IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI SI APPLICA ANCHE AI FINANZIERI. ENNESIMA SENTENZA DI UN GIUDICE, CHE CONDANNA LA GUARDIA DI FINANZA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI (Tar Piemonte)
IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI SI APPLICA ANCHE AI FINANZIERI. ENNESIMA SENTENZA DI UN GIUDICE, CHE CONDANNA LA GUARDIA DI FINANZA AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI (Tar Piemonte)
N. 00988/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2013, proposto da:
***********, rappresentato e difeso dagli avv. ***********,
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
della determinazione in data 14 maggio 2013, adottata dalla Guardia di Finanza - Comando interregionale dell'Italia nord occidentale, in persona del Comandante interregionale pro tempore, notificata all'odierno ricorrente in data 3 giugno 2013, con la quale l'amministrazione procedente ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dall'appuntato scelto ***********, in data 13 febbraio 2013, nonchè di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai predetti provvedimenti, ivi compresa la determinazione prot. n. 460036/12 in data 20 dicembre 12012 della Guardia di Finanza - Comando regionale Piemonte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in merito ad una possibile definizione del giudizio in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Rilevato che il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza presso la Tenenza di ***********, impugna l’atto indicato in epigrafe con cui il Comando di appartenenza ha respinto la sua istanza di trasferimento per tre anni presso la provincia di ***********, ovvero presso la Compagnia di *********** e presso la Tenenza di ***********, istanza formulata ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/01 al fine di poter svolgere le funzioni genitoriali di assistenza e di educazione del figlio minore nato il 9 settembre 2012 e residente con la madre in *********** ;
Rilevato che il diniego è stato adottato sul duplice presupposto che il citato art. 42-bis sarebbe inapplicabile alle amministrazioni pubbliche ad ordinamento militare e riguarderebbe esclusivamente l’istituto della c.d. mobilità “esterna” e non quella “interna” alla stessa amministrazione di appartenenza;
Considerato che il ricorso è fondato e può essere definito con sentenza in forma semplificata, sulla scorta dei condivisibili principi affermati dalla più recente giurisprudenza, anche del giudice di appello, avendone il collegio avvisate le parti presenti in udienza;
Considerato, in particolare:
- che l’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall’art. 3 comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”;
- che a sua volta l’art. 1493 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e dunque applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, ivi inserito nel Capo V (Diritti sociali), Sezione I (Tutela della maternità e della paternità ), sotto la rubrica “Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione”, al primo comma recita testualmente: “1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità , nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione”;
- che, alla luce della chiarezza ed univocità del richiamato disposto normativo e tenuto conto della relativa sedes materiae, appare condivisibile la tesi, affermata dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2730; TAR Bolzano, sez. I, 28 marzo 2013 n. 114; TAR Lazio-Roma sez. I, 4 febbraio 2013 n. 1155) che l’istituto del trasferimento temporaneo previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sia ormai, secondo regola generale, applicabile a tutto il personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- che i precedenti giurisprudenziali di segno opposto (tra cui la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 5730/2011 citata nel preambolo del provvedimento del Comandante Regionale Piemonte della Guardia di Finanza del 20.12.2012, doc. 2 di parte ricorrente) si riferiscono a fattispecie assoggettate ratione temporis alla disciplina previgente l’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento militare;
- che il citato art. 42-bis, come condivisibilmente affermato nei citati precedenti giurisprudenziali, in applicazione dell’argomento a fortiori, sia applicabile anche ai casi di mobilità interna ad una stessa amministrazione e non riguardi solo i passaggi tra amministrazioni diverse;
- che, in particolare, l’inciso “tenendo conto del particolare stato rivestito”, contenuto nel sopra riportato art. 1493, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, non integra una clausola di riserva introduttiva di una fattispecie normativa indeterminata di natura eccezionale e derogatoria per determinati settori dell’amministrazione pubblica, la cui individuazione/delimitazione sia rimessa all’interprete, poiché, opinando diversamente, la previsione generale, di estendere anche al personale dell’ordinamento militare la disciplina in materia di maternità e paternità vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni, verrebbe (ri)convertita da regola ad eccezione, in contraddizione con la ratio legis sottesa alla disposta estensione;
- che il medesimo inciso comporta l’attribuzione all’Amministrazione di un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici, imponendole un onere motivazionale pregnante attorno alle ragioni organizzative che, nel caso concreto, siano ostative all’accoglimento dell’istanza (quali, ad es., l’incidenza pregiudizievole sul funzionamento dell’ufficio a quo e/o l’indisponibilità di posti da ricoprire presso l’ufficio ad quem, in relazione al particolare stato rivestito dall’istante nel concreto contesto organizzativo): onere motivazionale, nel caso di specie minimamente assolto nell’impugnato provvedimento di diniego.
Ritenuto, pertanto, alla stregua di tali considerazioni, che il ricorso in esame sia fondato e debba essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvo peraltro il potere/dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in applicazioni dei principi di diritto sopra enunciati.
Ritenuto che la relativa novità della questione esaminata giustifichi la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento della residua metà liquidata (detta metà ) in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Compensa per metà le spese di lite, e condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la residua metà , che liquida (detta metà ) in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013
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