E’ SEMPRE NULLA LA SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA DA SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE. IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE IL RICORSO DELLA GDF CONTRO L'ANNULLAMENTO DI UNA CONSEGNA AD UN MARESCIALLO DI GENOVA

venerdì 06 dicembre 2013

N. 05457/2013REG.PROV.COLL.
N. 06917/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6917 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Gen.Gdf - Nucleo Polizia Tributaria Gdf Genova, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
contro
Xxxxx, rappresentato e difeso dagli avv. Xxxx, Xxxx, Xxxx, con domicilio eletto presso Xxxx in Roma, xxx;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della LIGURIA – Sede di GENOVA - SEZIONE II n. 00513/2013, resa tra le parti, concernente irrogazione sanzione disciplinare
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Xxxxx;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per parte appellata gli avvocati Xxxx e Xxxx;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellato l’annullamento della sanzione disciplinare inflittagli con provvedimento d. 20.10.2011 dal Comandante del gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di Polizia Tributaria di Genova della Guardia di Finanza, nonché del provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico promosso avverso la stessa sanzione disciplinare.
L’appellato, Maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, aveva impugnato la detta sanzione disciplinare di tre giorni di consegna semplice prospettando distinti ed articolati motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge - sotto il profilo della incompetenza del Comandante gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di Polizia Tributaria di Genova - ed eccesso di potere.
Il Tribunale amministrativo regionale ha in via assorbente preso in esame ed accolto la censura fondata sul vizio di incompetenza avendo rilevato che i fatti contestati, erano riconducibili, secondo il Corpo militare, alle ipotesi astratte previste agli artt. 716 e 729 T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ed erano stati commessi nel periodo di tempo il cui l’originario ricorrente era alle dirette dipendenze del Comandante della sezione frodi comunitarie
In forza dell’art. 1396, comma 2, d.Lgs. 66/2010 in capo a quest’ultimo gravava il relativo potere disciplinare ( “la consegna può essere inflitta dal comandante del corpo e dal comandante di reparto”).
Il Comandante di reparto doveva essere individuato, ai sensi della circolare 13 novembre 2006 del Comando generale della Guardia di Finanza, in colui il quale esercitava le funzioni di comandante di sezione per il personale alle sue dirette dipendenze.
Viceversa la sanzione era stata comminata dal Comandante del gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di Polizia Tributaria, (organo che, secondo la disciplina richiamata, non aveva in materia, in quel momento, alcuna competenza).
Neppure era possibile postulare l’assorbimento della competenza del comandante del gruppo rispetto a quella attribuita dalla norma al comandante di reparto,ovvero far riferimento a generiche esigenze di celerità nell’assunzione della sanzione disciplinare, se non svalutando il diritto dell’incolpato ad individuare da subito l’organo competente ad irrogare la sanzione in ragione dei fatti contestati e pregiudicando ingiustificatamente il diritto all’effettivo contraddittorio nel procedimento disciplinare.
Sotto tale assorbente profilo il mezzo è stato accolto.
Avverso la sentenza in epigrafe l’Amministrazione ha proposto un articolato appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto della circostanza che la potestà disciplinare spettava all’Autorità militare che aveva proceduto alla contestazione degli addebiti.
Alla data della contestazione degli addebiti disciplinari (14 settembre 2011) il comandante titolare della Sezione Frodi Comunitarie era assente, e risultava essere stato sostituito dal Maggiore Xxxx.
In ogni caso l’inosservanza degli ordini contestata all’appellato era relativa ad un ordine emesso dal proprio comandante di Gruppo con foglio di servizio dell’8.9.2011.
Opinare diversamente avrebbe significato consentire che la contestazione degli addebiti all’appellato non fosse stata tempestiva.
L’appellato ha depositato una articolata memoria contestando le affermazioni contenute nell’appello, ed ha incidentalmente riproposto i motivi del mezzo di primo grado rimasti assorbiti, tesi ad evidenziare la insussistenza, nel merito, dei presupposti per irrogare la sanzione.
Alla odierna camera di consiglio dell’8 ottobre 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1.Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti presenti, rese edotte della possibilità che la controversia venga decisa con sentenza semplificata la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto della infondatezza dell’appello.
1.1.Il Collegio condivide pienamente la ricostruzione ermeneutica resa dal Tribunale amministrativo regionale.
2.Stabilisce l’art. 1396 del d.Lgs. 15-3-2010 n. 66
(Codice dell'ordinamento militare) che “1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell’ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.
2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.
3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:
a) l’ufficiale comandante di distaccamento;
b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.
4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.
5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.
6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.”.
 
