IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA ON. ROBERTO GIACHETTI (PD) SCONFESSA LA COLLEGA CALIPARI E PROPONE LA SINDACALIZZAZIONE DEI MILITARI, OLTRE ALLA SMILITARIZZAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

venerdì 18 luglio 2014

Abbiamo dato notizia nei giorni scorsi dell’inversione di marcia da parte dell’On. Villecco Calipari, in Commissione Difesa, rispetto al riconoscimento delle libertà sindacali anche per i militari.

Dobbiamo ora riferire di un’iniziativa, in senso opposto, di un suo collega deputato del Partito Democratico, l’On. Roberto Giachetti, vicepresidente del Senato e “renziano” della prima ora.

Trattasi un emendamento alla conversione del decreto legge 90/2014 (semplificazione p.a.), che estenderebbe la normativa sindacale della Polizia di Stato anche ai militari.

Sempre a tale provvedimento, l’On. Giachetti ha presentato un altro emendamento, dedicato alla Guardia di finanza, che prevede invece la sua smilitarizzazione e trasformazione in un Corpo di polizia tributaria ad ordinamento civile.

Seguiremo l’iter delle due proposte emendative, che pubblichiamo qui sotto, e daremo notizia del loro esito.

 

Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014

7.2.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. A decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83, 84 della legge 1o aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto- legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro Lavoro e Politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, al fine di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni e delle attività proprie delle associazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile, incluso il Corpo forestale dello Stato e il Corpo dei vigili del fuoco, con quelle svolte dai Consigli della rappresentanza militare del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo delle capitanerie di porto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle associazioni sindacali del Comparto sicurezza compreso il Corpo dei vigili del fuoco. 
  3-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato. 
  3-quater. Il giorno dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-bis le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo III, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro IV, titolo IX, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate.

Giachetti Roberto

 

Proposta emendativa 23.03. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014

23.03.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-ter.
(Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo).

  1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione, l'ordinamento e i compiti del Corpo della polizia tributaria, comprese le attribuzioni funzionali dell'autorità di vertice e la conseguente soppressione del Corpo della guardia di finanza, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) il Comandante generale del Corpo della polizia tributaria è scelto fra i dirigenti generali della pubblica amministrazione in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, assume la denominazione di Direttore generale del Corpo della polizia tributaria ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) il personale appartenente al Corpo della guardia di finanza è collocato nell'ambito del Corpo della polizia tributaria, nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza dal Direttore generale del Corpo della polizia tributaria, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

Giachetti Roberto

 


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