IL COIR GDF DI FIRENZE CHIEDE UNA RIFORMA DEI CAPPELLANI MILITARI: MENO COSTI E SERVIZIO PIÙ CAPILLARE COME IN POLIZIA
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la delibera del CoIR Gdf dell’Italia Centro Settentrionale su di un argomento di stretta attualità: il possibile taglio delle retribuzione dei cappellani militari.
Guardia di Finanza
COMANDO INTERREGIONALE DELL’ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE
Consiglio Intermedio di Rappresentanza
Delibera n. 01/39/XI
OGGETTO: Personale del servizio di assistenza spirituale.
IL COIR
VISTO il Libro V – Titolo III – Capo I - del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare), contenente le norme sul “Personale del servizio di assistenza spirituale” ed in particolare (allegato 01):
Art. 1546 – comma 1 -, con il quale si dispone che “L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente”.
Art. 1621, nel quale è previsto che:
“1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.
3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.
4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione”.
Art. 1541, con il quale si dispone che "L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall’ articolo 1625”.
Art. 1625, secondo il quale:
“1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all’Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione”;
VISTO l’articolo 69 della Legge 01 aprile 1981, n. 121, il quale stabilisce che “Al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l'assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari” (allegato 02);
VISTO l’articolo 11 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale dispone che:
“1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità” (allegato 03);
VISTO l’articolo 12 del D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421, il quale, in merito all’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, prevede che:
“1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.
2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.
3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo” (allegato 04);
VISTE le dichiarazioni rilasciate dal Mons. Angelo Frigerio, vice dell’Ordinario Militare Arcivescovo Santo Marcianò, riportate nell’Ansa del 23 gennaio 2014 (allegato 05), nelle quali il medesimo ha:
confermato ““la disponibilità dei cappellani militari a “togliersi i gradi””;
dichiarato che i medesimi sono disposti “ad ogni genere di aggiornamento, secondo le nuove regole di assistenza spirituale per il personale delle Forze Armate…Non intendiamo rivendicare nessun privilegio, i gradi li abbiamo ereditati dalla storia, per fare i preti sappiamo bene che non ci vuole altro che la fede e una cappella”;
osservato che, per una riforma di questo tipo, ““i tempi non sono immediati. La modifica dello “status” del cappellano, infatti, avviene “per iniziativa di entrambe le parti””;
affermato che “per Pasqua prepareremo un primo documento, penso che potremo arrivare alla definizione delle linee portanti non più tardi di un paio di anni”;
dichiarato che “bisogna trovare una forma giuridica naturalmente meno dispendiosa per lo stato perché i gradi sono dispendiosi”;
concluso affermando che “siamo disposti a ogni genere di adeguamento, non ultime le modifiche sugli stati economici e giuridici dei cappellani militari, ma non allo smantellamento…I gradi non sono necessari per dire messa, serve solo la fede e una cappella”.
RILEVATO che, secondo quanto emerge dall’Annuario Ufficiale della Guardia di Finanza – anno 2013 -, in forza al Corpo risultano impiegati 28 (ventotto) Cappellani Militari con il grado da “Cappellano Militare Addetto” a “Ispettore”;
TENUTO CONTO che oltre alle attuali retribuzioni del personale del “Servizio di Assistenza Spirituale” gravanti sul bilancio dello Stato, tra l’altro di molto superiori a quelle sostenute per l’analogo servizio reso a favore del personale della Polizia di Stato, occorre considerare gli oneri accessori a carico delle Amministrazioni Militari relativi all’utilizzo di strutture (alloggi di servizio), mezzi (autovetture) e risorse umane (autieri e/o addetti);
RITENUTO che i “servizi spirituali”, di qualsiasi confessione, qualora ritenuti imprescindibili, non debbano in ogni caso gravare sul bilancio dello Stato in generale, né su quello dell’Amministrazione in particolare;
VISTO l’articolo 924 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, riguardante la “pubblicità delle deliberazioni e delle risposte di ciascun Consiglio di Rappresentanza”;
VISTA la delibera Co.Ce.R. n. 1/21/XI del 16 gennaio 2013 avente per oggetto “consultabilità delle delibere della Rappresentanza Militare e relative risposte”,
DELIBERA
di chiedere:
al CO.CE.R. di assumere ogni iniziativa intesa a promuovere una riforma dello “status” dei cappellani militari che consenta di contenere al massimo il costo del “Servizio di Assistenza Spirituale” a carico dello Stato, interessando in tal senso il Comandante Generale affinché analogo impulso provenga anche dall’Amministrazione;
al Comandante Interregionale di inviare la presente delibera ai paritetici Comandi Interregionali ed equiparati, per la partecipazione ai Consigli Intermedi affiancati.
La presente delibera, approvata all’unanimità (6 votanti, tutti favorevoli) in data 19 febbraio 2014, viene inviata al CO.CE.R..