EQUITALIA: CASSAZIONE CONFERMA NULLITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA SE IL DEBITO E' INFERIORE A 8MILA EURO
sabato 20 ottobre 2012
EQUITALIA: CASSAZIONE CONFERMA NULLITA' DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA SE IL DEBITO E' INFERIORE A 8MILA EURO
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 16348/12 conferma e si riporta alla sentenza a Sezioni Unite n. 4077/10, secondo cui l'iscrizione ipotecaria, in quanto atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, è nulla se il debito è inferiore ad € 8.000 o se non è preceduta dalla notifica delll'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, DPR 602/73.
Equitalia si è costituita in giudizio sostenendo di avere ragione, e che sarebbero nulle solo le ipoteche iscritte dopo la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, per cui la Corte di Cassazione ha confermato il suddetto principio e ha condannato Equitalia al pagamento delle spese legali.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza 16348/12 conferma e si riporta alla sentenza a Sezioni Unite n. 4077/10, secondo cui l'iscrizione ipotecaria, in quanto atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, è nulla se il debito è inferiore ad € 8.000 o se non è preceduta dalla notifica delll'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, DPR 602/73.
Equitalia si è costituita in giudizio sostenendo di avere ragione, e che sarebbero nulle solo le ipoteche iscritte dopo la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, per cui la Corte di Cassazione ha confermato il suddetto principio e ha condannato Equitalia al pagamento delle spese legali.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria,
Sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348
Sentenza 13 marzo – 26 settembre 2012, n. 16348
Svolgimento del processo
Con ricorso rispettivamente notificato e depositato il 5 e il 10 dicembre 2007 S.P. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli del 27 novembre 2007, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria effettuata da Gest Line s.p.a. (ora Equitalia Polis s.p.a.) su di un immobile di sua proprietà  per mancato pagamento di cartelle esattoriali riguardanti tributi vari, per un importo complessivo di 6.080.60.
L’appellante denunciava errata applicazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602 e deduceva che, decorso il termine annuale dalla data di notifica della cartella di pagamento senza che fosse stato dato impulso all'espropriazione forzata, il molo, pur costituendo titolo esecutivo per procedere all’espropriazione, perdeva temporaneamente la sua capacità  e idoneità  ad essere fatto valere come tale, essendo invece richiesta la preventiva notifica dell’avviso per far riacquistare al titolo l’efficacia esecutiva sospesa ope legis.
La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza del 2 ottobre 2009, accoglieva l’appello e disponeva per l’effetto la cancellazione, a cura e spese del concessionario della riscossione, delle iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile del contribuente per cui era causa.
A fondamento della decisione, i giudici di appello così motivavano:
a- i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione dell’art. 50, commi 2 e 3, del d.p.r. 1973/602, pervenendo ad una frettolosa e immotivata decisione;
b- il concessionario aveva violato anche gli artt. 76 e 77 del d.p.r. 1973/602, che prevedono il ricorso alla misura cautelare dell’iscrizione ipotecaria solo quando l’importo della debitoria iscritta a ruolo superi euro 8.000,00, circostanza non rilevata dai primi giudici.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Polis s.p.a. sulla base di due motivi.
S.P. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce che all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo, costituenti misure cautelari del credito tributario, non si applica quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. 1973/602, in quanto il vincolo previsto da tale norma riguarda esclusivamente la esperibilità  della espropriazione vera e propria.
Con il secondo motivo si deduce che la iscrizione ipotecaria non rientra tra gli atti esecutivi, ma costituisce soltanto un mezzo di tutela del credito, e non può pertanto essere soggetta al limite previsto dall’art. 76 del d.P.R. 1973/602.
Per ragioni di priorità  logica va prima esaminato il secondo motivo di ricorso, che è privo di fondamento e va rigettato alla stregua del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010, secondo la quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R.. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 del medesimo d.P.R., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, convertito in legge n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro.
Poichà © nel caso di specie è paci ileo in atti che il debito del contribuente ammonta a euro 6.080,60, la relativa iscrizione ipotecaria non poteva essere effettuata.
Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento del primo motivo di ricorso, atteso che la questione dell’efficacia esecutiva del ruolo, decorso un anno dalla data di notifica della cartella di pagamento, resta superata dalla rilevata illegittimità  dell’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario.
Le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.100,00 di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.