L’AMMINISTRAZIONE NON PUO’ RIFIUTARE AL MILITARE NON PROMOSSO L’ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI ALL’AVANZAMENTO DEI SUOI PARIGRADO VINCITORI (Consiglio di Stato)

lunedì 31 marzo 2014

 

 

N. 00428/2013REG.PROV.COLL.

N. 06419/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6419 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*************, rappresentato e difeso dagli avv. *************;

nei confronti di

*************;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 06659/2012, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati ************* e l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Il brigadiere ************* partecipava alla procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore di brigadiere capo con l’aliquota 31 dicembre 2010 e veniva giudicato dalla Commissione di valutazione e avanzamento sottufficiali dell’Arma dei carabinieri idoneo con punteggio di 19, 50 ( 338 posto in graduatoria ) , non rientrando però tra i promossi.

L’interessato che aveva impugnato tale valutazione, con istanza del 19 dicembre 2011, ad integrazione di precedente domanda del 16/12/2011 inoltrava alla predetta Commissione di valutazione ed avanzamento richiesta di accesso a “tutti gli atti , anche interni che regolamentano la procedura di avanzamento a brigadiere capo e tutti gli atti del procedimento in questione , compresi gli atti concernenti l’attribuzione del punteggio finale conseguito dai militari dichiarati vincitori e promossi al grado superiore”.

Con nota del 7 febbraio 2012 prot. n. M.D. GMIL II 5 5 00 49235, la DIRPERS Militare del Ministero della difesa dava riscontro a detta richiesta comunicando che “l’istanza del brigadiere ************* è accolta con riferimento alla documentazione formata dalla Commissione ed in possesso di questa Direzione generale ovvero il verbale n.405 del 27 ottobre 2011 relativo alla valutazione dei brigadieri inclusi nell’aliquota del 31 dicembre 2010 nella parte dei punteggi a lui attribuiti”.

Intanto, con istanza del 10 febbraio 2012 il ************* chiedeva al Ministero della Difesa ai sensi dell’art.22 della legge n.241/90 di poter prendere visone ed estrarre copia di tutta la documentazione del procedimento di avanzamento del personale appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri - aliquota al 31 dicembre 2010 ( avanzamento a scelta dei Brigadieri , 1^ valutazione ) inerente a tale iter e, in ogni caso, degli atti utilizzati per formare l’elenco dei concorrenti giudicati idonei ed ammessi a rivestire il grado superiore oggetto di progressione”.

Con riferimento alla predetta richiesta il Ministro della difesa Dirpers Militare con nota del 28 febbraio 2012 prot. n. MD GMIL II 5 5 0082072 faceva presente che “ non si ha null’altro da aggiungere rispetto a quanto replicato con foglio n.MDGMIL II 5 5 0049235 del 7 febbraio 2012 che pertanto si conferma integralmente”.

L’interessato impugnava innanzi al TAR del Lazio ai sensi dell’art.25 della legge n.241 del 1990 il provvedimento ministeriale del 28 febbraio 2012 recante il diniego di accesso agli atti di cui alla richiesta del 10 febbraio 2012 e l’adito Tribunale con sentenza n.6659/2012 accoglieva il proposto gravame, con l’ordine per l’Amministrazione di esibire al ricorrente i documenti da lui richiesti.

Il Ministero della difesa ha impugnato tale decisum del giudice di primo grado, ritenendolo errato ed ingiusto.

In particolare l’Amministrazione appellante rileva come il Tar abbia omesso di riscontrare la inammissibilità del ricorso di prime cure in quanto rivolto avverso un provvedimento, quello del 28 febbraio 2012, che è meramente confermativo del precedente atto del 7 febbraio 2012. In ogni caso l’impugnativa di primo grado è da considerarsi infondata dal momento che la richiesta di accesso comporterebbe l’ostensione della documentazione di relativa ad un elevato numero di pari grado concorrenti alla selezione de qua, risolvendosi detta richiesta in una sorta di controllo generalizzato della procedura di avanzamento.

Si è costituito in giudizio il sig. ************* che con atto di controricorso ha contestato la fondatezza del gravame proposto dall’Amministrazione, chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio odierna il ricorso in materia di accesso viene introitato per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato , con conferma della impugnata sentenza la cui motivazione va integrata nei sensi che di seguito si va ad illustrare.

Sostiene parte appellante che il ************* ha impugnato un provvedimento di diniego (nota del 28 febbraio 2012 ) che è meramente confermativo di altro diniego precedentemente opposto ( nota del 7/2/2012 ) e non gravato dall’interessato, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.

L’assunto difensivo non appare condivisibile.

Secondo un preciso orientamento giurisprudenziale , confermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con decisione n.7 del 20 aprile 2006, l’impugnativa di un diniego di accesso agli atti ex art.25 della legge n.241/90 sconta il regime processuale di tipo decadenziale e la reiterazione dell’istanza di accesso, in assenza di “elementi di novità”, comporta che l’ulteriore determinazione di tipo negativo dell’Amministrazione assume valore meramente confermativo, con conseguente inammissibilità del gravame proposto avverso quest’ultimo provvedimento .

La predetta regula iuris non appare però applicabile alla vicenda all’esame , atteso che nella fattispecie vengono in rilievo due istanze di accesso non perfettamente sovrapponibili , nel senso che la seconda di queste domande non si rivela meramente confermativa di quella precedentemente formulata per la quale è stato a suo tempo emesso un provvedimento di diniego non impugnato dall’interessato.

Più specificatamente è possibile cogliere nelle due domande di accesso, solo “apparentemente” coincidenti, degli elementi di diversificazione sia sotto il profilo soggettivo che in relazione all’aspetto oggettivo .

In primo luogo si osserva che la domanda di accesso del 19 dicembre 2012 è rivolta formalmente alla Commissione di valutazione e avanzamento dei sottufficiali dell’Arma di carabinieri, come organo ad hoc mentre l’istanza del 10 febbraio 2012 è indirizzata al Ministero della Difesa, lì dove, come poi confermato dallo stesso tenore della nota ministeriale del 7 febbraio 2012, ognuno degli organi in indirizzo detiene documentazione rilevante ai fini di carattere defensionale sottesi all’accesso chiesto dal ************* .

La nota di differenziazione è data però soprattutto dal fatto che in relazione alla prima delle suindicate domande, l’Amministrazione ha comunicato l’accoglimento della stessa con riferimento alla documentazione e agli atti riguardanti la procedura selettiva de qua nella parte dei punteggi attribuiti al candidato qui appellato, mentre con la seconda richiesta , del 10 febbraio 2012, l’interessato ha chiesto la documentazione relativa alla procedura di valutazione in questione utilizzata per formare l’elenco dei concorrenti giudicati idonei ed ammessi a rivestire il grado superiore, venendo così ampliato l’ambito dell’accesso

Ora è evidente che avendo il ************* attivato, con autonoma impugnativa, la contestazione giudiziale della procedura de qua, il medesimo ha vivo interesse ad acquisire e/o visionare gli atti riguardante la posizione dei suoi pari grado che sono stati collocati in graduatoria in posti che precedono quello che gli è stato attribuito ed è altrettanto logico che l’Amministrazione prenda in considerazione una siffatta richiesta nei sensi e limiti di consentire l’accesso richiesto relativamente ai documenti dei soli candidati posti immediatamente prima del *************.

Applicando questo criterio di tipo sostanzialistico, occorre allora dare atto che la seconda delle domande non costituisce mera ripetizione della precedente e non può l’Amministrazione appellante evadere la richiesta di accesso alla documentazione effettuando un semplice rinvio a quanto in precedenza fatto presente, proprio perché è stato chiesto “altro e di più” rispetto ai già intercorsi rapporti.

