E' LEGITTIMA LA LIBERA CIRCOLAZIONE GRATUITA SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE, IN UNIFORME O MUNITI DI TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO - di Eliseo Taverna
domenica 13 novembre 2011
“Una norma emanata nel 1925, recentemente assorbita dal "Codice dell'ordinamento militare” e volta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività  ; sottratta peraltro alle disposizioni che, a suo tempo, trasferirono dallo Stato alle singole Regioni l’esclusiva competenza legislativa in materia di trasporti”.
Sono totalmente errate nei presupposti e nelle competenze le interpretazioni restrittive che in questi giorni stanno fornendo alcune aziende di trasporto che erogano servizi per conto degli Enti locali (Regioni, Provincie e Comuni) sul territorio nazionale, in merito alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico urbano, da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine in divisa o muniti di tessera personale di riconoscimento, ai sensi dell’art. 236 e art. 1115 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90.
Una norma che origina dal R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, i cui princìpi - volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività  - sono stati assorbiti dal recente "Codice dell'ordinamento militare", sottratti altresì alle disposizioni che trasferirono a suo tempo - dallo Stato alle singole Regioni - l’esclusiva competenza legislativa in materia di trasporti.
In particolar modo appare priva dei presupposti giuridici, e quindi, a mio parere, contra legem (in quanto preclusiva dell’attuazione di una norma a carattere nazionale con finalità  di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), l’iniziativa intrapresa dall’Azienda della Mobilità  Aquilana che, con nota n. 1667/2011 del 12.10.2011 (diretta ai Comandi delle Forze di Polizia ubicati nel comprensorio aquilano), sostiene che …”Le succitate contrastanti norme vengono superate dalla normativa della Regione Abruzzo, che ha competenza diretta in materia di trasporto pubblico. Infatti, la Legge Regionale 22.12.2005 n. 44, art. 1, così come modificata dalla Legge Regionale 30.04.2006, art. 20 e dalla Legge Regionale 09.01.2010 n. 1, art.39, esclude la libera circolazione degli agenti e degli ufficiali appartenenti alle forze dell’Ordine”.
Al riguardo giova precisare che i dubbi di legittimità  sulla libera circolazione, inopportunamente sollevati dall’Azienda della Mobilità  Aquilana, sono stati già  sottoposti a suo tempo - e per casi analoghi - al giudizio degli Organi Giurisdizionali. Il TAR Lazio Roma / Sezione I Bis, prima (con sentenza n. 2590 del 29.03.2002), ed il Consiglio di Stato poi (con sentenza n. 4252 del 31.07.2007) - ai quali diverse associazioni si erano rivolte in rappresentanza di numerose aziende di trasporto operanti sul territorio nazionale - hanno rigettato la tesi prospettata dai ricorrenti, che ipotizzavano l’illegittimità  della libera circolazione delle forze dell’ordine.
I Giudici di primo grado, infatti, avevano chiaramente evidenziato la piena validità  dell’art. 4 del R.D.L. 2 Aprile 1925 n. 382, ritenendolo ancora in vigore poichà © finalizzato a garantire la sicurezza dei trasporti, tenuto anche in considerazione che la stessa norma costituisce una materia non oggetto di trasferimento agli enti locali, e che il beneficio apportato escluderebbe qualsiasi forma di aggravio per il bilancio delle aziende.
Le associazioni appellanti, nell’impugnare tale statuizione, hanno voluto rimarcare, secondo la loro tesi, l’incompatibilità  di tale normativa rispetto al vigente assetto delle competenze nel settore.
Al riguardo, l’Alto Consesso, in merito alla previsione della libera circolazione ai sensi della prefata legge, aveva stabilito già  dal 2007 che “trattasi di disposizioni con ogni evidenza preordinate ad agevolare la presenza di militari dell’Arma dei Carabinieri, sui mezzi di trasporto pubblici, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza delle persone, ritenute preminenti dal Legislatore dell’epoca ma che, come sembra pacifico, possono considerarsi tuttora giustificate, anche tenuto conto della particolare vulnerabilità  dei mezzi e dell’allarme sociale causato dal verificarsi di possibili episodi delittuosi in simili contesti”.
Inoltre, in merito alla circostanza che le aziende esercenti il trasporto possano perdere gli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti, ha ritenuto che ”non assume rilievo determinante ai fini di inquadrare la fattispecie nella materia dei trasporti pubblici locali, che attualmente risulta attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, ed è pertanto sottratta alla competenza statale. Deve, al contrario, prendersi atto della palese finalità  della norma, preordinata, come si è già  rilevato, a favorire la prevenzione e la repressione dei reati sui mezzi di pubblico trasporto e, la norma stessa appare, pertanto, attinente alla materia della pubblica sicurezza, per la quale la competenza legislativa resta riservata allo Stato”.
Per quanto concerne, infine, le doglianze delle aziende di trasporto appellanti protese a paventare la possibilità  di abusi da parte di singoli agenti che potrebbero farne un uso gratuito per finalità  legate alla propria vita privata, i Giudici hanno ribadito la circostanza “che i Carabinieri, anche al di fuori del servizio, sono tenuti a prestare la propria opera per far fronte ad esigenze di soccorso e di sicurezza”.
Con tutte queste motivazioni, l’alto Consesso ha rigettato l’appello delle società  ricorrenti; pertanto, venendo ai giorni nostri, è del tutto pacifico affermare l’attuale validità  e legittimità  delle previsioni di cui agli articoli 236 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 (“Il personale dell’Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano”) e 1115 (“Al personale delle Forze di polizia si applica l’articolo 236”).
E’ chiaro che la statuizione di questa norma, con finalità  di ordine e sicurezza pubblica, consente la libera circolazione esclusivamente sui mezzi pubblici urbani e non ha nulla a che vedere con le più ampie previsioni legislative emanate, nel tempo, dalle singole Regioni a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia.
A questo punto non rimane altro che far valere questi elementi in punto di diritto, così come ribaditi dalla giurisprudenza consolidata, auspicando che le aziende di trasporto che hanno intrapreso queste iniziative improprie si ravvedano tempestivamente altrimenti l’unica strada, prima che accadano fatti spiacevoli, potrà  essere quella d’interessare di questa grave inadempienza i singoli Prefetti.
Eliseo Taverna*
*Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza e
Segretario nazionale di Ficiesse