LA GUARDIA DI FINANZA NON PUO’ RIFIUTARE AL FINANZIERE L’ACCESSO A TUTTI GLI ATTI RELATIVI AL SUO TRASFERIMENTO D’AUTORITA’ (Consiglio di Stato e TAR Umbria)
N. 01134/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08441/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 116 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8441 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
********, rappresentato e difeso dagli avv********,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00488/2013, resa tra le parti, concernente diniego di accesso ai documenti su richiesta di trasferimento ad altra sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ********,;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Collabolletta, Teresa Felicetti su delega dell'avvocato ********,;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Con ricorso (RG 76/2013) il Maresciallo Aiutante del Corpo della Guardia di Finanza R********, impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria il trasferimento d’autorità del 22 novembre 2012 disposto nei propri confronti, con effetto immediato, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dalla Tenenza di Gubbio al Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, deducendo articolate censure di eccesso di potere.
Il giorno 17 aprile 2013, il M.A. presentava al suddetto Comando Regionale istanza di accesso a specifici atti inerenti il suddetto procedimento di trasferimento, motivandola con l’esigenza di tutelare il proprio diritto di difesa nell’ambito del citato giudizio pendente, tra cui copia della pianta organica, delle istanze di trasferimento per il Nucleo di Perugia da personale appartenente al Ruolo Ispettori, dei trasferimenti d’autorità per il suddetto Nucleo disposte negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, nonché domanda di trasferimento presentata l’11 ottobre 2012 dal Maresciallo Aiutante C********,.
La suddetta istanza, con atto del 30 aprile 2013 a firma del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, veniva solo parzialmente accolta, in quanto ritenuta inammissibile, per la mancanza “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; limitatamente ad alcuni documenti l’istanza veniva poi trasmessa in stralcio alla Tenenza di Gubbio, la quale, con atto prot. n. 33342/13 del 30 aprile 2013 la riteneva “non suscettibile di accoglimento”, sia per carenza del necessario rapporto di strumentalità con il fine di tutela giudiziale perseguito, sia per la presenza di dati sensibili.
Successivamente, il ********, reiterava l’istanza richiedendo una rivalutazione del contestato parziale diniego, la quale veniva parimenti rigettata con nuovo provvedimento del 22 maggio 2013, per i medesimi motivi già in precedenza esplicitati.
Avverso tale espresso diniego, il ********, proponeva ricorso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e contestuale accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli art 7, 22, 24 c. 7 e 25 L. n. 241/90 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, motivazione insufficiente e contraddittoria, nonché per erronea valutazione dei fatti.
Ad avviso della difesa del ricorrente la richiesta ostensiva sarebbe esclusivamente preordinata alla tutela del proprio diritto di difesa nel giudizio già incardinato presso l’adito T.A.R., con conseguente piena legittimazione attiva ed interesse alla conoscenza di tutta la documentazione richiesta, non sussistendo al riguardo significative esigenze di riservatezza di terzi, comunque tutelabili tramite la “schermatura” degli eventuali dati sensibili.
Si costituivano il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comando Regionale dell’Umbria ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, evidenziando, in sintesi, l’inammissibilità della pretesa ostensiva azionata, essendo l’interesse ad essa sotteso non tutelabile, venendo in questione un trasferimento d’autorità, la cui esecuzione sarebbe finalizzata alla tutela di un interesse istituzionale del Corpo, e non già delle aspettative dei singoli, tutelate da istituti giuridici diversi e con procedimenti distinti; ne discenderebbe la stessa carenza di legittimazione attiva del ricorrente all’accesso, non essendo configurabile per i militari alcuna situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio.
Con sentenza n. 488 del 9 ottobre 2013 il T.A.R. per l’Umbria accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati, ordinando al Comando Regionale dell’Umbria e alla Tenenza di Gubbio della Guardia di Finanza di consentire al ricorrente l’accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti con istanza del 17 aprile 2013, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione della sentenza e condannando le Amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, per complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Con ricorso notificato il 7 novembre e depositato il 22 novembre 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Regionale e quello Provinciale della Guardia di Finanza, a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno impugnato la prefata sentenza, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite.
