ANCHE IN CASO DI GRADIMENTO, SI HA SEMPRE DIRITTO ALLE RELATIVE INDENNITA' QUANDO IL TRASFERIMENTO E' DESTINATO A SODDISFARE PRIORITARIAMENTE UN INTERESSE DELLA GUARDIA DI FINANZA (Consiglio di Stato)
lunedì 17 settembre 2012
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO: SOLO OVE VI SIA UNA DOMANDA DEL FINANZIERE MOTIVATA DA ESIGENZE PERSONALI PUO' CONFIGURARSI IL TRASFERIMENTO “A DOMANDA”
ANCHE IN CASO DI GRADIMENTO, SI HA SEMPRE DIRITTO ALLE RELATIVE INDENNITA' QUANDO IL TRASFERIMENTO E’ DESTINATO A SODDISFARE PRIORITARIAMENTE UN INTERESSE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il Consiglio di Stato respinge le motivazioni addotte dall’Amministrazione a non voler riconoscere i benefici di cui alla Legge 100/87 ad un militare della Guardia di Finanza trasferito alla DIA.
“L’indirizzo interpretativo è stato tuttavia di recente superato, affermandosi – proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggi in discussione – che ove il trasferimento di unità  di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità  alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814)...solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento “a domanda”
Si allegano: sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 07/06/2012, e sentenza TAR Calabria, depositata in data 10/02/2010.
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N. 03383/2012REG.PROV.COLL.
N. 03842/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, XX Legione Guardia di Finanza Catanzaro, Nucleo Polizia Tributaria Reggio Calabria, Direzione Investigativa Antimafia C.O. Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
XXXX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXXX, con domicilio eletto presso XXXXX XXXX in Roma, …;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - sez. Staccata di Reggio Calabria n. 00067/2010, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto all'indennità  di trasferimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di XXXXX XXXXX;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Greco, avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. XXXXXX XXXXX, dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, era trasferito, con determinazione del Comando Generale del 14 settembre 1999, alla D.I.A. – Centro operativo di Reggio Calabria.
Ritenendo di averne diritto in forza del trasferimento, il medesimo chiedeva all’amministrazione i benefici economici previsti dalla legge 100/87.
L’amministrazione denegava l’indennità  osservando che l’assegnazione alla D.I.A. era da considerare a domanda e non d’autorità  .
Il sig. XXXXXX XXXXX proponeva ricorso giurisdizionale.
Il TAR Calabria, chiarito che il trasferimento era stato disposto dall’amministrazione per esigenze organizzative, e non su domanda dell’interessato, ha riconosciuto la spettanza dell’indennità  , in proposito osservando che l’assenso successivamente manifestato dall’interessato non poteva valere a mutare la natura della procedura.
Propone appello l’amministrazione.
Secondo l’amministrazione – che in proposito richiama una nutrita giurisprudenza anche della Sezione – la dichiarazione di gradimento al disposto trasferimento ed alla sua qualificazione come "a domanda" sarebbe idonea a modificare la natura dello stesso, ed anche ove non lo fosse, si configurerebbe comunque quale formale manifestazione di acquiescenza, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico.
Si difende l’appellato, evidenziando come la richiesta della D.I.A. avesse ad oggetto un trasferimento per “esigenze di servizio”, e come fosse mancata qualsivoglia informazione circa la facoltà  di rifiutare la nuova destinazione senza conseguenze.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2012.
L’appello non è fondato.
La giurisprudenza, correttamente citata dall’amministrazione appellante e risalente agli anni 2006/2008, aveva in effetti posto l’accento sulla significatività  del gradimento espresso al trasferimento d’autorità  , non tanto ai fini della natura del trasferimento – sempre considerato d’autorità  – quanto ai fini economici, ritenendo in particolare il gradimento una manifestazione di acquiescenza (per tutte, cfr. sez. IV 03/04/2006 n. 1705).
L’indirizzo interpretativo è stato tuttavia di recente superato, affermandosi – proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggi in discussione – che ove il trasferimento di unità  di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità  alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).
Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d’autorità  ), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento “a domanda”. Coglie altresì l’essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull’assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà  , secondo un’inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all’indennità  .
L’appello è dunque respinto.
Avuto riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012
N. 03842/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, XX Legione Guardia di Finanza Catanzaro, Nucleo Polizia Tributaria Reggio Calabria, Direzione Investigativa Antimafia C.O. Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
XXXX XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXX XXXXX, con domicilio eletto presso XXXXX XXXX in Roma, …;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - sez. Staccata di Reggio Calabria n. 00067/2010, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto all'indennità  di trasferimento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di XXXXX XXXXX;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Greco, avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. XXXXXX XXXXX, dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, era trasferito, con determinazione del Comando Generale del 14 settembre 1999, alla D.I.A. – Centro operativo di Reggio Calabria.
Ritenendo di averne diritto in forza del trasferimento, il medesimo chiedeva all’amministrazione i benefici economici previsti dalla legge 100/87.
L’amministrazione denegava l’indennità  osservando che l’assegnazione alla D.I.A. era da considerare a domanda e non d’autorità  .
Il sig. XXXXXX XXXXX proponeva ricorso giurisdizionale.
Il TAR Calabria, chiarito che il trasferimento era stato disposto dall’amministrazione per esigenze organizzative, e non su domanda dell’interessato, ha riconosciuto la spettanza dell’indennità  , in proposito osservando che l’assenso successivamente manifestato dall’interessato non poteva valere a mutare la natura della procedura.
Propone appello l’amministrazione.
Secondo l’amministrazione – che in proposito richiama una nutrita giurisprudenza anche della Sezione – la dichiarazione di gradimento al disposto trasferimento ed alla sua qualificazione come "a domanda" sarebbe idonea a modificare la natura dello stesso, ed anche ove non lo fosse, si configurerebbe comunque quale formale manifestazione di acquiescenza, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico.
Si difende l’appellato, evidenziando come la richiesta della D.I.A. avesse ad oggetto un trasferimento per “esigenze di servizio”, e come fosse mancata qualsivoglia informazione circa la facoltà  di rifiutare la nuova destinazione senza conseguenze.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2012.
L’appello non è fondato.
La giurisprudenza, correttamente citata dall’amministrazione appellante e risalente agli anni 2006/2008, aveva in effetti posto l’accento sulla significatività  del gradimento espresso al trasferimento d’autorità  , non tanto ai fini della natura del trasferimento – sempre considerato d’autorità  – quanto ai fini economici, ritenendo in particolare il gradimento una manifestazione di acquiescenza (per tutte, cfr. sez. IV 03/04/2006 n. 1705).
L’indirizzo interpretativo è stato tuttavia di recente superato, affermandosi – proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggi in discussione – che ove il trasferimento di unità  di personale sia destinato a soddisfare prioritariamente un interesse vitale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dell'ordinamento in generale, la dichiarazione di gradimento del personale, ai sensi del d.m. 29 dicembre 1992, altro non costituisce che una mera manifestazione di assenso o di disponibilità  alla nuova destinazione (Cfr. sez. IV, 19/12/2008, n. 6405 e, da ultimo, sez. IV 07/02/2011 n. 814).
Il mutamento è condivisibile nella misura in cui pone un discrimine chiaro nel genus dei trasferimenti (a domanda o d’autorità  ), sulla base delle esigenze che lo spostamento mira a soddisfare, in guisa che, solo ove vi sia una domanda del dipendente motivata da esigenze o aspirazioni personali possa dibattersi di trasferimento “a domanda”. Coglie altresì l’essenza del beneficio riconosciuto, individuabile nella radice organizzativa ed istituzionale dello ius variandi esercitato, contribuendo opportunamente a depotenziare argomentazioni che fondano sull’assenso postumo (le cui ragioni rimangono puramente soggettive e personali) una presunzione iuris et de iure di spontanea e libera volontà  , secondo un’inversione logico giuridica che arriva ad obliterare il diritto all’indennità  .
L’appello è dunque respinto.
Avuto riguardo al mutamento del quadro giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012