SPETTA L’INDENNITÀ AL FINANZIERE TRASFERITO OLTRE DIECI CHILOMETRI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL REPARTO (Tar Milano)

mercoledì 19 marzo 2014

 

 

N. 00569/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02646/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2012, proposto da:
**************, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R.

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 86/2001, oltre interessi legali, in conseguenza del trasferimento ad altra sede di servizio, disposto, con singoli provvedimenti per ciascuno dei ricorrenti, dal Comando regionale della Lombardia in esito alla soppressione, in data 15.6.2011, del citato reparto di provenienza da parte del Comando generale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in servizio, fino al 31.7.2011, presso la Tenenza di Sesto Calende, hanno proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 86/2001, oltre interessi legali, in conseguenza del trasferimento ad altra sede di servizio, disposto, con singoli provvedimenti per ciascuno dei deducenti, dal Comando regionale della Lombardia in esito alla soppressione, in data 15.6.2011, del citato reparto di provenienza da parte del Comando generale.

In particolare, hanno dedotto che “le nuove sedi di servizio dei ricorrenti (Malpensa e Gallarate) sono situate in Comuni diversi rispetto alla precedente sede di servizio”, che “dista dalla nuova sede di servizio situata a Gallarate, Via Angelo Pegoraro n. 10, ove prestano servizio sette ricorrenti, ben 18 km, e dalla nuova sede della Malpensa, ove attualmente presta servizio l’ottavo ricorrente (sig. **************) ben 18 km” (cfr. pag. 3): quindi a una distanza superiore ai 10 km previsti dalla citata normativa ai fini del riconoscimento dell’emolumento in questione.

Hanno, poi, soggiunto che nella specie dovrebbe ravvisarsi un trasferimento d’autorità, disposto “per far fronte a esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione, quindi per soddisfare interessi di natura squisitamente pubblicistica” (cfr. pag. 5), irrilevante essendo, quindi, che “i ricorrenti avessero presentato domanda di trasferimento ad altra sede il 13 luglio 2011, posto che una domanda del genere è stata la conseguenza della soppressione del reparto” (cfr. pag. 6).

Non sarebbe, conseguentemente, decisiva la circostanza che l’istanza sia stata formalmente qualificata come “a domanda”, tipologia che “postula la possibilità per il pubblico dipendente di una libera scelta fra la permanenza nella sede di appartenenza e l’assegnazione ad una nuova sede di servizio, evidentemente più gradita, che però nel nostro caso non sussiste atteso che la soppressione della Tenenza di Sesto Calende, disposta d’autorità dal Comando generale per dichiarate proprie esigenze di carattere funzionale e organizzativo, comportava la necessità per gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di rinunciare, quindi, per un preminente interesse pubblico, all’opzione d cui si è detto” (cfr. pagg. 6 – 7).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze (10.11.2013).

In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata per il 14.2.2014, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive e repliche.

In particolare:

- nella memoria del 12.12.2013 i ricorrenti hanno riproposto le medesime argomentazioni del ricorso introduttivo, soggiungendo che la disposizione di cui al comma 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001 – introdotto dall’art. 1, comma 163 della legge 228/2012 (c.d. legge di stabilità 2013) – “non si applica al presente giudizio (...) non ha, infatti, natura interpretativa, ma produce effetti innovativi nell’ordinamento, nel senso che modifica la normativa previgente senza disporre per il passato” (cfr. pag. 7);

- nella memoria del 10.1.2014 l’Amministrazione ha opposto che “con circolare (...) datata 15 giugno 2011, l’Ufficio Ordinamento del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza ha previsto la revisione dell'organizzazione dei reparti territoriali del Corpo per l’anno 2011, con decorrenza dal 10 agosto 2011, disponendo la soppressione di taluni reparti situati nella regione Lombardia, tra cui la Tenenza di Sesto Calende, con la conseguente redistribuzione della forza organica in altri Comandi”; che, pertanto, “la necessità di considerare gli interessi personali e familiari dei singoli, riducendo al minimo il disagio determinato dalla disposta soppressione, ha indotto il Comando regionale Lombardia ad attivare la procedura del conferimento con i militari interessati, nell’ambito della quale è stata loro data facoltà di indicare la propria preferenza per un qualsiasi reparto dipendente sia dal Comando regionale Lombardia sia dal Comando interregionale dell’Italia Nord-Occidentale ovvero ancora dai Comandi regionali Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, prevedendo l'assegnazione anche in caso di esubero della forza effettiva presso il reparto richiesto”; sicché, “i militari interessati sono dunque stati invitati a presentare adeguate memorie contenenti le rispettive problematiche ed aspettative in relazione al futuro impiego presso altro reparto del Corpo” e “con successivo messaggio del 12 luglio 2011 i militari sono stati poi autorizzati a presentare istanza di trasferimento ai reparti indicati nelle memorie. Con determinazione del 21 luglio 2011, in accoglimento delle istanze presentate dai militari, il Comando ha infine disposto, con decorrenza 1° agosto 2011, il trasferimento “a domanda” degli interessati dalla Tenenza di Sesto Calende al rispettivo reparto di gradimento” (cfr. pag. 2).

Ha, quindi, concluso che “il trasferimento, dunque, non è stato disposto per far fronte a esigenze organizzative dell’Amministrazione, che avrebbero richiesto ben altro tipo di valutazioni circa le necessità operative e le carenze organiche presso i vari reparti, ma esclusivamente per sopperire alle esigenze personali e familiari dei militari, procedendo all’assegnazione anche in soprannumero rispetto alla forza organica del reparto richiesto e anche se la considerazione delle necessità operative avrebbe potuto condurre a scelte diverse” (cfr. pag. 3); ai ricorrenti, in altri termini, “è stata comunque garantita una scelta (...) nel massimo del possibile” (cfr. pag. 4)

- nella replica del 15.1.2014 i ricorrenti hanno, infine, richiamato a conforto delle proprie tesi alcune pronunce della giurisprudenza di merito.

All’udienza del 12 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò illustrato, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i seguenti motivi.

In esito alla soppressione di alcuni reparti – tra cui, quello di Sesto Calende – i ricorrenti sono stati invitati, con radiomessaggio del 22.6.2011, a indicare, in apposite memorie, le proprie “problematiche e aspettative in relazione al futuro impiego presso altro reparto”, individuabile non soltanto nel territorio della Lombardia, ma, come puntualmente eccepito dall’Avvocatura, nelle sedi facenti parte del Comando interregionale dell’Italia nord occidentale ovvero dei Comandi regionali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel corso del giudizio, nessuna delle parti ha ritenuto di approfondire i concreti profili sottesi a tale diritto d’opzione, se cioè vi fossero sedi diverse da quelle indicate dai ricorrenti (nella specie: Gallarate per i sigg.ri **************; Malpensa per il sig. **************) ubicate a una distanza dalla soppressa sede di Sesto Calende non superiore ai dieci chilometri, e, quindi, tali da escludere la situazione di disagio professionale che giustifica il riconoscimento dell’indennità di trasferta.

L’indirizzo del legislatore, infatti, è certamente quello da ultimo espresso nella norma di cui al comma 1 bis della legge 86/2001, sebbene non applicabile in via retroattiva al caso di specie: l’indennità in questione, “nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Il che si traduce nell’affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico dell’Amministrazione a disciplinare la propria organizzazione logistica e funzionale, provvedendo, cioè, a una “adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi”: obiettivo, questo, che tuttavia, in relazione alla distinzione tra i trasferimenti disposti d’autorità e quelli a domanda, ad avviso della giurisprudenza “è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti, quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del militare” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Né l’impostazione legislativa può ritenersi derogabile in ragione del carattere non interpretativo della norma di cui al citato comma 1 bis, che i ricorrenti hanno dedotto – in linea con quanto recentemente statuito dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (6 agosto 2013, n. 4159) – ma nel trasparente intento di sostenere l’irretroattività della citata norma alla presente fattispecie.

Al contrario, occorre considerare che, proprio in tema di integrazioni stipendiali, la Corte costituzionale ha sottolineato, con netta preferenza per una lettura sostanzialista, il carattere non più decisivo della formale qualificazione di un intervento legislativo come “legge interpretativa”, piuttosto statuendo che “si deve riconoscere il carattere interpretativo a quelle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Le leggi interpretative, pertanto, vanno definite tali in relazione al loro contenuto normativo, nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra norme - e non fra disposizioni - tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario” (3 dicembre 1993, n. 424).

Ciò che, in definitiva, emerge da un’analisi comparata tra i commi 1 e 1 bis dell’art. 1 della legge 86/2001, che pone in chiara luce il fondamento legislativo dell’indennità in questione, da rinvenire (come, peraltro, si riscontra in materia di trasferimenti disposti ai sensi della legge 104/1992 o di ricongiungimento familiare ai sensi del D.lgs. 151/2001) nella preminenza delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, tali da dequotare, ormai manifestamente, il criterio chilometrico.

Ciò precisato, analizzando le distanze chilometriche, dal soppresso reparto di Sesto Calende, delle possibili destinazioni alternative (Busto Arsizio, Gaggiolo, Luino, Saronno, Porto Ceresio), l’unica sede situata a meno di 10 chilometri sarebbe stata la Tenenza di Arona, facente parte del Comando regionale del Piemonte (quindi astrattamente ammissibile in applicazione della disposizione di cui al radiomessaggio del 22.6.2011), la quale, però, è stata anch’essa soppressa nell’ambito della riorganizzazione disposta dal Comando generale in data 15.6.2011, con conseguente promozione della Tenenza di Borgomanero (comunque situata a distanza maggiore di 10 km) in “Compagnia”.

Conseguentemente risulta provato che i ricorrenti non abbiano potuto optare per una sede di servizio più prossima alle proprie esigenze abitative e familiari di quelle, in effetti, prescelte.

La sostanziale preclusione della possibilità di eleggere una diversa destinazione rende, pertanto, non dirimente nel caso di specie la qualificazione – sulla quale le parti si sono a più riprese soffermate nei rispettivi scritti – del disposto trasferimento come “d’autorità” ovvero “a domanda”.

In conclusione, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso, la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti arretrati, maggiorati degli interessi legali per le somme non ancora corrisposte.

Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l’art. 22, comma 36 della legge 724/1994 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1.1.1995.

Quanto alle spese processuali, il Collegio è dell’avviso che, sia in considerazione dei contrasti della giurisprudenza sulla rilevanza della distinta qualificazione dei trasferimenti, sia in ragione del fondamento legislativo della disciplina amministrativa in tema di indennità di trasferta, sussistano i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014

 


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