SOPPRESSIONE REPARTI GDF: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE FINO AL 2012 AI FINANZIERI SPETTAVANO COMUNQUE LE RELATIVE INDENNITA' ANCHE SE TRASFERITI A DOMANDA
SOPPRESSIONE REPARTI GDF: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE FINO AL 2012 AI FINANZIERI SPETTAVANO COMUNQUE LE RELATIVE INDENNITA' ANCHE SE TRASFERITI A DOMANDA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5000 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 03115/2012, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al trattamento economico di trasferimento
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia; nessuno è presente per le parti;
Con provvedimento del 21 giugno 2010, il Comando generale della Guardia di finanza ha disposto la revisione organizzativa del Comando regionale della Lombardia, disponendo - fra l’altro - la soppressione della tenenza di Colico.
Facendo seguito a un invito rivolto dal Comando regionale (25 giugno 2010), il signor ************, che lì prestava servizio come ispettore, ha presentato una memoria, con la quale ha espresso la propria preferenza per il trasferimento presso il nucleo polizia tributaria di Lecco o la compagnia della stessa città (29 giugno 2010).
Con determinazione datata 8 settembre 2010, il Comando regionale del Corpo ha disposto il trasferimento “a domanda” al nucleo di polizia tributaria di Lecco, secondo l’indicazione espressa dal militare, il quale ha proposto ricorso gerarchico per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità di trasferimento d’autorità (6 ottobre 2010). Tale ricorso è stato respinto (determinazione in data 13 dicembre 2010).
Il signor ************ ha quindi impugnato il provvedimento di reiezione rivolgendosi al T.A.R. per la Lombardia, il quale, respinta un’eccezione di inammissibilità , lo ha accolto ritenendo che per trasferimento d’autorità debba intendersi quello teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’Amministrazione, indipendentemente dall’eventuale assenso o gradimento espresso - anche nella forma della domanda - dal dipendente(sez. IV, sentenza 18 dicembre 2012, n. 3115).
Contro la sentenza, l’Amministrazione ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.
Richiamando varia giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione insiste sulla circostanza che la ricordata dichiarazione, presentata dall’interessato, non rappresenterebbe una mera manifestazione di disponibilità , ma avrebbe determinato un mutamento del titolo del trasferimento.
Il signor ************ non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2012, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge - nessuno è comparso per le parti -, il Collegio è dell’avviso di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.
La questione controversa riguarda la titolarità del diritto all’indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione.
A tale riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime orientamenti di segno differente (si veda, per la tesi del privato: Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi dell’Amministrazione: Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Id., sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835).
Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento(art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:
“ L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, sent. breve 30 luglio 2012, n. 4290).
Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.
Come ha già affermato la Sezione in una recentissima pronunzia, in corso di pubblicazione (sul ricorso in appello 2013/196), deve dunque ritenersi - argomentando a contrario - che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.
L’appello dell’Amministrazione è pertanto infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di causa, non essendo costituito in giudizio il controinteressato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013