Il successivo art. 1397, invece, così prevede: “. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.
3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:
a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;
b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.
6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.”.
Dal tenore delle richiamate disposizioni emerge la correttezza della sentenza di prime cure.
All’evidenza – e non potrebbe essere diversamente- le disposizioni in parola scolpiscono una ripartizione di competenze tra organi, e non certo tra persone fisiche, che prescinde dalla circostanza che comunque la sanzione venga irrogata da un “superiore” purchessia individuando una concorrente competenza di due soggetti ben individuati, tanto da prescrivere che:
a) vi possa essere un “superiore” non competente alla inflizione della sanzione, e purtuttavia tenuto a contestarla;
b) sia espressa individuato il “superiore” competente, individuandola, per ciò che riguarda la consegna, in termini duali e concorrenti, nel comandante di corpo e nel comandante di reparto.
Ciò consente di affermare l‘infondatezza di ogni caposaldo dell’appello, (ed anche, ovviamente, proprio in virtù del richiamato art. 1397, di quello che pretenderebbe che la competenza alla irrogazione si “radichi” sull’organo inizialmente incompetente, a cagione dell’avvenuta contestazione della sanzione da parte di quest’ultimo).
2.1. E’ indiscutibile che il comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica sia superiormente collocato rispetto a quello della Sezione Frodi Comunitarie ed a quest’ultimo sovraordinato.
E’ altrettanto incontestabile, però, che questi non fosse né comandante di Corpo (ruolo ascrivibile al Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria) né di reparto (Comandante della Sezione Frodi Comunitarie).
Si rammenta in proposito, peraltro, che la Circolare richiamata nella sentenza di primo grado non è stata contestata nella sua portata precettiva dall’amministrazione appellante, né è stato in alcun modo posto in dubbio l’ordine dei rapporti che legavano le Autorità che hanno preso parte alla odierna vicenda processuale.
Al riguardo, l’appello assume portata addirittura confessoria, allorché fa presente che si versava in uno stato di assenza del comandante di reparto (Comandante della Sezione Frodi Comunitarie), e che v’era un Comandante interinale della Sezione che, purtuttavia, “non era edotto dei fatti” .
La circostanza infatti che quest’ultimo fosse all’oscuro della vicenda, nulla prova e non milita affatto in favore della critica appellatoria per cui la competenza alla inflizione della sanzione fosse, per tal motivo, “traslabile” in favore del Comandante del gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di Polizia Tributaria, superiore dell’Organo ab imis individuabile quale competente: l‘espressa individuazione dell’organo competente nella duale indicazione del comandante di corpo/ comandante di reparto impedisce ad ogni altro organo di intervenire nel relativo procedimento irrogativo.
In assenza della persona-fisica Comandante di reparto, la competenza ad applicare la sanzione sarebbe spettata al comandante interinale, ma non poteva certo subire una modifica soggettiva, extra, ultra, e contra legem: ciò neppure in presenza di qualche particolare motivo di urgenza (che peraltro è stato soltanto labialmente ipotizzato, e che comunque non appare ricorrere nel caso di specie) né tampoco per motivi di opportunità.
E’ appena il caso di rilevare, peraltro, che il Collegio condivide il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (ex multis, Cass. civ. Sez. lavoro, 05-02-2004, n. 2168) “ è nulla, perché in contrasto con norma di legge inderogabile sulla competenza, la sanzione disciplinare irrogata in esito a procedimento disciplinare instaurato da soggetto o da organo diverso dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”.
2.2. Le censure proposte non colgono quindi nel segno, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Conclusivamente, l’appello va respinto, il che implica l‘improcedibilità delle censure assorbite dal Tar e riproposte in via incidentale dall’appellato, e la conferma della gravata decisione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
4. Le spese processuali del grado devono essere integralmente compensate stante l‘assoluta novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini della motivazione che precede.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
 
 
 
 
 
 
L'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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