INIZIATO AL SENATO LA DISCUSSIONE SULL’ISTITUZIONE DI UN CORPO UNIFICATO DI GUARDIACOSTE, RISPETTO AL QUALE NESSUN GRUPPO POLITICO SI DICE CONTRARIO. PROBABILE UN CICLO DI AUDIZIONI
Legislatura 17ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 46 del 26/02/2014
(1157) BATTISTA ed altri. - Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e delega al Governo
(Esame e rinvio)
Il relatore PEGORER (PD) illustra il provvedimento in titolo che, secondo quanto riportato dai presentatori, approfondirebbe la possibilità di rivedere l'impegno dello Stato sul mare attraverso l'istituzione del Corpo della guardia costiera.
Al riguardo l'oratore ricorda, preliminarmente, che l'attuale Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è un'articolazione della Marina militare -disciplinata dagli articoli dal 132 al 138 del decreto legislativo n. 66 del 2010- che svolge compiti collegati con "l'uso del mare a fini civili" e con dipendenza funzionale da vari ministeri diversi dalla Difesa, primo fra tutti quello delle Infrastutture e dei trasporti che, nel 1994, ha ereditato dal Ministero della marina mercantile gran parte delle funzioni collegate alle attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto. Il nome di "Guardia costiera", invece, era stato introdotto ancora prima dal decreto interministeriale dell'8 giugno 1989, in base al quale i reparti del Corpo delle capitanerie di porto che svolgono compiti di natura tecnico-operativa assumevano, per l'appunto, tale denominazione. Sempre nel 1994, con la legge di riforma portuale, l'Ispettorato generale era stato anche elevato a Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Le attività svolte all'organismo in questione comprendono, nel dettaglio, la ricerca e soccorso in mare (SAR), la sicurezza della navigazione, la protezione dell’ambiente marino (funzione esercitata in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), il controllo sulla pesca marittima (in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali), l'amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico e di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati e la polizia tecnico-amministrativa marittima (comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi. Le funzioni del Corpo in materia di polizia giudiziaria sono indirizzate principalmente nell’attività di prevenzione, accertamento e repressione di tutti quei comportamenti illeciti o comunque sanzionabili che hanno come presupposto giuridico la violazione di norme non solo previste dal codice della navigazione, ma anche in materia di tutela ambientale, del patrimonio ittico e delle attività di pesca).
Ulteriori funzioni sono svolte per i ministeri della Difesa (arruolamento personale militare), dei Beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), degli Interni (anti-immigrazione), di Grazia e giustizia, del Lavoro (uffici di collocamento della gente di mare) e del Dipartimento della protezione civile.
Il relatore prosegue la propria esposizione rilevando che, a fianco delle Capitanerie di porto, operano in mare, nell'ambito delle rispettive competenze, anche reparti della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, ricordando inoltre che già nell'ultimo ventennio, in più occasioni e con appositi disegni di legge, il tema di una ristrutturazione di compiti e funzioni del Corpo delle capitanerie di porto era stato all'attenzione del Parlamento. Da questo punto di vista, il provvedimento si inserisce proprio in quel solco: infatti, secondo l'opinione dei presentatori, l'attuale sistema -connotato dalla compresenza in mare più unità appartenenti ad organismi diversi- sarebbe caratterizzato da una probabile ridondanza degli impegni profusi dallo Stato nel settore non apparendo così funzionale a garantire lo sviluppo economico del Paese. La notevole crescita della nautica da diporto, il fronteggiamento dell'immigrazione illegale via mare, il fenomeno del traffico di droga ed i gravosi impegni derivanti dalla partecipazione del Paese ad organismi internazionali sono poi altri aspetti della problematica che il provvedimento intenderebbe prendere in esame.
