INDENNITA' COMPENSATIVA (8 EURO) E STRAORDINARI FESTIVI IN GDF: PREAVVISO DI RICORSI COLLETTIVI A 60 EURO PER I SOCI FICIESSE CON ALMENO 75 PARTECIPANTI PER REGIONE E PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.9.2013

martedì 06 agosto 2013

 

 

INDENNITA' COMPENSATIVA (8 EURO) E STRAORDINARI FESTIVI IN GDF: PREAVVISO DI RICORSI COLLETTIVI A 60 EURO PER I SOCI FICIESSE CON ALMENO 75 PARTECIPANTI PER REGIONE E PRENOTAZIONI ENTRO IL 30.9.2013 


Pubblichiamo di seguito il preavviso di ricorsi collettivi che ci è appena pervenuto da La Rete Legale. Il costo per i soci Ficiesse è fissato fin da ora in euro 60, a titolo definitivo (e quindi non sarà  più chiesto alcunché dallo Studio legale incaricato) comprensivo di contributo unificato, purché partecipino almeno 75 ricorrenti per ciascun TAR adito.

Per partecipare è necessario inviare ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013 una E-MAIL DI PRENOTAZIONE all’indirizzo laretelegale@hotmail.it avente per oggetto: <> e il seguente testo:<< Io sottoscritto, … (nome e cognome), in servizio presso il Comando …della Guardia di Finanza di …, vi comunico di essere interessato a partecipare all’eventuale ricorso collettivo indicato in oggetto e rimango in attesa di vostre comunicazioni in merito via e-mail o al n. (indicare un recapito telefonico).>>

 

 

 

PREAVVISO DI RICORSI COLLETTIVI

RISERVATI AL  PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI A TITOLO DI STRAORDINARI (OLTRE ALL’INDENNITA' COMPENSATIVA DI 8 EURO) RELATIVI AI SERVIZI PRESTATI NEI GIORNI FESTIVI

 

 

1. OGGETTO DEI RICORSI 

<<Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità  di euro 5,00, (portata nel 2007 a euro 8, NDR) a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero>>.

E' dall’entrata in vigore del sopra riportato articolo 53, terzo comma, del DPR 154 del 2002 che nella Guardia di finanza si discute se la cosiddetta indennità  “degli 8 euro”, dovuta per i servizi prestati nei giorni festivi, sostituisca o meno il diritto al pagamento dello straordinario quando il dipendente ha già  prestato le 36 ore settimanali d’obbligo.

La questione, dopo diversi anni e diversi ricorsi, appare definitivamente risolta visto che IN MENO DI UN ANNO il Consiglio di Stato ha emesso BEN TRE SENTENZE per confermare la posizione anticipata con un’ordinanza di fine 2011 (la 4355 del 4 ottobre 2011): al dipendente che ha già prestato le 36 ore settimanali l’Amministrazione, oltre agli 8 euro dell’indennità  prevista dall’articolo 53, è obbligata a corrispondere lo straordinario festivo e a far recuperare il giorno di riposo non fruito.

Ci riferiamo alla sentenza 2625/2012, decisa il 6 marzo 2012, alla sentenza 1342/2013, depositata l’8 marzo 2012, e alla sentenza 1174/2013, depositata il 25 febbraio 2013, delle cui motivazioni richiamiamo di seguito soltanto alcuni passaggi:

- <<nessuno dei benefici previsti dal cennato comma 3 costituisce fattore preclusivo del diritto al compenso per il lavoro straordinario festivo di cui si controverte, sicché il criterio per valutare se vi sia stata prestazione lavorativa “straordinaria” è l’eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali; lo “straordinario” deve pertanto essere remunerato in eccedenza quando la prestazione lavorativa eccede le 36 ore settimanali>>;

- <<l’indennità  . . . sostituisce unicamente la retribuzione ordinaria per il giorno festivo e, non riferendosi in alcun modo al problema del lavoro straordinario festivo, non può supportare la tesi negativa accolta dal Ministero. (…) A sua volta, la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio ordinario in giorno festivo>>;

-<<appare del tutto chiara l’interpretazione dell’art. 54, co. 3, DPR n. 164/2002, laddove esso afferma che l’importo di 5 euro remunera la sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, con ciò lasciando intendere che tale disciplina non incide sul computo dello straordinario, che avviene invece su base settimanale; di modo che nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali, le ore dalla prima alla sesta (id est, quelle rese entro la media oraria giornaliera) non possono essere considerate –per ciò solo – straordinario. Tuttavia, qualora tale prestazione, che concorre, su base settimanale, al computo complessivo del lavoro svolto, determina il superamento delle 36 ore, spetta al personale (fermo il diritto al recupero), sia l’indennità  di 5 Euro per l’attività  giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore>>;

-<<nella ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, l’onere di provare i fatti estintivi od impeditivi del diritto grava sull’imprenditore (per il principio v. Cass. civ., sez. lav., n. 24484/2008), ad esempio esibendo certificazioni di pagamento o quietanze di pagamento con le relative causali, programma turnario effettuato per il recupero)>>. 


2. ANNUALITA' CONSIDERATE

I ricorsi riguarderanno i servizi prestati nei giorni festivi degli ULTIMI CINQUE ANNI o relativamente a periodi anteriori per i quali sono stati presentati atti interruttivi della prescrizione.  


3. TITOLO E COSTI DI PARTECIPAZIONE 

I ricorsi sono riservati ai soci di Ficiesse al costo di EURO 60,00 PER RICORRENTE. Si tratta di importo definitivo comprensivo della quota-parte di contributo unificato.  


4. NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

Verranno presentati i ricorsi collettivi che abbiano raggiunto i 75 PARTECIPANTI PER CIASCUNA SEZIONE TAR DA ADIRE 


5. COME PRENOTARSI

Gli interessati dovranno inviare una E-MAIL DI PRENOTAZIONE a laretelegale@hotmail.itstrutturata nel modo seguente:

<<Oggetto: Straordinari festivi. Prenotazione per il ricorso collettivo al Tar di … (indicare il Tar competente).
Testo: Io sottoscritto … (nome e cognome), in servizio presso il Comando … della Guardia di Finanza di …,vi comunico di essere interessato al ricorso collettivo indicato in oggetto e rimango in attesa di vostre comunicazioni a questa e-mail o al mio numero telefonico ... per sapere se è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti e ricevere le istruzioni di dettaglio per la partecipazione.>> 


6. TERMINE PER L’INVIO DELLE E-MAIL DI PRENOTAZIONE

Le e-mail di prenotazione devono pervenire all’indirizzo laretelegale@hotmail.it ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013.

Trascorso tale termine, La Rete Legale comunicherà  a ogni persona prenotata se è stato raggiunto o meno il numero minimo di 75 prenotazioni e, in caso affermativo, invierà anche  le istruzioni per il prosieguo. 


LA RETE LEGALE

 

 

 


Tua email:   Invia a: