AUTO BLU IN USO ESCLUSIVO OLTRE I 1600 CC, IMPORTANTE INTERROGAZIONE ON. TEA ALBINI (PD): PERCHE' FORZE ARMATE E DI POLIZIA NON HANNO ANCORA OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE?

sabato 05 novembre 2011

Pubblichiamo di seguito un’interessante (e pienamente condivisibile) interrogazione dell’on. Tea ALBINI (PD) sulle auto di servizio alla Forze Armate e di Polizia in merito alle nuove disposizioni volte a evitare gli sprechi di pubblici uffici che si dotano di auto di elevata cilindrata dai costi elevatissimi, sia di acquisto che di esercizio.

Perchà©, chiede la parlamentare, il solo Ministero delle Politiche agricole ha ottemperato all’obbligo di individuare tali autovetture? Perchà© sembra non lo hanno ancora fatto i Ministeri della Difesa, dell’Interno e dell’Economia, che pure hanno enormi problemi a svolgere i servizi essenziali di difesa e sicurezza?

Daremo conto della risposta che, ci auguriamo, il Presidente del Consiglio vorrà  far pervenire con ogni possibile sollecitudine.

 

Nel testo che segue, grassetto e sottolineature sono della redazione del sito.

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI
Seduta n. 539 del 20/10/2011

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

ALBINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede all'articolo 2 «auto blu» che:

«1. La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.

2.Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.


3.Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.


4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità  e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo»;


il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, ha disciplinato l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità  innovative di gestione;


il comma 2 dell'articolo 1 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede l'applicazione del testo di esso alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità  indipendenti, ed esclusi gli organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le regioni e gli enti locali;


il comma 3 dell'articolo 1 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede la non applicabilità  alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio escludendo altresì le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità  pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonchà© ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo;


l'articolo 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel disciplinare i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, prevede al comma 2 che le autovetture di servizio possano essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:


a)Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b)capi di gabinetto dei Ministri;

c)capi dei dipartimenti e degli uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) segretari generali dei Ministeri, nonchà© capi dei dipartimenti o uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) presidenti degli enti pubblici non economici, direttori delle Agenzie fiscali, presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'articoli 1, comma 2 prescrivendo altresì, al comma 3, che il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione -:

se sia a conoscenza che, tra i Ministeri, solo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con direttiva protocollo n. 17245 del 29 settembre 2011, ha ottemperato all'obbligo volto all'individuazione delle auto disponibili in uso esclusivo e in uso non esclusivo e delle modalità  di utilizzazione delle auto di servizio del Ministero medesimo;


se i corpi di polizia, le amministrazioni civili e militari abbiano ottemperato a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, articolo 2, comma 3;


se ritenga prioritario l'obbligo di provvedere a quanto sopra da parte delle amministrazioni anche in virtù dei consistenti tagli che le recenti manovre finanziarie hanno apportato sia ai Ministeri sia alle Forze armate e ai Corpi di polizia.


(4-13661)


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