Si è costituito l’appellato, che ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, ha deliberato di decidere il giudizio con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 116 c.p.a.
L’appello è infondato.
E, infatti, come fondatamente rilevato dal giudice di prime cure, l’art 22 comma 1 lett. b) della legge n. 241/90 nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” e il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6” mentre l’art 24 comma 7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Ai sensi del summenzionato art. 24 comma 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo, sia pure con una limitazione del diritto di accesso, consentito nella sola forma della visione degli atti in luogo dell’estrazione di copia (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).
Nella specie, l’istanza di accesso avanzata dal ricorrente, odierno appellato, risulta formulata in rapporto di stretta strumentalità con la difesa in giudizio del proprio interesse legittimo oppositivo avverso il trasferimento d’autorità impugnato innanzi all’adito T.A.R., risultando pertanto correlata ad interesse sostanziale qualificato e differenziato, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione appellante.
L’interesse all’accesso ai documenti, poi, deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55); dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, dunque, del tutto correttamente i primi giudici non hanno condiviso l’assunto della difesa erariale, volto a negare la sussistenza in capo all’istante di un interesse “personale, diretto, concreto ed attuale” all’accesso alla documentazione richiesta, giustamente osservando come “la sostenuta infondatezza della pretesa di annullamento dell’impugnato trasferimento non potrebbe comunque essere di ostacolo alla conoscibilità della documentazione richiesta, necessaria invece proprio in vista della difesa dei propri interessi nel giudizio già pendente presso questo Tribunale amministrativo”, essendo “la documentazione richiesta … comunque strettamente correlata alla prospettazione difensiva di asserito eccesso di potere per sviamento puntualmente dedotta nel giudizio RG n. 76/2013, laddove il R********, lamenta il fine esclusivamente ‘punitivo’ dell’impugnato trasferimento”.
Quanto all’asserita esigenza della tutela della riservatezza di presunti dati sensibili riguardanti il controinteressato C********, invocata dall’Amministrazione, il Tribunale ha correttamente sottolineato come essa, oltre che recessiva rispetto all’esigenza di tutela giurisdizionale invocata dal ricorrente, risulta comunque agevolmente tutelabile mediante la c.d. “schermatura” dei dati da qualificarsi come particolarmente sensibili ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cfr. Cons. St., sez V, 23 marzo 2009, n.1748).
Per concludere, come correttamente evidenziato dal TAR, le esigenze ostensive del ricorrente appaiono senz’altro funzionali alla tutela giurisdizionale del proprio interesse legittimo oppositivo avverso l’impugnato trasferimento di autorità, pena l’ingiustificata restrizione del diritto di difesa azionato nel giudizio pendente (RG 76/2013), per cui il diniego opposto dall’Amministrazione è da ritenersi ingiustificato, con conseguente affermazione del diritto di accesso del ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 17 aprile 2013, essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell’art 24 comma settimo L. n. 241/1990.
Per i suesposti motivi l’appello è infondato, con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, sussistendone giustificate ragioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013
N. 00488/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2013, proposto da:
***********, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***********,;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Regionale, Guardia di Finanza Comando Provinciale, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
***********,;
per l'annullamento
previo accertamento del diritto d’accesso dell’istante
- del provvedimento prot. n. 33124/13 del 30.4.2013, ricevuto in data 2.5.2013, con il quale il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza accoglieva solo parzialmente l'istanza ostensiva presentata in data 19-22/4/2013 dal ricorrente;
- del provvedimento prot. n. 33342/13 del 30.4.2013, con il quale la Tenenza di Gubbio della Guardia di Finanza esprimeva diniego all'istanza di accesso presentata da parte ricorrente in data 19-22/4/2013;
- del provvedimento prot. n. 38896/13 del 22.5.2013, con il quale il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza esprimeva diniego alle osservazioni ex art. 10 bis L.n. 241/90 presentate da parte ricorrente in data 11-15/5/2013;
- del provvedimento prot. n. 41387/13, con il quale la tenenza di Gubbio della Guardia di Finanza esprimeva diniego alle osservazioni ex art. 10 bis L.n. 241/90 presentate da parte ricorrente in data 11-18/5/2013;
