamento, tra le poche modifiche apportate con la Legge 122/2010, introdusse una clausola finale che prevede che tali disposizioni non si applicano alle feste istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Pertanto nel tuo caso, in quanto impiegato in servizio in occasione della festa per l'anniversario della Guardia di Finanza, avrai diritto alle eventuali indennità  spettanti (es. straordinario, missione) oppure al riposo compensativo e non occorre alcuna autorizzazione ministeriale.
Diverso sarebbe se il tuo servizio fosse stato previsto per altri tipi di manifestazione non riconducibile alle feste istituzionali della Guardia di Finanza (es. convegni, giornate e feste celebrative, cerimonie di inaugurazione ed altri eventi similari) per le quali, quindi, non vige la clausola di salvaguardia posta alla fine del comma 8.
Infine è opportuno sottolineare che già  da alcuni anni il Comando Generale della Guardia di Finanza, probabilmente per porre un limite alle spese ed all'impiego del personale in occasione della festa del Corpo, ha previsto che, al di là  della cerimonia che si svolge a livello centrale, le altre cerimonie a livello periferico si svolgano con schieramenti in armi solo presso i Comandi Interregionali e senza utilizzare personale fuori sede (per il 2011 si veda il paragrafo 2 della circolare nr. 76105 dell'Ufficio del Generale Addetto).
Di seguito l'art. 6 comma 8 del Decreto-legge convertito.

LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0146) (GU n. 176 del 30-7-2010  - Suppl. Ordinario n.174)

art. 6
8. A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'.
Al fine di ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di
efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere
dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste
celebrative, nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi
similari
, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,
nonche' da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e'
subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente;

L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le
medesime finalita', di video/audio conferenze da remoto,anche
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi
autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere al di fuori
dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto
a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita' a
qualsiasi titolo.
Per le magistrature e le autorita' indipendenti,
fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione e'
rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno
e, per le autorita' indipendenti, dall'organo di vertice. Le
disposizioni del presente comma non si applicano
ai convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca, nonche' alle
mostre realizzate, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, dagli
enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ed
agli incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi
internazionali o comunitari , alle feste nazionali previste da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia

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