INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA A PROPOSITO DEL "NE BIS IN IDEM". LA SENTENZA GETTA POCHE LUCI E TANTE OMBRE SUI PROCEDIMENTI DI STATO CONCERNENTI GLI STESSI FATTI OGGETTO DI UN PRECEDENTE GIUDIZIO PENALE
DI SEGUITO UNA INTERESSANTE PRONUNCIA DELLA CORTE EDU A PROPOSITO DEL PRINCIPIO GIURIDICO "NE BIS IN IDEM".
LA SENTENZA GETTA POCHE LUCI E TANTE OMBRE SUI PROCEDIMENTI DI STATO CONCERNENTI GLI STESSI FATTI OGGETTO DI UN PRECEDENTE GIUDIZIO PENALE.
Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10
Depositata il 4 marzo 2014 la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo nella causa Grande Stevens e altri contro l’Italia in tema di ne bis in idem e diritto ad un equo processo.
Ad avviso dei giudici della Corte Europea, dopo che sono state comminate sanzioni dalla Consob, l’avvio di un processo penale sugli stessi fatti violerebbe il principio giuridico ne bis in idem, secondo cui non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto. I ricorrenti, infatti, dopo essere stati sanzionati nel 2007 dalla Consob, erano stati rinviati a giudizio, per essere poi assolti in primo grado e condannati in appello.
Anche se il processo innanzi alla Consob è amministrativo, infatti, le sanzioni inflitte possono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista l’eccessiva severità delle stesse - sia per l’importo che per le sanzioni accessorie – oltre che per le loro ripercussioni sugli interessi del condannato (sul fine repressivo delle sanzioni finalizzate alla tutela di interessi tipicamente protetti dal diritto penale cfr. sentenza Menarini c. Italia del 27/9/11). In quanto sanzioni penali, devono dunque osservare le garanzie che l’art. 6 CEDU riserva ai processi penali.
La Corte ha così riconosciuto un indennizzo ai ricorrenti per la violazione da parte dell’Italia dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione (diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli) nonché dell’articolo 4 del protocollo n. 7 (diritto a non essere giudicati o puniti due volte per i medesimi fatti).
N.B. A questo link il testo della pronuncia in italiano che il 25 marzo 2014 il Ministero della Giustizia (Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani) ha reso disponibile.
Traduzione effettuata da Rita Pucci, Rita Carnevali, Martina Scantamburlo e Anna Aragona. Revisione a cura di Martina Scantamburlo.
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU997175