DAL 2015 LO SBLOCCO DEGLI STIPENDI CON LA “SORPRESA” ?! – di Gianluca Taccalozzi
Nel DEF 2014 il Governo ha messo in conto lo sblocco di alcune delle misure di congelamento stabilite dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, in particolare il tetto individuale (comma 1) e gli effetti economici delle promozioni (comma 21 terzo e quarto periodo).
Estratto DEF 2014 sez. II pag. 34
“La riduzione attesa nel 2014 è dovuta al consolidarsi delle misure di contenimento della spesa per redditi per il pubblico impiego disposte dalle recenti manovre di finanza pubblica. Il modesto incremento dello 0,1 per cento stimato per l’anno 2015 è determinato, principalmente, dal venir meno di alcune delle predette misure di contenimento della spesa in vigore nel periodo 2011-2014, in particolare il limite di spesa individuale riferito alla retribuzione percepita nell’anno 2010 ed il riconoscimento ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera. Tali effetti di spesa sono stati in gran parte compensati dalla decurtazione permanente, introdotta a decorrere dal 1°gennaio 2015 dalla Legge di Stabilità 2014, delle risorse destinate al trattamento accessorio in relazione ai risparmi di spesa determinati ai sensi del D.L. 78/2010 ed inizialmente previsti per il solo triennio 2011-2013 (successivamente prorogati dal DPR 122/2013 sino al 31 dicembre 2014).”
Ora, posto che le Amministrazioni del comparto hanno sempre interpretato “alla lettera” il comma 21 secondo periodo e, quindi, riferito solo alle c.d. “classi e scatti” della retribuzione dirigenziale e considerato gli assegni di funzione e le omogeneizzazioni bloccati dal comma 1, il contenuto del DEF sta a significare lo sblocco delle promozioni, ma anche degli assegni di funzione e delle omogeneizzazioni e di tutti gli altri automatismi stipendiali. E così lo avevo interpretato anch’io.
In effetti, l’interpretazione fornita dalle Amministrazioni del comparto è coerente con la logica delle misure una tantum (di cui al d.l. n. 27/2011) ed anche con la, purtroppo poco chiara, unica norma interpretativa dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 emanata dal MEF: la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011.
Estratto dalla Circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011.
“7) art.9, comma 21
La disposizione in esame prevede il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo nei confronti del personale non contrattualizzato di cui all’art.3 del D.L.vo n.165/2001 per il triennio 2011-2013, senza possibilità di successivi recuperi. Per lo stesso personale (escluso quello di cui alla legge n. 27/1981) e per il medesimo triennio la norma prevede, altresì, il blocco della progressione economica degli stipendi. In sostanza la norma dispone la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio. Dovrà pertanto essere interrotta nei confronti di tutto il personale interessato la corresponsione degli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione subirà uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Inoltre la norma stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate del personale non contrattualizzato nonché le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e2013 abbiano effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici. Ad esempio, il computo ai fini giuridici rimane salvaguardato nel caso di progressione alla posizione superiore per la quale sia prescritta una determinata anzianità per un ulteriore avanzamento di qualifica/posizione, fermo restando che vanno comunque esclusi effetti economici anteriormente al 1° gennaio 2014.
Si precisa che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo nella presente circolare con riferimento all’art. 2-bis ), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente.
Va, infine, precisato - in relazione a specifiche richieste di chiarimenti – che tra le progressioni di carriera comunque denominate non rientrano i meccanismi di progressione automatica dello stipendio di cui innanzi si è già detto, che riguardano l’incremento dello stipendio per classi ed aumenti biennali in relazione all’anzianità di servizio e che sono disciplinati dal secondo periodo del comma 21(non utilità degli anni 2011-2012-2013).
Le progressioni di carriera comunque denominate, invece, comportano l’acquisizione di posizione/qualifica superiore mediante promozione e sono disciplinate dal terzo e quarto periodo del comma 21, in base ai quali gli effetti di tali avanzamenti, come già chiarito, sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici.”
La questione sembrava così definitivamente risolta. Ma qualche giorni fa la Corte Costituzionale (sentenza n. 154/2014), riprendendo quanto già interpretato dal TAR Lazio, ha fornito un’interpretazione diversa, sistematica e non letterale, del comma 21 secondo periodo dell’art. 9, facendo rientrare nell’ambito di applicazione dello stesso comma, tutti gli automatismi stipendiale del personale del comparto e non solo le“classi e scatti”.
Estratto sentenza Corte Cost. n. 154/2014
“Per gli ufficiali cosiddetti “omogeneizzati”, nei cui confronti gli artt. 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) dispongono un riconoscimento di natura economica e non una progressione di carriera, il blocco deriva dal secondo periodo del comma 21 del citato art. 9, il quale prevede che, per coloro che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione di «classi e scatti» di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Non è illogico ritenere che con tale binomio il legislatore abbia voluto includere tutti i miglioramenti stipendiali, pur se non formalmente definiti come «classi» e «scatti»”.
Un’interpretazione che sta gettando nel panico migliaia di poliziotti e soldati, non tanto per le dirette conseguenze (la sentenza non è direttamente cogente), quanto perché ingenera il dubbio che il Governo (ed in particolare MEF/RGS), possa aver interpretato l’art. 9 così come la Consulta già nel DEF 2014.
Come visto, infatti, la poco chiara circolare MEF n. 12/2011 non chiarisce compiutamente la questione relativa agli assegni di funzione ed alle omogeneizzazioni, tanto che sia il TAR Lazio sia la Consulta, sulla base del testo legislativo e di quella Circolare, hanno prodotto un’interpretazione diversa da quella delle amministrazioni del comparto. Mentre nel DEF 2014 il Governo non indica tra le misure sbloccate gli automatismi stipendiali.
Un dubbio che può essere sciolto solo dal Governo chiarendo se, in quello 0,1% di incremento delle retribuzioni pubbliche scontato nei tendenziali di spesa per il 2015, abbia considerato o no, lo sblocco immediato (senza effetto slittamento) degli assegni di funzione e delle omogeneizzazioni del personale del comparto. Un dubbio che va sciolto subito.
Resta che, qualora il MEF avesse interpretato la norma come la Consulta, ci troveremo di fronte ad un autentico cataclisma, perché tutte quelle iniquità già sofferte dal personale del comparto rispetto al resto dei pubblici impiegati in questi quattro anni verrebbero consolidate, rese perenni e addirittura ampliate. Una situazione davvero insostenibile.
Ed inoltre, a blocco superato, come misura di contenimento strutturale delle dinamiche retributive del pubblico impiego, si avrebbe:
- per il pubblico impiego privatizzato, una riduzione del solo trattamento accessorio legata al personale che cessa (comma 2bis dell’art. 9); una riduzione minima ed addirittura eventuale;
- per il personale del comparto sicurezza e difesa, la non utilità del quadriennio 2011/2014 ai fini della maturazione degli assegni di funzione e delle omogeneizzazioni e, quindi, una riduzione molto più corposa, operata sul trattamento fondamentale e tutt’altro che eventuale.
Gianluca Taccalozzi
Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza.