LE FRODI ALIMENTARI ED ALCUNE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA – di Luciano Napolitano
Publichiamo un approfondimento sul tema delle frodi alimentari a cura di Luciano Napolitano, Presidente della Sez. FICIESSE di Torino
La frode alimentare è un termine generico che si riferisce alla produzione e al commercio di alimenti non conformi alle normative vigenti. Le frodi alimentari si dividono in due tipologie: frodi sanitarie e frodi commerciali.
Frodi sanitarie
Si tratta di fatti che consistono nel rendere nocive le sostanze alimentari e attentano alla salute pubblica. Possono essere commessi da "chiunque detiene per il commercio o pone in commercio o distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica". (artt. 442 e 444 del Codice Penale).
Il reato si configura anche per il solo fatto di esporre (porre in commercio) sostanze pericolose, pur se non sono state ancora vendute, oppure anche se si tratta di distribuzione gratuita.
Casi di frode sanitaria:
- Adulterazione. Una sostanza alimentare è adulterata quando ad opera dell’uomo viene introdotta una modifica della sua composizione a seguito di mescolamento con altre sostanze di qualità inferiore o a seguito di privazione di elementi utili o caratterizzanti il prodotto.
- Contraffazione. L’alimento viene posto in commercio con una composizione o con valori diversi da quelli dichiarati. L’inganno in cui può essere tratto il consumatore può essere esplicito o implicito. Esplicito se l’etichetta dichiara il falso, implicito quando il tipo di confezione, la forma, il marchio, pur in assenza di una oggettiva dichiarazione di falso, possono trarre in inganno il consumatore.
- SOFISTICAZIONE Viene modificata la composizione di un alimento sostituendo parzialmente alcuni elementi della sostanza alimentare con l’aggiunta di alimenti di qualità e valore inferiore, oppure mediante l'uso di sostanze chimiche non consentite dalla legge.
- Alterazione. Consiste in modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche e/o organolettiche di un alimento, dovute a processi naturali. Sono casi in cui la condotta umana (ad esempio disattenzione o dimenticanza) può aver provocato l’episodio, ma in modo colposo e non doloso. Non vi è volontà cioè di arrecare un danno.
Frodi Commerciali
Art. 515 del Codice Penale, e ledono i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore. Si tratta del caso in cui nell’esercizio di una attività commerciale avviene la «consegna all’acquirente di una cosa per un’altra, o diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità». Non vi è alterazione delle qualità dell’alimento tali da renderlo nocivo, ma un illecito profitto a danno del consumatore.
Per configurare una frode in commercio è sufficiente anche una piccola differenza, circa l’origine del prodotto o la provenienza, o sul sistema di preparazione, o sulla quantità (caso tipico è la cosiddetta «vendita per tara merce»).
I dati per il 2013 ancora non sono reperibili ma se solo nel 2012 si è stimato in oltre 500 milioni di euro il danno alla nostra economia, poiché il fenomeno è in crescita, senz’altro il dato purtroppo sarà superiore, questo anche a causa della forte crisi economica. Venti milioni di chili di prodotti alimentari e bevande sequestrati per un valore di 468 milioni di euro. Sono numeri importanti quelli relativi alle frodi alimentare scoperte in Italia nel corso del 2012. Dati che emergono da un'analisi effettuata dalla Coldiretti. In Italia sono farine, pane e pasta i prodotti più colpiti
I prodotti alimentari più colpiti dalle frodi sono farine, pane e pasta (che infatti coprono una quota del 16% del valore dei prodotti sequestrati). A seguire le carni (11%), il latte e i derivati (8%), i vini e gli alcolici (5 per cento). In questo quadro va inoltre ricordato che ben il 31% del valore dei sequestri ha interessato la ristorazione e la chiusura dei locali A livello internazionale sotto i riflettori è il settore zootecnico
L'ultimo in ordine è tempo è stato lo scandalo dei tortellini alla carne di cavallo (invece di quella di manzo). Episodio che ha coinvolto piccole aziende e grandi multinazionali con prodotti sequestrati in molti paesi dell'Unione europea. Ma diversi casi di emergenze alimentari hanno coinvolto il settore zootecnico a cominciare dall'emergenza mucca pazza del 2001 seguita nel 2003 dall'allarme sull'influenza aviaria. Due casi che hanno innescato una vera e propria psicosi facendo lievitare il conto dei danni che, tra maggiori oneri per i controlli, valore dei prodotti distrutti e calo dei consumi, ha toccato i 2 miliardi di euro nel caso della mucca pazza e i 500 milioni nel caso dell'influenza aviaria. Il settore delle carni è tornato sotto i riflettori della cronaca nel 2008 con la carne alla diossina (scandalo innescato da una contaminazione dei mangimi) seguito in Cina dal latte alla melamina. Nel 2010 invece in Europa è stata la volta della mozzarella blu, prodotto rinvenuto in più di un supermercato e che ha spaventato non poco i consumatori di diversi paesi Ue. Nel 2011 invece è stato il batterio killer e.coli che ha seminato il panico facendo finire sul banco degli imputati il settore ortofrutticolo e in particolare i cetrioli. Ancora troppi ritardi nelle informazioni al consumatore. Vengono individuate importanti responsabilità nella diffusione di alcuni recenti allarmi alimentari al ritardo delle istituzioni comunitarie nell'adottare una corretta e trasparente informazione al consumatore. «Il ritardo dell'Ue nell'adottare misure di trasparenza dell'informazione al consumatore, come l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza delle materie prime usate, ha favorito il moltiplicarsi degli allarmi a tavola provenienti dalle diverse parti del mondo». Le autorità facenti capo al Servizio sanitario nazionale hanno effettuato 660.804 ispezioni, rilevando il 10% circa di non conformità, relative soprattutto alle condizioni di igiene generale, all’igiene del personale, all’applicazione del sistema di autocontrollo haccp e al funzionamento di impianti e macchinari. Stabilimenti di alimenti di origine animale (macelli di carne rossa e bianca, produzione ittica, stabilimenti caseari ecc.). Su 228.622 ispezioni del Ssn, è stato rilevato il 10% circa di non conformità, riferite in particolare a condizioni strutturali e attrezzature.
Latte crudo
Sono stati censiti 920 allevamenti e 1.382 distributori automatici dedicati alla vendita. Su 15.647 campionamenti ufficiali sono emerse 104 non conformità (0,68%), dovute alla presenza di Campylobacter (63% dei casi), stafilococchi (20%) e Listeria monocytogenes (11%). Le autorità di controllo hanno sospeso 217 distributori e chiuso 40 attività.
Rischio microbiologico in alimenti di origine animale
Si segnala l’aumento di contaminazioni da Listeria monocytogenes, in particolare nei prodotti ittici. Il programma coordinato di monitoraggio della prevalenza di questo batterio in alimenti pronti al consumo ha trovato non conformità per il 4,1% dei campioni di pesce affumicato confezionato.
Residui in prodotti di origine animale (farmaci, pesticidi, micotossine) 75 campioni non conformi su 38.882 analisi (0,19%). Rispetto al 2009 e 2010 si nota una diminuzione delle non conformità a fronte di una più intensa attività di monitoraggio.
Residui fitosanitari in alimenti di origine vegetale
25 campioni irregolari su 9.127 campioni (0,3%).
Frodi e contraffazioni
L’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole ha effettuato oltre 25.000 visite ispettive, controllando 21.431 operatori (di cui il 17% risultati irregolari) e analizzando 5.675 campioni, di cui 10% non conformi.
Le irregolarità rilevate avevano natura sia amministrativa (difetti nella tenuta dei registri, violazione in materia di etichettatura) sia penale, in caso di contraffazioni vere e proprie.
Al primo posto per irregolarità si colloca il settore vitivinicolo. Tra i problemi rilevati: usurpazione o imitazione di una denominazione protetta, frodi in commercio e falsità sull’origine.
Seguono cereali e derivati (vendita di varietà diverse dal dichiarato; commercializzazione di farine di grano come biologiche ma con presenza di principi attivi non consentiti); miele; carne; latte e formaggi (per esempio impiego di additivi non dichiarati o utilizzo di latte vaccino per prodotti presentati come di bufala, pecora o capra); oli e grassi (somministrazione in mense e ristoranti in contenitori non conformi, miscelazione di olio dichiarato extravergine con oli di qualità inferiore).
