SE LA SPECIFICITA’ NON E’ UN’OPINIONE, NON SI PUO’ CONTINUARE A LIMITARE I DIRITTI DEI FINANZIERI PER DELLE FUNZIONI CHE NON SVOLGONO - di Gianluca Taccalozzi.
Con il termine di specificità si definisce quel principio giuridico che giustifica la diversità delle regole di impiego del personale del comparto difesa e sicurezza rispetto al resto dei pubblici impiegati. Un principio, contenuto nella Costituzione, che può essere riassunto nel seguente ragionamento logico-giuridico: 1) per garantire le funzioni di sicurezza e di difesa occorre che gli apparati siano più operativi, reattivi, coesi ed indipendenti rispetto al resto delle pubbliche amministrazioni; 2) per garantire reattività, operatività, coesione ed indipendenza è necessario limitare i diritti del personale; 3) per controbilanciare le limitazioni dei diritti vi devono essere benefici economici e/o previdenziali.
Vi sono però differenze sostanziali tra la funzione di difesa o di sicurezza esterna e quella di polizia o di sicurezza interna ed ancora tra la sicurezza tradizionale (ordine pubblico) e quella economico-finanziaria. Per garantire la funzione di difesa, per esempio, occorre che le Forze Armate siano più coese, reattive, operative e tendenzialmente meno trasparenti rispetto a quanto necessita alle Forze di Polizia. Mentre per garantire la funzione di sicurezza economico-finanziaria occorre un grado di reattività e coesione meno intenso ed un profilo professionale diverso rispetto a quello che necessita per la funzione di polizia generalista di ordine pubblico. Queste differenze sono state sino ad oggi ignorate dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 449 del 1999) e soprattutto dal legislatore italiano e che ha continuato a considerare tutti i militari “assoggettati” alle stesse limitazioni, a prescindere dalla funzione svolta.
Il principio di specificità nell’ordinamento italiano è applicato in maniera distorta e slegata dalla funzione, poiché ci sono regole diverse per funzioni simili (Polizie civili, Carabinieri e Guardia di Finanza) e regole simili per funzioni diverse (Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze Armate). Una situazione figlia di ricorsi, sentenze, compromessi e riforme monche, unica nel panorama europeo. Vi sono infatti altri Paesi europei in cui è presente una polizia generalista ad ordinamento militare simile all’Arma dei Carabinieri (Francia, Spagna, Portogallo e Olanda), ma nessun altro ordinamento europeo prevede una polizia economico-finanziaria ad ordinamento militare.
Una situazione messa oggi in discussione dall'ormai consolidato orientamento della Corte E.D.U. che dal 2008 in poi (Demir e Biakara c. Turchia; Matelly c. Francia; Adefdromil c. Francia) ha prodotto una declinazione del principio di specificità conforme alla Convenzione E.D.U., secondo cui:
- non è ammesso il divieto assoluto della libertà di associazione a tutela degli interessi economici e morali di alcuna categoria di lavoratori, militari e poliziotti compresi;
- il legislatore nazionale deve garantire gli elementi essenziali di tale diritto: a) il diritto di fondare o aderire (e di non aderire) ad un’associazione professionale; b) il diritto di ogni associazione di scegliere liberamente i propri organi dirigenti e scegliere liberamente i propri statuti; c) il ruolo di parte sociale ed un effettivo potere negoziale delle associazioni; d) la capacità di costituirsi in giudizio delle associazioni a tutela degli interessi individuali e collettivi; e) il giusto equilibrio tra il rispetto del pluralismo e la necessità di evitare frammentazione e polverizzazione;
- sono ammesse limitazioni al solo esercizio di tale diritto e tali limitazioni devono essere giustificate da un interesse generale rispondente ad una necessità di una società democratica (difesa, sicurezza, sanità, ecc. secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 11 della Convenzione) e devono, comunque, essere proporzionali rispetto a quel preciso interesse generale.
E’ ovvio che per allineare la normativa italiana ai dettami della Giurisprudenza della Corte E.D.U. occorrerebbe: 1) riconoscere ai militari il diritto di associazione professionale a tutela degli interessi collettivi; 2) riconoscere alle associazioni professionali più rappresentative il ruolo di parte sociale, il diritto a negoziare le condizioni economiche e morali; 3) riconoscere alle associazioni il diritto a stare in giudizio per tutelare gli interessi individuali e collettivi; 4) prevedere limitazioni all’esercizio del diritto necessarie e proporzionali rispetto alla funzione svolta (difesa, polizia generalista e polizia economico-finanziaria).
Da quello che però sembra emergere dal dibattito parlamentare italiano (e anche francese), l’intenzione è quella di non accogliere in maniera esaustiva le indicazioni della Corte E.D.U., di riconoscere al personale militare (senza alcuna distinzione tra funzioni di sicurezza e di difesa) una sorta di diritto di associazione “monco” e di potere negoziale limitato (per materie di competenza) e comunque subordinato alle Amministrazioni.
Una soluzione ancora una volta “piegata” alle sole esigenze di massima operatività e coesione interna delle Forze Armate (come se tutti i militari si occupassero di Difesa) che non accoglierebbe i rilievi della Corte E.D.U., che non rispetterebbe minimamente la specialità di funzione dei Finanzieri e manterrebbe tutte le distorsioni nell’applicazione del principio di specificità già presenti nell’ordinamento italiano.
Una soluzione che, oltre ad essere soggetta ad ulteriori rilievi della Corte E.D.U. per tutti i militari, è assolutamente inaccettabile per i Finanzieri, che si vedrebbero continuare ad imporre limitazioni dei diritti fondamentali giustificate e motivate da compiti di Difesa concorsuali, residuali e del tutto eventuali (art. 7 d.lgs. 68/2001). Compiti che, di fatto, i finanzieri non svolgono e non svolgeranno mai, se non in caso di conflitto bellico.
Una soluzione giuridicamente insostenibile che (in caso di specifici e probabili ricorsi agli organi internazionli da parte dei Finanzieri e di sicure conseguenti sentenze di condanna dell’Italia) preluderebbe inevitabilmente alla soluzione più logica, più coerente con il principio di specificità e, soprattutto, più facilmente percorribile dal legislatore: la smilitarizzazione della Guardia di Finanza.
Gianluca Taccalozzi
Delegato Cocer Guardia di Finanza