IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEVE INIZIARE LE PROCEDURE NEGOZIALI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI MILITARI (Tar Lazio)

venerdì 07 marzo 2014

 

 

N. 02122/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09990/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9990 del 2012, proposto da: 
*********************; 

contro

Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio; 

per l'ottemperanza

dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis);


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Vista la richiesta di chiarimenti, depositata il 28 novembre 2013 e formulata dal Commissario ad acta Brigadiere Generale C.C.r.n. Roberto Sernicola, nominato dal Direttore Generale di PERSOMIL in data 18 aprile 2013, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.112 del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

Con apposito ricorso le parti istanti hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 9186/2011 di questa Sezione con cui veniva accertato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Accertata l’inottemperanza della stessa amministrazione soccombente con successiva decisione n. 2907/2013 del 21 marzo 2013, è stata accolta la domanda giudiziale proposta e, per l’effetto, ordinato al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9186/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Con apposita istanza il Commissario ad acta sopra indicato ha chiesto necessari chiarimenti circa le modalità di esecuzione della suindicata ed ultima decisione di questa Sezione.

Alla luce della disciplina normativa, richiamata nella stessa nota del Commissario ad acta, ed in relazione al contenuto del tutto generico ed essenziale del giudicato formatosi sul mero obbligo a provvedere, non è possibile individuare una prassi procedimentale ben definita.

Al riguardo, anche alla luce della citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5698 del 2011, è possibile individuare in tale contesto soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza.

Ogni altra incombenza allo stato degli atti non è affatto ipotizzabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dal Commissario ad acta negli ulteriori termini sopra stabiliti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014

 

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