I Nas hanno effettuato 34.610 controlli nel settore della sicurezza alimentare, individuando non conformità nel 35% dei casi, soprattutto nei comparti della ristorazione, delle farine e delle carni. Mentre i nuclei antifrodi dei Carabinieri hanno individuato vari illeciti, relativi soprattutto a: false dichiarazioni su marchi DOP (pomodori pelati destinati all’estero come “DOP San Marzano” ma prodotti in altre zone); commercializzazione di pomodoro concentrato cinese non dichiarato, di pomodoro falso biologico e di pomodoro in cattivo stato di conservazione; commercializzazione di false produzioni indicate come “biologiche” specie nel settore delle carni o di olio lampante al posto di quello extravergine d’oliva; commercializzazione di prodotti ittici con false date di scadenza o di pesca.
Anche la Capitaneria di porto ha riscontrato il 9% di illeciti su 27.737 controlli effettuati tra grossisti, mercati ittici, grande distribuzione, ristorazione, pescherie e ambulanti. Tra le irregolarità: prodotti con date di scadenza false o in cattivo stato di conservazione, Tra i dati che sicuramente balzano all’occhio c’è la discrepanza di non conformità rilevate dal Servizio sanitario nazionale (10% del totale) e dai Nas (35% del totale), un fenomeno che si spiega anzitutto con i differenti criteri di controllo messi in atto dalle due autorità. I controlli del Ssn, infatti, sono casuali e a tappeto, mentre quelli dei Nas avvengono in genere dietro segnalazione o nell’ambito di operazioni specifiche di indagine. E c’è un altro aspetto che forse può essere considerato: i Nas hanno i mezzi della polizia giudiziaria, a differenza di Asl, Province e Regioni. Storicamente il compito prioritario delle Asl è stato certamente quello di proteggere il consumatore, ma anche di aiutare i produttori a migliorare la loro consapevolezza sull’importanza di seguire in modo scrupoloso gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare. Significa che, a fronte di infrazioni minime e di nessun rischio per il consumatore (per esempio una lieve irregolarità amministrativa), le autorità del Ssn possono prescrivere la tempestiva rimozione della non conformità osservata essere senza imposizione di sanzioni.
Il secondo aspetto critico riguarda il fatto che i dati della Relazione annuale del PNI sono riferiti a tutte le non conformità rilevate, indipendentemente dalla loro gravità. In altre parole, non possiamo sapere se quel 10% di non conformità registrate dal Ssn si riferisca a situazioni estreme e rischiose per il consumatore o piuttosto a irregolarità minime e, dal punto di vista del rischio finale, praticamente irrilevanti. Neanche le informazioni sulle azioni adottate dalle autorità a fronte delle non conformità possono essere d’aiuto, perché sono qualitative (sappiamo per esempio che nel caso degli alimenti di origine animale sono state attuate varie risoluzioni, dal ritiro dei prodotti alla sospensione di attività), e non quantitative (non sappiamo cioè quante azioni sono state effettuate).
Questo è naturalmente un punto importante, rispetto al quale il Ministero della Salute fa sapere di aver già avviato la valutazione di nuovi sistemi per migliorare il flusso informativo dei dati. Resta il fatto che, fornendo una visione d’insieme di tutti i settori relativi alla sicurezza alimentare, la Relazione rappresenta lo strumento privilegiato per orientare i controlli futuri sulla base dei rischi già emersi.
APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NORMATIVA EUROPEA
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA E NUOVO LOGO EUROPEO
Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007
Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008
Regolamento (UE) N. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010
Regolamento (CEE) N.2081/1992
del Consiglio del 14 luglio
Regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Regolamento (CE) N.104/2000
del Consiglio del 17 dicembre 1999 e Regolamento
(CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del
22 ottobre 2001
Informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Regolamento (CE) N.178/2002
del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002
Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell’Agenzia euro
per per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della sicurezza alimentare
Regolamento (CE) N.509/2006
del Consiglio del 20 marzo 2006
Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (CE) N. 510/2006
del Consiglio del 20 marzo 2006
Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti
agricoli e alimentari
Regolamento (UE) N.1169/2011
del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
NORMATIVA NAZIONALE
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327
Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande
Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini
Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito nella Legge 7 agosto 1986, n. 462
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari
(La legge, oltre a rafforzare le misure di controllo a tutela della salute pubblica, ha istituito
presso il Ministero della Salute, l’Elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode
e di sofisticazione alimentare)
Art. 517- quater c.p.
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agroalimentari”
Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 297
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
NORMATIVA REGIONALE
Legge Regionale del Lazio 16 aprile 2009 n. 12
Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole
ubicate nel territorio regionale
Legge Regionale del Lazio 28 marzo 2011 n. 1
Sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari
Legge Regionale del Lazio 5 agosto 2011
Frode alimentare: adulterazione prodotti ittici e contraffazione.
Tratto da una esperienza operativa del Comando Regionale Sardegna
Nel mese di dicembre 2008, presso la sede di una società operante in Oristano, nel campo della produzione e il confezionamento di bottarga e dello stoccaggio e confezionamento di salumi e formaggi, veniva effettuato un controllo per la verifica dell'imposizione diretta e indiretta.
Durante l'ispezione veniva constatata la totale inadeguatezza dei locali sia per le condizioni fatiscenti, sia per la pessima situazione igienico sanitaria. Gli ulteriori accertamenti consentivano di accertare che per gli stessi locali non era stata richiesta alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.
Tutta la merce veniva confezionata utilizzando delle etichette riportanti i
nominativi di altre note imprese, delle quali veniva utilizzato anche il codice identificativo rilasciato dal Ministero della Salute ai laboratori riconosciuti. Inoltre venivano riportate sulle etichette false indicazioni di origine e del luogo di produzione. Per tali motivi i soggetti venivano segnalati aII'A.G. per frode in commercio e contraffazione di prodotti, inoltre veniva sottoposto a sequestro oltre al laboratorio e le attrezzature, anche prodotti alimentari per complessivi Kg. 1.349.
Nel successivo mese di luglio i militari, durante l'attività di controllo del territorio, notavano la ripresa delle attività commerciali e decidevano di attenzionare nuovamente il soggetto.
L'accesso nei locali permetteva di appurare che nulla era cambiato rispetto al primo intervento e quindi denunciavano nuovamente il
soggetto per il reato di frode in commercio, sottoponendo a sequestro ulteriori 250 Kg. di bottarga di muggine e il laboratorio utilizzato per il
confezionamento del prodotto. Le ulteriori attività di indagine permettevano di accertare che la bottarga ritrovata unitamente a parte dell'attrezzatura, erano sottratte illecitamente in un magazzino della società nella quale lo stesso soggetto collaborava in precedenza e per tali fatti veniva denunciato anche per furto aggravato e ricettazione.
Consigli Utili
- diffidare dall'acquisto dei prodotti offerti a prezzi di molto inferiori al normale valore di mercato;
- verificare accuratamente le etichette dei prodotti allo scopo di individuare segni di alterazione e/o contraffazione;
- acquistare determinati prodotti solo esclusivamente presso negozianti di fiducia.
Altro esempio di frode alimentare sempre eseguita da un servizio svolto da un Reparto del Corpo:
Erano riusciti a quadruplicare i loro guadagni, a garantire come biologici milioni di quintali di prodotti agricoli che biologici non erano mai stati, a far figurare come provenienti da produzioni locali cereali che, tra l’altro, di italiana avevano solamente la destinazione finale.
Per anni avevano operato indisturbati; le loro aziende erano “biologiche” a tutti gli effetti; “biologiche” erano altresì certificate le imprese dei grossisti che si sarebbero poi occupati di piazzare sul mercato dei grandi acquirenti cereali ed altre produzioni agricole che biologiche non erano -ma lo diventavano attraverso tutta una serie di falsificazioni documentali- ed il cui destino finale era l’alimentazione animale e quella umana.
Il tutto grazie alla costante e stretta compiacenza di funzionari e dipendenti degli organismi deputati a certificare come biologica la produzione e la provenienza dei prodotti agricoli che non esitavano a “trasformare” il prodotto convenzionale in prodotto autenticamente “biologico”.
La Guardia di Finanza di Verona, dopo oltre un anno di serrate indagini coordinate dalle dottoresse Maria Beatrice Zanotti e Maria Federica Ormanni, Sostituti Procuratori presso il Tribunale della città scaligera, ha dato esecuzione stamane nelle province di Verona, Ferrara, Pesaro Urbino e Foggia ad ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari, dottor Guido Taramelli, nei confronti di sette persone
Interventi di perquisizione sono altresì in corso presso diverse aziende e altri soggetti indagati in località delle province di Verona, Padova, Rovigo, Bergamo, Bologna, Macerata e Foggia.
L’indagine condotta dalle fiamme gialle veronesi ha riguardato oltre 40 imprese, tutte operanti nel settore della produzione e commercializzazione di cereali e frutta fresca e localizzate in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia e Sardegna
Il volume delle transazioni scoperto dai militari della Guardia di Finanza è veramente impressionante: oltre 200 milioni di Euro di fatture per operazioni inesistenti, più di 2.500 tonellate di merce (frumento, favino, soia, farine, frutta fresca principalmente) sequestrata in quanto falsamente biologica, oltre 700 mila tonnellate di prodotti alimentari dichiarati falsamente biologici commercializzate. La rilevanza dei volumi di merce che gli investigatori hanno accertato essere “falsamente biologica”, il cui valore sul mercato all’ingrosso supera i 220 milioni di euro, emerge anche se si considera che attualmente gli italiani destinano oltre 3 miliardi e mezzo di euro della loro spesa alimentare quotidiana all’acquisto di prodotti da agricoltura biologica.Il meccanismo di frode, perpetrato dalle società italiane ed avallato dagli organismi di controllo è particolarmente complesso; le Fiamme Gialle di Verona hanno avviato l’indagine supportati dai poteri di polizia economica e finanziaria attribuiti alla Guardia di Finanza dal decreto legislativo n. 68 del 2001. Dopo aver individuato lotti di merce falsamente biologica in tutta Italia, attraverso i canali internazionali di polizia degli specialisti del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno operato anche sull’estero congiuntamente ad Europol-l’Agenzia europea delle forze di polizia-, dove sono riusciti a ricostruire le propaggini del traffico internazionale di prodotti falsamente attestati come biologici dagli organismi di certificazione operanti in Italia.La merce in parte prodotta in Italia (Puglia, Marche, Emilia Romagna, Veneto) ed in parte importata dalla Romania è poi stata rivenduta, oltre che in Italia, in Olanda, Germania, Spagna, Francia Belgio, Ungheria, Austria e Svizzera e sono al vaglio degli inquirenti le eventuali implicazioni di soggetti europei consapevoli di acquistare un prodotto falsamente biologico che mediamente viene venduto al consumatore finale almeno il quadruplo rispetto al paritetico prodotto da agricoltura convenzionale.
Con la Guardia di Finanza di Verona hanno collaborato anche i funzionari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sede di Conegliano Veneto.
Molti gli artifizi posti in essere per trasformare sulla carta il prodotto agricolo convenzionale in “biologico”; per esempio le farine e il frumento provenienti dalla Romania ed introdotti in Italia come prodotto comunitario, grazie ad una società creata ad hoc da soggetti italiani con la compiacenza di soggetti Romeni, non erano prodotti con gli standard dettati dalla normativa dell’Unione Europea in materia di produzioni biologiche, ma erano prodotti in Stati non appartenenti all’Unione Europea nei quali la normativa sull’utilizzo di pesticidi et similia non è stringente come quella del legislatore comunitario; per poi ottenere il “prodotto biologico” bastava intervenire sulla documentazione fiscale che accompagnava il carico di prodotto: i compiacenti funzionari degli organismi di vigilanza si prestavano per l’alterazione ovvero integrale nuova formazione della documentazione fiscale che accompagnava il carico, e il prodotto “diventava biologico” e il suo valore di mercato quadruplicava.
Farine, cereali e frutta fresca ormai divenuti biologici venivano quindi acquistati da grossisti dell’industria agro-alimentare per essere utilizzati nella produzione di prodotti alimentari che, a questo punto, non potevano che essere venduti come biologici a prezzi ben più alti rispetto a quelli dei prodotti alimentari convenzionali.
Le accuse nei confronti dei sette arrestati, e di tutti i 13 indagati, vanno dalla Associazione a delinquere (articolo 416 del Codice Penale) e dalla Frode in Commercio (articoli 515 e 516 del Codice Penale) ai reati fiscali di Dichiarazione fraudolenta ed Emissione ed Utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (articoli 2. 3 e 8 del decreto legislativo 74 del 2000); non mancano le numerose ipotesi di falsificazione che hanno riguardato la documentazione certificativa dei carichi di prodotti alimentari (articoli 476, 477, 478 e 482 del Codice Penale).
Luciano Napolitano
Ficiesse Sezione di Torino