Procede quindi alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 istituisce il Corpo della Guardia costiera e ne definisce le competenze e le funzioni, mentre l'articolo 2 prende in esame i rapporti con le altre amministrazioni dello Stato interessate ad attività di istituto che si svolgano in mare o sul demanio marittimo che potranno essere eseguite solo con l'ausilio della Guardia costiera. L'articolo 3 prevede quindi che alla Guardia costiera siano trasferiti tutti i mezzi navali, aerei e le relative infrastrutture attualmente impiegate dagli altri Corpi che operano in mare, per soddisfare esigenze di riordino e risparmi di spesa, mentre l'articolo 4 prevede che tutti gli stanziamenti di bilancio relativi al personale, ai mezzi e alle infrastrutture vengano trasferiti nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Infine, l'articolo 5, conferisce una delega al Governo per l'organizzazione interna della nuova Guardia costiera, considerato il contenuto altamente tecnico della normativa. Gli schemi di decreto legislativo adottati dal Governo dovranno essere trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, seguendo un procedimento rafforzato rispetto all'ordinaria disciplina prevista per l'esame degli atti del Governo. In particolare, i pareri dovranno essere resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine (ovvero quello eventualmente prorogato), il decreto potrà essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, potrà poi trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. In questo caso, i pareri definitivi dovranno essere espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti potranno essere comunque adottati.
Rileva, da ultimo, che la materia all'esame della Commissione risulta indubbiamente complessa ed importante. Il disegno di legge, infatti, incide profondamente sull'attuale configurazione delle Capitanerie di porto sotto numerosi profili quali le competenze, le organizzazioni e le funzioni.
In ragione di ciò, appare necessario, ai fini di un debito approfondimento della tematica in discussione, effettuare un articolato ciclo di audizioni, comprendente i vertici della Marina militare, delle stesse Capitanerie di porto, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, nonché esponenti dei ministeri dei Trasporti, dell'Ambiente, delle Politiche agricole e forestali e della Salute. Sarebbe inoltre opportuno udire, sempre nell'ambito della predetta attività conoscitiva, rappresentanti dell'Associazione dei porti italiani (Assoporti).
Il presidente DIVINA, nel concordare sull'opportunità di approfondire e rivedere i complessi rapporti esistenti tra le varie articolazioni dello Stato che operano sul mare, dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore BATTISTA (M5S), primo firmatario del disegno di legge, osserva che l'articolato è giustificato da precise esigenze di spending review, operando un'opportuna riduzione della burocrazia statale a fronte di significativi ed opportuni risparmi di spesa, anche alla luce del fatto che, ad oggi, le articolazioni dello Stato operanti sul mare non beneficiano di un coordinamento efficace. Infine, i presentatori erano ben consci della particolare complessità della materia trattata, come attestato dalla previsione di una specifica delega al Governo per l'implementazione tecnica del progetto di razionalizzazione.
Nel concordare sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni, conclude rimarcando l'opportunità di rivedere approfonditamente l'impegno della Guardia di finanza sul mare a favore di un ampliamento di quello della Guardia costiera.
Il presidente DIVINA precisa che la Commissione sarà chiamata, altresì, a decidere sulla la natura -formale o informale- delle audizioni eventualmente deliberate.
Il senatore Luciano ROSSI (NCD), nell'esprimere apprezzamento sui contenuti illustrati dal relatore, nel concordare sull'opportunità di un ciclo di audizioni e nel sottolineare la complessità della materia trattata, rimarca la necessità di rendere la struttura statale operante sul mare più efficiente e snella, eliminando inopportune duplicazioni.
Il relatore PEGORER (PD) osserva che, stante l'importanza delle problematiche affrontate, sarebbe opportuno svolgere le previste audizioni in sede plenaria.
Nel concordare con i rilievi di principio emersi nel dibattito, il senatore GUALDANI (NCD) osserva che le problematiche poste dal disegno di legge dovrebbero essere considerate in un ambito più generale. Anche al di fuori dell'ambito marittimo, infatti, si assiste alla sovrapposizione di più Corpi armati dello Stato nell'effettuazione di identiche funzioni.
Il senatore VATTUONE (PD) osserva che l'articolata acquisizione di elementi conoscitivi ipotizzata dal relatore potrebbe essere integrata con l'audizione di rappresentanti apicali dell'UCINA-Confindustria nautica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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