- e di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguenziale e comunque connesso o collegato a quelli sopraindicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza Comando Regionale e della Guardia di Finanza Comando Provinciale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm. secondo cui il g.a. decide i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi con sentenza in forma semplificata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con autonomo ricorso (RG 76/2013) l’odierno ricorrente, Maresciallo Aiutante del Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato innanzi a questo Tribunale il trasferimento d’autorità del 22 novembre 2012 disposto nei propri confronti, con effetto immediato, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, dalla Tenenza di Gubbio al Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, deducendo articolate censure di eccesso di potere;
- la discussione del ricorso RG n.76/2013 è già stata fissata all’udienza pubblica del 23 ottobre 2013;
- il giorno 17 aprile 2013, l’odierno istante ha presentato al suddetto Comando Regionale istanza di accesso a specifici atti inerenti il suddetto procedimento di trasferimento, motivandola con l’esigenza di tutelare il proprio diritto di difesa nell’ambito del citato giudizio pendente, tra cui copia della Pianta organica, delle istanze di trasferimento per il Nucleo di Perugia da personale appartenente al Ruolo Ispettori, dei trasferimenti d’autorità per il suddetto Nucleo disposte negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 nonché domanda di trasferimento presentata l’11 ottobre 2012 dal Maresciallo Aiutante ***********, odierno controinteressato;
- la suesposta istanza, con atto del 30 aprile 2013 a firma del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, veniva solo parzialmente accolta in quanto ritenuta inammissibile, per la mancanza “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; limitatamente ad alcuni documenti l’istanza veniva poi trasmessa in stralcio alla Tenenza di Gubbio, la quale, con atto prot. n. 33342/13 del 30 aprile 2013 la riteneva “non suscettibile di accoglimento”, sia per carenza del necessario rapporto di strumentalità con il fine di tutela giudiziale perseguito, sia per la presenza di dati sensibili;
- successivamente, il ***********, ha reiterato l’istanza richiedendo una rivalutazione del contestato parziale diniego, la quale veniva parimenti rigettata con nuovo provvedimento del 22 maggio 2013, per i medesimi motivi già in precedenza esplicitati;
- avverso tale espresso diniego, l’odierno ricorrente propone ricorso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e contestuale accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli art 7, 22, 24 c. 7 e 25 L. 241/90 ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, motivazione insufficiente e contraddittoria nonché per erronea valutazione dei fatti; ad avviso della difesa del ricorrente - in necessaria sintesi - la richiesta ostensiva sarebbe esclusivamente preordinata alla tutela del proprio diritto di difesa nel giudizio già incardinato presso l’adito T.A.R., con conseguente piena legittimazione attiva ed interesse alla conoscenza di tutta la documentazione richiesta, non sussistendo al riguardo significative esigenze di riservatezza di terzi, comunque tutelabile tramite la “schermatura” degli eventuali dati sensibili;
- si sono costituiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comando Regionale dell’Umbria ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, evidenziando, in sintesi, l’inammissibilità della pretesa ostensiva azionata, essendo l’interesse ad essa sotteso non tutelabile, venendo in questione un trasferimento d’autorità la cui esecuzione sarebbe finalizzata alla tutela di un interesse istituzionale del Corpo, e non già alle aspettative dei singoli, tutelate da istituti giuridici diversi e con procedimenti distinti; ne discenderebbe la stessa carenza di legittimazione attiva del ricorrente all’accesso, non essendo configurabile per i militari alcuna situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio; eccepisce inoltre la parziale inammissibilità del gravame quanto ai provvedimenti assunti dalla Tenenza di Gubbio, per difetto di relativa notifica;
- alla camera di consiglio del 11 settembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione; l’Avvocatura dello Stato, su richiesta del Collegio, ha provveduto a depositare estratto della circolare “Testo Unico sulla Mobilità” n. 379389/09 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Considerato che:
- preliminarmente, il ricorso va dichiarato ammissibile, non avendo la Tenenza di Finanza autonoma soggettività giuridica ed essendo il gravame ritualmente notificato oltre che al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Comando Regionale e Provinciale della Guardia di Finanza presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità Giudiziaria adita, ai sensi dell’art. 11 c. 3 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611;
- l’art 22 c.1 lett b) legge n. 241/90 nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” e che il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6 “ mentre l’art 24 c.7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;
- ai sensi del suesposto art. 24 c. 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (ex multis Consiglio di Stato sez. V 23 febbraio 2010, n.1067);
- l’istanza di accesso avanzata dal ricorrente risulta formulata in rapporto di stretta strumentalità con la difesa in giudizio del proprio interesse legittimo oppositivo avverso il trasferimento d’autorità impugnato innanzi all’adito T.A.R. risultando pertanto correlata ad interesse sostanziale qualificato e differenziato, diversamente da quanto opinato dall’Amministrazione;
- l'interesse all'accesso ai documenti deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (ex multis Consiglio Stato sez. V 10 gennaio 2007, n. 55, T.A.R. Umbria 30 gennaio 2013, n. 56);
- così opinando, non può condividersi l’assunto della difesa erariale volto a negare la sussistenza in capo all’istante di un interesse “personale, diretto, concreto ed attuale” all’accesso alla documentazione richiesta, poiché la sostenuta infondatezza della pretesa di annullamento dell’impugnato trasferimento non potrebbe comunque essere di ostacolo alla conoscibilità della documentazione richiesta, necessaria invece proprio in vista della difesa dei propri interessi nel giudizio già pendente presso questo Tribunale amministrativo;
- infatti, impregiudicata la questione della applicabilità o meno ai trasferimenti d’autorità, quali ordini, delle garanzie procedimentali di cui alla disciplina generale del procedimento amministrativo (in senso negativo, anche di recente, Consiglio di Stato sez. IV 25 giugno 2013 n. 3465; id. 15 febbraio 2013, n.926) la documentazione richiesta è comunque strettamente correlata alla prospettazione difensiva di asserito eccesso di potere per sviamento puntualmente dedotta nel giudizio RG n. 76/2013, laddove il Rullo lamenta il fine esclusivamente “punitivo” dell’impugnato trasferimento;
- anche in seno ai procedimenti di trasferimento d’autorità, pur se ritenuti riconducibili al “genus” degli ordini, non può essere disconosciuta l’applicazione del Capo V della legge 241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi, quale autonomo diritto di rilevanza costituzionale (Corte Costituzionale sent. 17 marzo 2006 n.104) e comunitaria ai sensi dell’art. 41 c. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di Nizza, come peraltro conferma lo stesso Codice dell’ordinamento militare (vedi art. 1349) approvato con D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, il quale sottrae dall’applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo solamente i Capi I (Principi) III (Partecipazione) e IV (Semplificazione);
- rientra nella piena facoltà dell’interessato, in pendenza di giudizio, esercitare il diritto di accesso anziché con istanza notificata e depositata presso la segreteria della sezione a cui è assegnato il ricorso principale, mediante autonomo ricorso, a norma dell’art. 116 c. 2 del vigente Codice del Processo Amministrativo approvato con D.lgs. 104/2010 e s.m.;
- l’asserita esigenza della tutela della riservatezza di presunti dati sensibili riguardanti il controinteressato ***********, invocata dall’Amministrazione, oltre che recessiva rispetto all’esigenza di tutela giurisdizionale invocata dal ricorrente, risulta comunque agevolmente tutelabile mediante “schermatura” dei dati da qualificarsi come particolarmente sensibili ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (ex multis Consiglio di Stato sez V 23 marzo 2009, n.1748);
- in definitiva, le esigenze ostensive del ricorrente appaiono senz’altro funzionali alla tutela giurisdizionale del proprio interesse legittimo oppositivo avverso l’impugnato trasferimento di autorità, pena l’ingiustificata restrizione del diritto di difesa azionato nel giudizio RG 76/2013;
- che muovendo da tali considerazioni, il diniego opposto dall’Amministrazione è ingiustificato e va quindi affermato il diritto di accesso del ricorrente a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 17 aprile 2013, essendo la medesima necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell’art 24 c. settimo L.241/90.
Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati ed ordina al Comando Regionale dell’Umbria e alla Tenenza di Gubbio della Guardia di Finanza di consentire al ricorrente l'accesso, mediante estrazione di copia, ai documenti richiesti con istanza del 17 aprile 2013, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e/o notificazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura di complessivi 2.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013