In forza delle suestese considerazioni l’appello si appalesa infondato, dovendosi confermare la statuizione del primo giudice circa l’obbligo di esibizione dei documenti all’attuale appellato nei sensi e limiti sopra indicati.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 ( duemila //00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

 

 

 

 

N. 06659/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02988/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2988 del 2012, proposto da *************, rappresentato e difeso dagli avv. *************;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

*************, non costituito;

per l'annullamento

- della nota n. M_DGMIL II 5 5 0082072 del 28.02.2012 con la quale il Direttore della 5° Divisione - II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza di accesso presentata dal ricorrente il 10.02.2012;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

e per l’accertamento del diritto di accesso agli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 10 luglio 2012 il cons. Giancarlo Luttazi;

Difese come specificato in verbale;

 

Considerata la vicenda in esame, che è, in sintesi, la seguente:

- il ricorrente - brigadiere dei carabinieri non promosso brigadiere capo perché 338° (con punti 19,50) sui 213 promossi al grado superiore con l’aliquota 31.12.2010, composta da 637 unità – ha formulato istanza di accesso del 19.12.2011 (ad integrazione di una precedente richiesta del 16.12.2011), alla Commissione di avanzamento, chiedendo l’accesso a ”tutti gli atti, anche interni, che regolamentano la procedura di avanzamento a brigadiere capo, e tutti gli atti del procedimento in questione, compresi gli atti concernenti l’attribuzione del punteggio finale, conseguito dai militari dichiarati vincitori e promossi al grado superore”;

- ha avuto riscontro con nota M_DGMIL II 5 5 0049235 del 7.2.2012, con riferimento alla documentazione formata dalla Commissione ed in possesso della Direzione generale (ovvero il verbale n. 405 del 27.10.2011, relativo alla valutazione dei brigadieri inclusi nell’aliquota del 31.12.2010, nella parte dei punteggi a attribuiti al ricorrente per ciascuno dei complessi di elementi di cui all’art. 1059, del decreto legislativo n. 66/2010;

– il ricorrente ha avanzato - stavolta al Ministero - nuova istanza del 10.2.2011, chiedendo “tutta la documentazione del procedimento di avanzamento del personale appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti- aliquota al 31.12.2010 - 1^ valutazione o inerente a tale iter e, in ogni caso, degli atti utilizzati per formare l’elenco dei concorrenti giudicati idonei ed ammessi a rivestire il grado superiore oggetto di progressione”;

- ed ha altresì proposto a questo T.a.r. il ricorso n. 1081/2012 avverso la procedura di avanzamento sopra indicata;

- con la impugnata nota prot. n. M_DGMIL II 5 5 0082072 del 28.2 2012 il Ministero ha rigettato la nuova citata istanza di accesso del 10.2.2011, affermando: “non si ha null’altro da aggiungere a quanto replicato con foglio M_DGMIL II 5 5 0049235 del 7.2.2012”;

Considerati i rilievi del presente ricorso n. 2988/2012, i quali invocano la legge 7 agosto 1990, n. 241 e precisano che il secondo diniego d’accesso, di cui alla citata e qui impugnata nota prot. n. M_DGMIL II 5 5 0082072 del 28.2 2012, non può considerarsi meramente confermativo del primo diniego d’acceso, formulato con la pure citata nota M_DGMIL II 5 5 0049235 del 7.2.2012;

Considerato che i suddetti rilievi appaiono condivisibili, posto che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 impone alle Amministrazioni pubblicità e trasparenza (v. art. 1) e qualifica l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, principio generale dell’attività amministrativa (art. 22, comma 2);

- l’accesso richiesto appare sorretto da interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso [data la partecipazione del ricorrente alla procedura di promozione sopra indicata, e la proposizione del citato ricorso n. 1081/2012: v. art. 22, lettera b) della legge n. 241/1990];

- in effetti, come osservato dal ricorrente, il diniego d’accesso di cui alla citata e qui impugnata nota prot. n. M_DGMIL II 5 5 0082072 del 28.2 2012 non può considerarsi meramente confermativo del primo diniego d’accesso, formulato con la pure citata nota M_DGMIL II 5 5 0049235 del 7.2.2012, perché formulato da diverso soggetto amministrativo, pienamente titolare della potestà di esibire la documentazione richiesta;

Ritenuto, in conclusione, che la domanda in epigrafe sia fondata e che il presente ricorso sia da accogliere;

Ritenuto, per l’effetto, di ordinare all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti dal ricorrente entro un termine di trenta giorni;

Considerato che le spese, che il Collegio liquida in € 1.500,00, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata l’esibizione al ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, dei documenti da lui richiesti;

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente.

Liquida dette spese in € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2012.

 


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