LA RIMOZIONE DAL GRADO NON PUO' AVERE EFFETTI RETROATTIVI AI FINI PREVIDENZIALI (Corte dei Conti)

domenica 18 dicembre 2011

Sentenza 1876/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
nella persona della Dott. Michele Scarpa

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche;
Visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c.;
Visto l'art. 26 del Reg. proc. r.d. 1933, n. 1038;
Visto l'atto introduttivo del giudizio e esaminati gli atti e i documenti;
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 25.11.2010, con l'assistenza del segretario d'udienza Fiorella FERGNANI ha emanato la seguente
 
SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 42375 del registro di Segreteria, promosso con ricorso proposto da D. R. difeso dall’ Avv. ***********, contro Min. Difesa Com.Gen.Carabinieri - INPDAP Bologna per diniego istanza di annullamento del provvedimento n.168360WT/1-1-PNP in data 11.11.2009 di sospensione del trattamento pensionistico.
Udita, nella pubblica udienza, l’ Avv. ********** per la parte privata ricorrente.
 
Ritenuto in FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente - come sopra generalizzata – rappresenta di aver invano chiesto, con domanda amministrativa al competente Ministero Difesa l’ annullamento del provvedimento n.168360WT/1-1-PNP in data 11.11.2009 di sospensione del trattamento pensionistico per mancanza dei requisiti contributivi ed anagrafici di cui alla l.n.449/1997 a seguito della cessazione dal servizio per perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt.60 c.6-61-37 l.n.599/1954.
Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, con decreto n.1682 veniva collocato in congedo assoluto per infermità  con decorrenza 15.11.2005 ai sensi dell’art.29 l.n.599/1954 e con provvedimento in data 17.09.2009 della DGPM gli veniva notificata l’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado.
Con il provvedimento di sopra richiamato del Centro Amministrativo del CGAC in data 11.11.2009 veniva sospeso il trattamento di quiescenza per i motivi di sopra già  richiamati.
Il ricorrente ricorreva chiedendo la sospensione dell’impugnato provvedimento e nel merito contestando la decorrenza retroattiva della sanzione disciplinare che ai sensi dell’art. 21 bis l.n.241/1990 doveva decorrere dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, prevalendo tale norma su quella disciplinare, sia perchà© posteriore che speciale. Inoltre rappresentava il ricorrente che il collocamento in congedo assoluto era avvenuto per infermità  giusta decreto n.1682 ai sensi dell’art.29 l.n.599/1954 con decorrenza 15.11.2005.
Concludeva nel merito chiedendo l’annullamento del provvedimento revoca della pensione e del provvedimento disciplinare.
Con ordinanza n.147/10/M la Sezione accoglieva l’istanza di sospensione dell’impugnato provvedimento.
Al termine dell’odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente sentenza con la precisazione che, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta giorni decorrente dalla data odierna.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto ai sensi dell'art.5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
 
Considerato in DIRITTO
La causa dedotta nel presente giudizio attiene alla rilevanza ed agli effetti della sanzione disciplinare della perdita di grado rispetto all’anzianità  contributiva necessaria per l’accesso alla pensione.
Nel caso di specie, al ricorrente è stata comunicata la sospensione del trattamento pensionistico per mancanza dei requisiti contributivi ed anagrafici di cui alla l.n.449/1997 a seguito della cessazione dal servizio per perdita del grado per rimozione ai sensi degli artt.60 c.6-61-37 l.n.599/1954.
Il ricorrente perde i requisiti contributivi a causa della decorrenza retroattiva del provvedimento disciplinare in argomento.
L’oggetto del presente giudizio non è – nà© potrebbe esserlo – la legittimità  della sanzione disciplinare, oggetto di giurisdizione amministrativa. Oggetto del presente giudizio è, invece, la rilevanza ai fini previdenziali degli effetti della sanzione disciplinare irrogata.
Pertanto ai fini del presente giudizio non rilevano gli inquadramenti dell’istituto nel complesso della normativa disciplinare, ma solo gli effetti previdenziali dell’istituto della perdita del grado.
La Sezione accerta, incidentalmente, che vi è una incompatibilità  normativa fra la perdita del grado e la permanenza nel servizio permanente (cfr. Cons. Stato, III Sez., n. 128/2007).
Questo giudice, in adesione alla prospettazione del ricorrente, accerta che la sanzione disciplinare non può incidere retroattivamente ed in pejus sui diritti previdenziali acquisiti dal pensionato; questo perchà© i requisiti per l’accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del collocamento in congedo.
Inoltre, la sanzione disciplinare incide ordinariamente sul servizio poichà© ha come finalità  la sanzione di comportamenti del dipendente in servizio al fine di ristabilire la fisiologicità  del rapporto di servizio tra amministrazione e dipendente.
Per questi motivi, alla luce delle argomentazioni esposte, dichiara l’impugnato provvedimento CNA-CGAC in data 11.11.2009 inefficace ai fini previdenziali di cui al presente ricorso. Dispone all’uopo il reintegro del trattamento pensionistico.
 
P.Q.M.

La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna
Giudice Unico delle Pensioni,
definitivamente pronunciando, alla luce delle argomentazioni sopraesposte, dichiara il ricorso accolto, compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 25.11.2010.


 

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