IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL MILITARE NON PUO’ COMUNQUE ESSERE ILLOGICO ED IRRAGIONEVOLE (Tar Trieste)

venerdì 05 giugno 2015


N. 00503/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2014, proposto da: 
***********, rappresentato e difeso dagli avv.ti **********; 

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso la sede della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia 3; 

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia

- del provvedimento del Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale prot. n. 6039/290/5.3.4 reso in data 30.7.2013 e notificato in data 30.7.2013 con il quale veniva decretato il trasferimento per incompatibilità ambientale,

- di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali all'impugnato decreto, nonché delle note caratteristiche firmate in data 23.7.2013, dei provvedimenti disciplinari redatti nel 2013 e della riunione Cobar svoltasi in data 22 luglio 2013, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

e per la condanna

della Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito, sia in forma specifica che per equivalente.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

Il ricorrente, effettivo dell’Esercito Italiano, impugna in riassunzione (dopo la declinatoria di competenza da parte del TAR Campania originariamente adito) il provvedimento con il quale è stato disposto il suo trasferimento per ragioni di incompatibilità ambientale dalla sede di servizio di Caserta (segnatamente, la Compagnia Comando e Supporto Logistico dell’ 8° Reggimento Bersaglieri) a quella di Remanzacco (precisamente, l’ 8° Reggimento Trasporti), nonché – con formula di stile, e senza dedurre specifici motivi di censura - tutti i provvedimenti presupposti, ivi compresi le note caratteristiche e i provvedimenti disciplinari del 2013. La domanda caducatoria è accompagnata da quella di sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, nonché da quella di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito, sia per equivalente, sia in forma specifica, sotto forma di reintegro presso la precedente sede di servizio, ovvero, in alternativa, presso il Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, sede per la quale in passato l’interessato già aveva manifestato la propria disponibilità.

Sostiene il signor ********** che il provvedimento di trasferimento gravato avrebbe finalità meramente punitive, in relazione all’attività di delegato COBAR dal medesimo svolta con particolare scrupolo e dedizione, come dimostrerebbero sia una serie di episodi dettagliatamente riportati in narrativa, sia la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione della relativa situazione familiare (di padre di figlio ancora minore e con coniuge svolgente lavoro implicante anche turni notturni), sia infine l’attribuzione – presso la nuova sede di servizio - di un incarico (quello di fuciliere assaltatore) per il quale è già stato dichiarato fisicamente inidoneo, e senza essere in possesso della specifica patente di guida per i mezzi militari in dotazione presso l’ 8° Reggimento Trasporti di Remanzacco.

Cosicché, sempre secondo l’assunto del deducente, l’azione dell’Amministrazione militare risulterebbe viziata da violazione di legge (segnatamente, degli articoli 1 e 3 L. n. 241/1990, degli articoli 97 e 52, comma 3, Cost.), e da eccesso di potere per travisamento dei fatti, per ingiustizia manifesta, per sviamento di potere, per difetto – insufficienza – illogicità – contraddittorietà di motivazione, per sproporzione, per illogicità e irragionevolezza. In sintesi, il contestato provvedimento di trasferimento perseguirebbe un fine (vessatorio) diverso da quello per il quale il potere è attribuito, sarebbe stato adottato sulla base di fatti e circostanze insussistenti, e senza che vi sia modo di comprendere per quale ragione sia stata scelta il reparto di Remanzacco quale nuova sede di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, dapprima con costituzione formale e poi con memoria difensiva, sostenendo che il trasferimento per incompatibilità ambientale rientri nella tipologia dei trasferimenti d’autorità disposti per esigenze di servizio, esercizio del potere di organizzatorio ampiamente discrezionale, non procedimentalizzato e non necessitante di specifica motivazione. Il che renderebbe inammissibile, prima ancora che infondata, l’azione dispiegata dal signor **********.

