"PREMIO ANTIEVASIONE": IL FONDO ASSISTENZA FINANZIERI PUNISCE DUE VOLTE IL PERSONALE CHE NON NE HA BENEFICIATO A CAUSA DI PROCEDIMENTI PENALI, ANCHE QUANDO VENGONO ASSOLTI DA OGNI ACCUSA. ANALISI DE "LA RETE LEGALE"

martedì 31 marzo 2015

Gentile redazione,

sono un Appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso un reparto territoriale. Scrivo la presente con grande dispiacere, malumore e tristezza per quanto mi è accaduto e per quanto ho dovuto subire, ma nonostante questa sgradevole vicenda, continuo con onore ed amore a servire la mie Fiamme Gialle. 

Dopo cinque anni di silenzio e sofferenza, a seguito della vicenda penale che mi ha coinvolto, inizio finalmente a intravedere l’uscita dal tunnel nel quale sono stato trascinato di colpo, solo ed esclusivamente per aver fatto valere i diritti di un onesto cittadino !!!!!

Ovviamente tale situazione, ha determinato nella mia persona un lungo periodo di stress, ansia e preoccupazione che ho subito durante tutto il periodo, in attesa della conclusione della vicenda penale. Altresì, sono stato costretto a subire una “Fortissima umiliazione personale”, a ragion non solo degli immancabili commenti da parte di taluni colleghi, al cambio d’incarico e soprattutto all’esclusione da qualsivoglia forma  di ricompensa  di ordine morale “in quanto ero definito un soggetto pericoloso”, ma anche economico (sulla base delle interpretazioni delle sezioni competenti alla disamina della questione in argomento).

Mi sono trovato inghiottito, così, in un vortice assurdo e solo grazie all’aiuto della mia famiglia e delle persone più care, ma anche e soprattutto grazie alla caparbietà del mio legale, che oggi la mia posizione è stata definita senza ombra di dubbio, con sentenza di assoluzione, con formula piena perché il fatto non sussiste.

Mi è stato così restituito il mio onore, che durante questi anni di assoluto travaglio mi è stato ingiustamente scippato….

In questo lungo periodo di sofferenze mi spiace  dirlo….., ma purtroppo ho constatato come si viene accantonati ed abbandonati a se stessi, l’assenza quasi totale da parte della gerarchia, la quale non ha compreso l’accanimento  del quale sono stato vittima,  non solo, ma ho dovuto addirittura sentire affermazioni del seguente tenore: “ritieniti fortunato a non essere in carcere”, oppure “ritieniti fortunato a non essere sospeso e/o trasferito” oppure “parlare di presunta colpevolezza”. 

Ma la continua sofferenza, ingoiare continue amarezze, mi hanno reso più forte dell’ingiustizia che stavo subendo.

Ora la domando che vi pongo è questa: “Perché la mia Amministrazione”, nonostante la mia presunzione d’innocenza sino al terzo grado di giudizio, così come previsto dal nostro ordinamento giuridico, non avendo ricevuto alcuna sentenza di condanna, non ha voluto corrispondermi il premio di cui all’oggetto?.

In particolare, la questione riguarda il mancato pagamento del premio antievasione, relativo agli anni (ad oggi non ho ricevuto nessun premio dalla sua introduzione) in cui sono stato interessato dalla vicenda penale. Dal punto di vista strettamente giuridico, il mancato riconoscimento del premio   relativo all’ anno 2008, mi sarebbe dovuto essere attribuito, visto che l’avviso di garanzia mi è stato notificato a Novembre 2009. Altresì, sono esclusi dal beneficio secondo la circolare di riferimento, coloro che abbiano rivestito/rivestano la qualifica di imputato per un reato che – secondo le vigenti leggi regolanti lo stato giuridico – comporti potenzialmente l’adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione. Orbene, è vero che ho rivestito la qualifica di imputato, ma è opportuno evidenziare che la fase processuale nella quale mi trovavo (udienza preliminare), non prevedeva la possibilità di una eventuale sentenza di condanna, in quanto mi trovavo fermo dinnanzi al GUP, il quale ha il potere di decidere se archiviare la posizione processuale, oppure, disporre il rinvio a giudizio. Ora mi chiedo, se tale interpretazione è stata errata, quale strada devo percorrere per richiedere il pagamento dei premi in argomento?

Ad ogni buon fine, si riporta parte del testo, relativo ad una comunicazione da parte del Consiglio Centrale di rappresentanza:

“”””sono esclusi dal beneficio, temporaneamente o definitivamente, in base alle singole posizioni, coloro che si trovano in una delle condizioni di esclusione già contemplate in occasione del precedente premio (procedimenti penali o disciplinari). In caso di conclusione del procedimento, anche a distanza di anni, con esito favorevole per il dipendente, su segnalazione del Comando si provvederà ad elargire il premio spettante;””””

Ora mi chiedo, perché la circolare prevede altro? Perché devo subire questa ulteriore discriminazione nonostante la definizione in senso favorevole dell’intero contesto penale?

Quindi, al di là del valore economico, i premi dovrebbero assumere anche una valenza culturale e morale perché individuano i comportamenti considerati "virtuosi" del militare, quelle modalità dell'agire che tutti sono invitati a emulare. Io ho continuato per tutto il periodo, ad avere un comportamento corretto e leale nei confronti della mia amministrazione, cercando di lasciarmi alle spalle quello che mi stava accadendo, cercando di operare nel miglior modo possibile.

Con stima e affetto porgo a Voi sinceri saluti. 

Lettera firmata

RISPOSTA PERVENUTA DA “LA RETE LEGALE”

L’art.14 della legge n.833/1961 – tuttora in vigore ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.179/2009 – prevede (per il caso di sospensione precauzionale del servizio del finanziere che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui può derivare la perdita del grado) che: “Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti”. Ciò che comporta il diritto del militare ad ottenere tutti gli assegni non percepiti, ad eccezione di quelli collegati a servizi, funzioni e prestazioni aventi carattere speciale o straordinario (v., in generale, art.921 C.O.M.).
Poiché, il  c.d. premio anti-evasione ha finalità assistenziale in materia sanitaria, culturale, ricreativa e sportiva, si può dubitare che, durante il periodo di sospensione, ossia quando il servizio non è prestato, permanga il diritto ad ottenerlo, stante il temporaneo venir meno dello specifico presupposto (appunto, il servizio) dal quale scaturiscono le esigenze che il premio è rivolto a sostenere.

Non altrettanto, a nostro avviso, è però nel caso in cui – come nella vicenda esposta nel quesito trasmesso – non vi sia stata sospensione e dunque sia perdurata la prestazione di quel servizio, in relazione al quale il c.d. premio anti-evasione opera al fine anzidetto.

Rispetto a questa fattispecie, l’esclusione prevista dal decreto annuale sul F.A.F. sembra del tutto irragionevole e ciò, quanto meno, sotto il profilo della mancata previsione della possibilità di ottenere, ora per allora, i premi non percepiti, una volta concluso il procedimento penale con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

Diversamente ritenendo, infatti, l’esclusione opera come una sorta di sanzione, comminata in via preventiva per il solo fatto di essere imputati in un procedimento penale e non rimovibile, negli effetti, neppure a fronte dell’esito favorevole del medesimo.

Avv. Umberto Coronas


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