PREPENSIONATI GLI ESUBERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ItaliaOggi)

venerdì 02 agosto 2013

ItaliaOggi - 30/07/2013

Una circolare della funzione pubblica sui requisiti previsti dal dl sulla spending review 

PREPENSIONATI GLI ESUBERI P.A.


Ai dipendenti in eccesso si applicano le regole ante Fornero

di Daniele Cirioli

Porte spalancate alla pensione per i soprannumerari delle p.a. Se ci sono volontari, bene.
Altrimenti sarà  la p.a. a mettere a riposo i dipendenti in esubero, licenziando quelli con più anni di contributi e che, in base alle regole previgenti alla riforma Fornero, ottengono la pensione entro il 31 dicembre 2014 (vecchia finestra inclusa).
Lo stabilisce la circolare n. 3 emessa ieri dalla funzione pubblica in accordo con i ministeri del lavoro e dell'economia e con l'Inps.
La circolare detta istruzioni al prepensionamento degli esuberi delle pubbliche amministrazioni in applicazione della spending review (dl n. 95/2012).

Spending review.
Il dl n. 95/2012 sulla spending review, nel prevedere una riduzione degli organici delle p.a (almeno il 20% per i dirigenti e 10% negli altri casi), ha stabilito che, relativamente al personale risultante in esubero, possano applicarsi i vecchi requisiti di età  e contribuzione per la pensione, ossia quelli in vigore prima della riforma Fornero, a quei soggetti ai quali la «decorrenza» della pensione si venga così a fissare entro il 31 dicembre 2014.
Nello scorso mese di gennaio sono arrivati i decreti sulla riduzione degli organici per nove ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubblici non economici, Inps, Enac e 24 enti parco nazionali.
Adesso le singole p.a., in attuazione di tali provvedimenti, devono predisporre i piani delle cessazioni di personale fino al 31 dicembre 2014.

I pensionamenti in deroga.
La circolare di ieri, in seguito alla direttiva n. 10/2012, spiega i criteri che le p.a. devono seguire per individuare il personale destinatario del pensionamento.
L'applicazione della norma, spiega la circolare, può comportare o l'esodo volontario, in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (ossia il licenziamento) da parte dell'amministrazione.
In questo secondo caso, a cui la p.a. dovrà  ricorrere in caso di insufficienza delle domande di pensionamento volontario, andrà  seguito il criterio della maggior anzianità  contributiva: chi ha più anni maturati di contributi verrà , dunque, licenziato prima.
Per questo tipo di licenziamento, aggiunge la circolare, non c'è necessità  di motivazione e va riconosciuto un preavviso di sei mesi.
In presenza di più soggetti destinatari del licenziamento la p.a. dovrà  seguire il criterio del minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli interessati.
Per i casi di dubbio circa l'anzianità  contributiva posseduta dai dipendenti, le p.a. potranno rivolgersi all'Inps (o altri enti previdenziali).

Attenzione alla «finestra».
Trattandosi di requisiti previgenti alla riforma Fornero, precisa più volte la circolare, dovrà  tenersi conto anche della vecchia finestra.
Di conseguenza, nella scelta del personale da licenziare si dovrà  considerare che entro il 31 dicembre 2014 il lavoratore deve maturare, non solo il diritto, ma anche la decorrenza della pensione.

I requisiti.
Infine, la circolare riepiloga i requisiti per la pensione applicabili agli esuberi (si veda tabella).
Tra l'altro, ricorda che fino al 2015 la riforma Fornero ha previsto la possibilità , alle donne, di andare in pensione con un'anzianità  contributiva di almeno 35 anni e un'età  di almeno 57 anni, a condizione di optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Precisa che tale facoltà  può essere invocata dalla lavoratrice in esubero dimissionaria, ma non può essere invece applicata dalla p.a.

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