Nel merito, l’Amministrazione intimata nega che il provvedimento di trasferimento gravato nasconda un intento ritorsivo. Pur senza contestare specificamente i singoli episodi narrati dal ricorrente a sostegno della propria prospettazione, rappresenta parte resistente come il trasferimento si sia reso necessario per risolvere la situazione, ritenuta altrimenti non rimediabile, che si era venuta a creare in dipendenza dell’utilizzo sistematico, strumentale e distorto degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento militare da parte del signor **********. Nel corso degli anni, infatti, il ricorrente ha presentato oltre trecento istanze formali (tra richieste di accesso agli atti, domande di conferimento con le Autorità superiori, ricorsi amministrativi), in tal modo finendo per ostacolare il dispiegarsi dell’azione di comando e lo svolgimento dell’attività del Reparto. Tanto è vero che il trasferimento era stato condiviso da tutta la catena di comando, ottenendo l’avvallo (indispensabile) del COBAR.

Conclude, pertanto, l’Amministrazione per il rigetto del ricorso avversario.

All’esito della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare, questo Tribunale con ordinanza n. 19/2014 sospendeva il provvedimento di trasferimento, ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione giudiziale: l’Amministrazione, tuttavia, a quanto consta, non ha dato spontanea esecuzione all’ordine di questo Giudice.

All’udienza in data odierna la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a esporre.

Non vi è dubbio che l’Autorità militare nell’esercizio del proprio potere di organizzazione goda di ampia discrezionalità, in funzione del perseguimento degli interessi pubblici che la legge le affida, e segnatamente quello alla difesa dello Stato. Tanto è vero che, diversamente da quanto accade per gli impiegati civili, i militari non sono titolari di un’analoga posizione giuridica soggettiva al mantenimento della sede di servizio, la quale rappresenta una mera modalità di espletamento dell’incarico (in termini, C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 6048/2005).

Parimenti non vi è dubbio che il trasferimento per motivi ambientali rientri tra gli atti di trasferimento d’autorità e dunque tra gli atti di esercizio del suvvisto potere discrezionale, essendo diretto a tutelare il corretto funzionamento della articolazione nel quale è inserito il militare trasferito, e financo il prestigio dell’intero Corpo di appartenenza (così, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I^, sentenza n. 2458/2014).

Nondimeno questo non significa che tali atti siano sottratti al controllo giurisdizionale, ostandovi il riconoscimento costituzionale del diritto di difesa (articolo 24 Cost.), specificatamente contro gli atti della Pubblica Amministrazione (articolo 113 Cost.), nonché l’affermazione che lo spirito democratico della Repubblica informa anche le Forze Armate (articolo 52 Cost.).

Significa piuttosto che il controllo che il Giudice amministrativo è chiamato a esercitare su di essi deve necessariamente limitarsi alla verifica della sussistenza di vizi macroscopici di illogicità e irragionevolezza, ovvero di travisamento dei fatti, o ancora di disparità di trattamento, oppure di intento vessatorio e discriminatorio perseguito dall’Autorità militare (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II^, sentenza n. 1163/2013).

Il che è chiaramente quanto verificatosi nel caso di specie.

Pur senza voler con questo concludere per la sussistenza di intenti vessatori e ritorsivi da parte del datore di lavoro, non vi è dubbio che, come del resto emerge con evidenza anche dalla minuziosa ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, oltre che dalla documentazione prodotta dalla difesa dell’Amministrazione, il clima lavorativo attorno al signor ********** si fosse notevolmente deteriorato. Da un lato, vi è prova in atti di un utilizzo massiccio da parte del deducente dei rimedi interni all’ordinamento militare, quali richieste di accesso agli atti, domande di conferimento con le Autorità superiori e ricorsi amministrativi; dall’altro lato, è documentata la crescente difficoltà da parte dei vari superiori di far tornare il rapporto gerarchico e lo svolgimento dell’attività entro i confini dell’ordinaria correttezza.

In tale quadro fattuale il trasferimento per motivi ambientali potrebbe pure risultare giustificato. E’, tuttavia, la scelta della destinazione verso la quale operare il suddetto trasferimento che appare del tutto illogica e irragionevole.

