IL MILITARE PUO' FARSI ASSISTERE DA UN LEGALE DI FIDUCIA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO (Consiglio di Stato)
IL MILITARE PUO' FARSI ASSISTERE DA UN LEGALE DI FIDUCIA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO (Consiglio di Stato)
Numero 04215/2012 e data 10/10/2012
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da *********, per chiedere l’annullamento del provvedimento n. 638/D-144-2006, in data 23 settembre 2008, adottato dal Comando Regione Carabinieri Lazio, con il quale gli è stata irrogata la sanzione di tre giorni di consegna di rigore.
Vista la relazione n. 253961 311527 17/05/2010 in data 24 giugno 2010, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati tutti gli atti e udito il relatore, Consigliere Paolo De Ioanna;
1. Il ricorrente, **********, chiede l’annullamento del provvedimento n. 638/D-144-2006, in data 23 settembre 2008, adottato dal Comando Regione Carabinieri Lazio, con il quale gli è stata irrogata la sanzione di tre giorni di consegna di rigore.
2. Il ricorrente deduce l’assoluta infondatezza della contestazione a lui mossa in ordine alla violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 545 del 1986 e 4, comma 2, della legge n. 382 del 1978; in particolare , contesta la motivazione della sanzione nella parte in cui si dichiara che nel corso del procedimento disciplinare “faceva altresì intervenire un legale, rivolgendosi così ad un superiore, nell’ambito di un legittimo rapporto gerarchico, mediante l’intervento di un soggetto terzo non appartenente all’Amministrazione militare”. In sostanza il ricorrente argomenta il suo buon diritto a far intervenire un legale di fiducia nella fase istruttoria del procedimento disciplinare, fermo restando che dinanzi alla Commissione di disciplina a difesa dell’interessato può intervenire soltanto un difensore militare.
Inoltre il ricorrente sottolinea la contraddittorietà  interna della motivazione nella quale vengono dedotte contestualmente a suo carico due distinte fattispecie: l’omissione dell’adozione delle necessarie cautele in sede di custodia di un quantitativo ingente di denaro sottoposto a sequestro, nonchà © la distinta circostanza che in sede di successivo procedimento disciplinare lo stesso odierno ricorrente avrebbe fatto intervenire un legale di fiducia, violando così il rapporto gerarchico militare; in questo modo.
Deduce altresì l’eccesso di potere per mancanza di corrispondenza tra il capo di incolpazione come formulato nella comunicazione di avvio del procedimento e quello per il quale viene inflitta la sanzione.
3. L’Amministrazione procedente ha prodotto la prevista relazione istruttoria sostenendo la legittimità  del suo operato: Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito.
Il ricorso è fondato almeno sotto uno specifico profilo. Il ricorrente dimostra di aver formulato e presentato delle controdeduzioni per il tramite del proprio legale di fiducia in una fase che precede la riunione della Commissione consultiva, titolare della valutazione disciplinare della fattispecie; la nomina del difensore di fiducia è stata comunque accompagnata dalla nomina di un difensore militare ai fini dell’assistenza tecnica nel prosieguo della procedura disciplinare. Ciò risulta confermato anche nella relazione istruttoria del Ministero.
Ora non vi è dubbio che i procedimenti disciplinari, soprattutto in ambito militare, sono regolati dalla legge in modo da adattare tali procedimenti alla peculiarità  della gerarchia militare; tuttavia, come conviene la stessa Amministrazione militare, il principio costituzionale del diritto alla difesa ha un ambito di operatività  anche nell’ipotesi di procedimenti amministrativi in relazione ai quali si impongono in ogni caso garanzie di imparzialità  e di trasparenza (Corte costituzionale, sent. n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995). Non vi è dubbio che nel caso della sanzione disciplinare della consegna di rigore il diritto alla difesa nella procedura disciplinare si articola anche nella presenza di un militare difensore il cui incarico costituisce un vero e proprio “ufficium” che il soggetto incaricato è tenuto ad adempiere con diligenza e serietà  . Il fatto che la giurisprudenza costituzionale abbia osservato che non può considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l’accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta, la sua scelta ai dipendenti della stessa Amministrazione (sent. n. 182 del 2008), non equivale ad affermare che il soggetto parte in un procedimento disciplinare non possa comunque farsi assistere da un legale di fiducia per profili ed ambiti per i quali non sia espressamente e specificamente prevista la presenza del solo difensore militare. In altri termini, le modalità  con le quali il ricorrente ha fatto intervenire un suo difensore di fiducia, ai fini in particolare della visione degli atti e della presentazione di memorie, non sono tali da configurare una violazione del rapporto gerarchico militare. Pertanto da questo specifico punto di vista il ricorso è fondato in quanto le circostanze di fatto dedotte nella motivazione non appaiono idonee a giustificare la sanzione irrogata.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto, nei termini e nei limiti espressi in motivazione; per l’effetto il provvedimento deve essere annullato.