LA GUARDIA DI FINANZA NON PUÒ PORRE MEDIANTE CIRCOLARE DEI LIMITI SOGGETTIVI NON PREVISTI DALLA LEGGE PER IL PAGAMENTO DI INDENNITÀ ECONOMICHE SPETTANTI AI FINANZIERI. UNA VERTENZA EVITABILE ASCOLTANDO LE ARGOMENTAZIONI DEL COBAR AERONAVALE (Tar Lecce)
Che la Guardia di Finanza provi a smarcarsi dalla gerarchia delle fonti normative e lo faccia, per giunta, a danno dei suoi dipendenti, era stato già segnalato dal COBAR del Comando Operativo Aeronavale con delibera 2/5/XI. L’organismo di rappresentanza - prendendo spunto da una problematica di natura economica (l’indennità di supporto logistico) - aveva evidenziato come la circolare regolante la materia avesse disapplicato la legge ordinaria. Lo stesso COBAR - tornando in seguito sulla questione - oltre a ritenere le istanze dei militari degne d’accoglimento, si raccomandava che la problematica trovasse la giusta soluzione all’interno dell’amministrazione “al fine di evitare un procedimento amministrativo, con grave pregiudizio anche economico” (delibera 4/7/XI).
E’ un vero peccato che quelle raccomandazioni non siano state, per così dire, “apprezzate” dai destinatari.
Infatti, è stato avviato un procedimento amministrativo che si è concluso con pregiudizio economico per l’Amministrazione, che, oltre a soccombere, è stata condannata al pagamento di tutte le spese di giudizio; spese che in definitiva ricadranno sugli ignari contribuenti.
A sostenere che la circolare ha disapplicato la legge ordinaria ora non è più solo il COBAR aeronavale ma anche il TAR Lecce; il quale ha stabilito che quella circolare “si pone in parte qua in aperto contrasto con la norma di cui all’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999” (Cfr. sentenza n. 01316/2014).
I giudici amministrativi, inoltre, hanno ricordato all’amministrazione, nel caso ce ne fosse bisogno, che “le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877).
Che dire, errare è umano ma, a questo punto, perseverare sarebbe diabolico. Infatti un eventuale appello da parte dell’Amministrazione, contrasterebbe con il principio di economicità e buon andamento della P.A.
Di contro, la rinuncia all’appello verrebbe apprezzata come un atto di giustizia ripartiva.
Anche se è lecito nutrire un lieve dubbio che l’amministrazione alla fine sceglierà di “perseverare”. In fondo le spese dell’appello ricadrebbero ancora una volta sugli ignari contribuenti e, per di più, una ulteriore soccombenza dell’amministrazione non avrebbe alcuna conseguenza su chi decide di perseverare.
Di seguito al sentenza in questione.
N. 01316/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01963/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2013, proposto da:
******************, rappresentati e difesi dall'avv. ************;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0137460/13 del 13 settembre 2013 della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale - Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico - Formia, che ha respinto tutte le istanze presentate dai ricorrenti e dirette a ottenere l'indennità ex art. 66 del d.P.R. n. 254/99, e di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e/o consequenziale;
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità ex art. 66 del D.P.R. 254/99 e per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere la medesima indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori **********per i ricorrenti e, nei preliminari, avv. dello Stato S. Colangelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono militari della Guardia di Finanza appartenenti al contingente ordinario ed impiegati presso il Gruppo Aeronavale di Taranto in qualità di addetti alla Sala Controllo Operativo.
Considerato che in data 18 febbraio 2013 gli stessi militari conseguivano la specializzazione di “Esperto della scurezza delle informazioni”, in data 11 settembre 2013 rivolgevano all’Amministrazione di appartenenza una specifica istanza volta all’ottenimento dell’indennità di cui all’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999.
L’amministrazione intimata, sulla base della circolare n. 316490/11/520, in data 26 ottobre 2011, che al punto 4. prevede che l'indennità richiesta compete "al personale operante nel Comparto navale, in ,possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale di cui al pertinente allegato della circolare 923000/edizione 2005…”, respingeva le istanze considerato che i richiedenti, in quanto appartenenti al contingente ordinario, sono in possesso di una specializzazione non ricompresa tra quelle del servizio navale.