Con questo il Collegio non vuole certo sostituirsi all’Amministrazione nella scelta più opportuna rispetto alle proprie esigenze organizzative, né vuole allontanarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale i trasferimenti d’autorità, tra i quali – come detto – rientra anche quello per ragioni ambientali, non necessitano di una diffusa motivazione in ordine alla determinazione così assunta (cfr., C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 664/2013).

Nondimeno, la scelta di trasferire il signor ********** a Remanzacco, precisamente, all’ 8° Reggimento Trasporti, il quale svolge funzioni di supporto logistico per le missioni all’estero, appare ictu oculi illogica e irragionevole. Assume, infatti, rilievo la circostanza che il ricorrente sia stato ivi trasferito, dopo che appena qualche mese prima gli era stato modificato il relativo incarico, da conduttore di automezzi a fuciliere assaltatore: incarico, quello di fuciliere assaltatore, che tuttavia egli non può svolgere – per stessa ammissione della difesa erariale – per essere stato giudicato fisicamente inidoneo allo stesso sin dall’anno 2000. Parimenti assume rilievo la circostanza che il deducente non sia (più) in possesso (in quanto scaduta e - a quanto consta - ancora non rinnovata) della speciale patente di giuda per l’utilizzo dei mezzi in dotazione alla nuova sede di servizio, e un tanto a prescindere dal fatto che la situazione sia attribuibile al militare, piuttosto che all’Amministrazione.

In definitiva, risulta dagli atti che il signor ********** è stato destinato a una sede di servizio nella quale non può svolgere alcuna mansione propria di quel reparto: non quella di fuciliere assaltatore, non quella di conduttore di automezzi. Tanto è vero che egli allega – senza che la circostanza sia contestata dalla difesa avversaria – di trovarsi nella condizione di “essere a disposizione”, cioè privo di uno specifico incarico.

Il che è manifestamente irragionevole e illogico, perché sacrifica l’interesse dell’Amministrazione al miglior utilizzo dei propri dipendenti. Invero, pur non dovendo l’Autorità militare giustificare la scelta di una sede piuttosto che di un’altra, non può – pena l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere – scegliere una sede nella quale il dipendente di fatto è inoccupato. Tanto più che nel caso in esame, per stessa ammissione della difesa erariale, il militare è dotato di specifica expertise (anche in considerazione della missione svolta all’estero), che dovrebbe, in una logica di buon andamento ed efficienza, essere messa a profitto dall’Amministrazione.

In ragione di quanto sopra esposto il provvedimento di trasferimento impugnato viene annullato. L’annullamento, peraltro, non si estende agli atti presupposti, non avendo il ricorrente dedotte specifiche censure avvero gli stessi.

Non merita, di contro, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patito per effetto della condotta illegittima dell’Amministrazione, pure avanzata dal ricorrente.

Quanto alla domanda di risarcimento in forma specifica, va osservato come il rientro alla sede originaria, cui aspira in principalità il signor **********, sia conseguenza degli effetti conformativi che produce la pronuncia del Giudice amministrativo; mentre la destinazione al Carcere Militare di Santa Maria Capua Vetere, chiesta in subordine, concretizzerebbe l’esercizio da parte di questo Tribunale – in via sostitutiva - di poteri che competono all’Amministrazione e dunque il superamento dei limiti della giurisdizione di legittimità che – ancorché esclusivamente – qui esso è chiamato a svolgere.

Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento per equivalente, anche a non voler considerare la totale assenza, non solo di prova, ma anche di allegazione – che per regola generale pure incombe su chi agisce – in ordine alla quantificazione del danno da attività illegittima dell’Amministrazione in ipotesi patito, il punto è che deve escludersi nel caso in esame la sussistenza stessa di qualsivoglia nocumento.

Infatti, il provvedimento di trasferimento è stato prima sospeso e poi caducato. Né può dolersi il signor **********che l’ordinanza cautelare sia intervenuta a sette mesi di distanza dall’adozione dell’atto lesivo, essendo un tanto dipeso dall’errato incardinamento del giudizio avanti al Giudice territorialmente competente, e dunque in definitiva dalla condotta processuale dello stesso soggetto che si assume leso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014

 


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