COMUNICATO COCER GDF SULL'IMU NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE E LA RESIDENZA NON COINCIDANO
martedì 17 dicembre 2013
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Consiglio Centrale di Rappresentanza
COMUNICAZIONE
Consiglio Centrale di Rappresentanza
COMUNICAZIONE
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA FA ESENTARE DAL PAGAMENTO DELL’IMU IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO, NEL CASO IN CUI IL LUOGO DI UBICAZIONE DELL’IMMOBILE E QUELLO DI RESIDENZA NON COINCIDANO PER RAGIONI DI SERVIZIO.
Il Consiglio Centrale, in rappresentanza dell’intero comparto, ha fatto approvare uno specifico emendamento al D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, che introduce, in materia di I.M.U, il cosiddetto principio di “assimilazione automatica” alla prima casa, per le abitazioni possedute dal personale dei citati comparti.
Tale risultato è stato possibile anche grazie ai principi enunciati dall’art. 19 della legge 183/2010, per altri versi ritenuto lesivo di taluni diritti del personale, ma che, tuttavia, ha sancito, per legge, la specificità d’impiego e di status del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate nonché dei Vigili del Fuoco.
Per essere considerata prima casa, pertanto e, quindi, non sottostare al pagamento dell’imposta, non é richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza, così come previsto per tutti gli altri contribuenti dalla legge che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica.
Il concetto di assimilazione non si applica qualora l’immobile posseduto abbia un censimento catastale nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 (case signorili, ville e castelli o palazzi di pregio/artistici).
La specifica normativa, emanata a favore del personale dell’intero comparto deroga, pertanto, totalmente alla previsione che individua come prima casa la coincidenza tra dimora abituale e residenza e non concede, tra l’altro, all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di poter eccepire alcuna prova contraria. L’unico requisito, infatti, per poter usufruire dell’esenzione è quello di dover risiedere nel luogo ove il personale presta servizio (in caserma o in altra struttura immobiliare pubblica o privata) anziché nel Comune ove è situata la propria abitazione. Ulteriore condizione, tuttavia, é che la stessa dev’essere di proprietà e non risultare locata a terzi.
La specifica deroga, peraltro, non richiede nessuna giustificazione riguardo alle ragioni di servizio che inducono l’interessato a risiedere in un luogo diverso da quello di dimora.
Il beneficio scatta automaticamente dal 1° luglio 2013 senza, quindi, dover aspettare eventuali deliberazioni da parte dei Comuni, ma il personale se ne potrà avvalere esclusivamente a partire dalla quota di imposta che dovrà essere versata a saldo entro il 16 Dicembre. Non sarà possibile, invece, richiedere il rimborso della prima rata già versata nel mese di Giugno.
Gli interessati dovranno comunque presentare una specifica dichiarazione al Comune entro il 30 Giugno 2014, attestante il possesso dei requisiti e riportante i dati catastali dell’immobile per il quale si beneficia dell’ esenzione.
Roma, 10 dicembre 2013.
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA
Il Consiglio Centrale, in rappresentanza dell’intero comparto, ha fatto approvare uno specifico emendamento al D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, che introduce, in materia di I.M.U, il cosiddetto principio di “assimilazione automatica” alla prima casa, per le abitazioni possedute dal personale dei citati comparti.
Tale risultato è stato possibile anche grazie ai principi enunciati dall’art. 19 della legge 183/2010, per altri versi ritenuto lesivo di taluni diritti del personale, ma che, tuttavia, ha sancito, per legge, la specificità d’impiego e di status del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate nonché dei Vigili del Fuoco.
Per essere considerata prima casa, pertanto e, quindi, non sottostare al pagamento dell’imposta, non é richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza, così come previsto per tutti gli altri contribuenti dalla legge che disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica.
Il concetto di assimilazione non si applica qualora l’immobile posseduto abbia un censimento catastale nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 (case signorili, ville e castelli o palazzi di pregio/artistici).
La specifica normativa, emanata a favore del personale dell’intero comparto deroga, pertanto, totalmente alla previsione che individua come prima casa la coincidenza tra dimora abituale e residenza e non concede, tra l’altro, all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di poter eccepire alcuna prova contraria. L’unico requisito, infatti, per poter usufruire dell’esenzione è quello di dover risiedere nel luogo ove il personale presta servizio (in caserma o in altra struttura immobiliare pubblica o privata) anziché nel Comune ove è situata la propria abitazione. Ulteriore condizione, tuttavia, é che la stessa dev’essere di proprietà e non risultare locata a terzi.
La specifica deroga, peraltro, non richiede nessuna giustificazione riguardo alle ragioni di servizio che inducono l’interessato a risiedere in un luogo diverso da quello di dimora.
Il beneficio scatta automaticamente dal 1° luglio 2013 senza, quindi, dover aspettare eventuali deliberazioni da parte dei Comuni, ma il personale se ne potrà avvalere esclusivamente a partire dalla quota di imposta che dovrà essere versata a saldo entro il 16 Dicembre. Non sarà possibile, invece, richiedere il rimborso della prima rata già versata nel mese di Giugno.
Gli interessati dovranno comunque presentare una specifica dichiarazione al Comune entro il 30 Giugno 2014, attestante il possesso dei requisiti e riportante i dati catastali dell’immobile per il quale si beneficia dell’ esenzione.
Roma, 10 dicembre 2013.
IL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA