ATTEGGIAMENTO PILATESCO DEL GOVERNO SUI DIRITTI ASSOCIATIVI AI MILITARI DOPO LA CONDANNA DELLA FRANCIA: E’ QUESTIONE CHE RIGUARDA SOLO IL PARLAMENTO. SANTANGELO (M5S): 400 FINANZIERI HANNO GIA’ FATTO RICORSO ALLA CORTE, ADEGUATE SUBITO LA LEGGE ITALIANA
Legislatura 17ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 100 del 12/11/2014
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
Il sottosegretario ALFANO risponde all’interrogazione n. 3-01283, dei senatori Marton e Santangelo e vertente sulla rappresentanza militare, osservando che la possibilità di esercitare il diritto di associazione, riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 18 della Costituzione, trova una forma di temperamento per il personale militare in forza dello speciale ambito in cui viene prestato il servizio e dell'esigenza di assicurare le neutralità, la coesione interna e la massima operatività alle strutture militari. La legittimità di tali limitazioni, tra l'altro, è stata definita nella sentenza n. 499 del 1999 della Corte costituzionale relativa alla conformità dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, ora recepito nell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legisaltivo n. 66 del 2010), in cui viene ribadito il principio che ai militari spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini ammettendo, comunque, che nella legge possano essere previsti a carico dei militari limitazioni all'esercizio di taluni diritti, ovvero l'osservanza di particolari doveri, sempre che questi siano finalizzati all'assolvimento dei compiti delle Forze armate.
Con la sentenza n. 317 del 30 novembre 2009, poi, la Corte costituzionale, pur riconoscendo la primazia della Corte di Strasburgo nell'interpretazione delle norme della Convenzione dei diritti dell'uomo, ha tuttavia operato, con riferimento al doveroso bilanciamento con altri interessi tutelati dalla Costituzione, un richiamo al "margine di apprezzamento nazionale" come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea, bilanciamento che trova nel legislatore il suo riferimento primario. Lo stesso articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, citato nell'interrogazione come norma che renderebbe possibile una condanna internazionale dell'Italia per violazione del diritto europeo, in altra ottica sembra peraltro confortare il vigente assetto normativo nazionale, in quanto lo stesso articolo citato "non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze armate, della polizia o dell'Amministrazione dello Stato".
In tale delineato contesto, è pertanto da ritenersi che la problematica sollevata dagli interroganti possa trovare compiuta definizione nell'ambito della discussione degli specifici disegni di legge sulla rappresentanza militare attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati. Peraltro, come dichiarato dallo stesso Ministro della difesa lo scorso 4 settembre nel corso di un'intervista, la riforma della rappresentanza militare è un tema sensibile e delicato che richiede un attento esame in sede parlamentare, unico luogo deputato a garantire un esauriente e democratico confronto sulle modalità di attuazione del progetto.
Il senatore SANTANGELO (M5S) osserva che, stante il ricorso attualmente pendente inoltrato da oltre 400 finanzieri ed i contenuti inequivocabili della sentenza emanata contro la Francia dalla Corte di Strasburgo, sarebbe opportuno adeguarsi preventivamente ai contenuti della predetta sentenza, al posto di seguire strade legislative che appaiono decisamente superate.
Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.