Avverso il predetto provvedimento insorgono gli odierni ricorrenti chiedendone l’annullamento nonché l’accertamento del diritto a percepire l’indennità in questione oltre alla condanna dell’Amministrazione intimata a corrispondere gli arretrati della medesima indennità con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si è costituita l’intimata Amministrazione, contestando le pretese dei ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 6 maggio 2014, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, ai sensi dell’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, l’indennità per cui è causa compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di legge per la corresponsione dell’indennità de qua, svolgendo gli odierni deducenti un ruolo di supporto al dispositivo navale.
In base alla circolare interpretativa n. 27438 del 22 febbraio 2001 (in linea con il chiaro disposto del d.p.r.) detta indennità spetta a tutto il personale del Corpo avente i requisiti normativi anche se non appartenente al contingente di mare.
Viceversa con la successiva circolare n. 316490/11/520, in data 26 ottobre 2011, si è inteso illegittimamente limitare la corresponsione della menzionata indennità al solo personale specializzato del contingente di mare.
Tuttavia, quest’ultima circolare si pone in parte qua in aperto contrasto con la norma di cui all’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, che non prevede alcuna limitazione dell’indennità in questione alla categoria degli appartenenti al contingente di mare.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 21 giugno 2010, n. 3877 “Le circolari amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione, con la conseguenza che i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata; ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1894 rileva che “Al giudice amministrativo è consentito, anche in mancanza di richiesta delle parti, sindacare gli atti di normazione secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa; egli, pertanto, può giungere alla disapplicazione della disposizione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge.”.
Infine, secondo Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 1992, n. 181 “In materia di diritti patrimoniali, non è necessaria l’impugnazione di circolari, istruzioni o direttive che tali diritti ledano, dovendo il giudice disapplicarle ove riconosciuta fondata la pretesa del ricorrente.”.
Questo Collegio non ignora l’orientamento secondo il quale il diritto a conseguire l'indennità d'impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo, di cui all'art. 66 comma 2 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, è necessariamente condizionato all'emanazione di un atto organizzativo della Pubblica amministrazione, di specifica individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all'indennità in questione, ma ritiene che l’atto organizzativo in in parola, da rinvenire nella circolare n. 316490/11/520, in data 26 ottobre 2011, possa intervenire solo sulla individuazione in concreto dei Reparti dedicati al supporto non potendo, invece, limitare il diritto a percepire l’indennità in esame prevedendo un requisito soggettivo non richiesto dalla fonte primaria.
Del resto non appare possibile ricondurre la disposizione richiamata nell’ambito delle disposizioni dirette a disciplinare i rapporti meramente interni tra le singole strutture amministrative, nell’ambito del c.d. “Stato - apparato”, in quanto, nella parte in cui stabilisce che a determinate condizioni l’indennità “compete, nella misura del 50%, al personale delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato”, la norma è certamente diretta a regolare i rapporti tra amministrazione e privati, attribuendo a questi ultimi particolari diritti.
Nessun dubbio, inoltre, sussiste in relazione al requisito di carattere oggettivo, vale a dire l’effettivo impiego presso Comandi e Reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, considerata l’espressa previsione dell’Allegato n. 1 alla circolare n. 316490/11/520 che include tra gli stessi i Gruppi aeronavali e quindi anche quello di Taranto presso il quale svolgono in via esclusiva il loro servizio gli odierni ricorrenti.
Una interpretazione costituzionalmente orientata, del resto, non potrebbe essere di segno diverso atteso che la corresponsione dell’indennità limitata al personale appartenente al contingente di mare, sarebbe sicuramente discriminatoria anche in considerazione della circostanza, dedotta dai ricorrenti e non contestata dalla difesa dell’Amministrazione, secondo la quale altri militari appartenenti allo stesso Comando ed adibiti alle stesse mansioni percepiscono l’indennità per il solo fatto di essere appartenenti al contingente di mare.
Dalle considerazioni espresse discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme dovute in favore dei ricorrenti nella misura indicata ex lege a far data dal 18 febbraio 2013 fino all’effettivo soddisfo, con maggiorazione degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2 d.p.r. n. 254/1999, con ogni conseguenza di legge;
3) condanna l’Amministrazione convenuta ad erogare in favore dei ricorrenti il trattamento economico corrispondente e consequenziale a tale riconoscimento nei termini di legge e dunque a pagare le relative somme a far data dal 18 febbraio 2013 e con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014