IL MILITARE HA DIRITTO DI ACCEDERE AI DOCUMENTI DEI COLLEGHI CHE LO HANNO SUPERATO IN GRADUATORIA PER L’AVANZAMENTO (Tar Roma)
N. 07560/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03033/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3033 del 2015, proposto da:
**************;
contro
Ministero della Difesa;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente, Colonnello del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri, di aver partecipato al procedimento di avanzamento al grado di Generale di brigata del medesimo ruolo per il 2014. Con nota in data 20 ottobre 2014 il Ministero della difesa ha comunicato all’Ufficiale l’esito della procedura, risultando questi collocato al quarto posto in graduatoria e quindi in posizione non utile per essere iscritto nel quadro di avanzamento per il detto anno.
Con istanza in data 17 dicembre 2014 ha quindi chiesto all’amministrazione di poter accedere a tutta la documentazione del procedimento di avanzamento al grado di Generale di Brigata del ruolo tecnico-logistico, per l’anno 2014 e, in ogni caso, dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi di merito, adottati dalla Commissione di avanzamento; della documentazione matricolare e caratteristica sua e dei candidati che lo hanno superato nella graduatoria finale di merito del procedimento di avanzamento; i giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento nei confronti suoi e dei colleghi che lo hanno superato nella graduatoria finale di merito; i verbali di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 1057 del Codice dell’ordinamento militare nei suoi confronti e dei colleghi che hanno superato nella graduatoria finale di merito; il provvedimento di approvazione della detta graduatoria finale e la graduatoria stessa.
Decorso il termine di legge, con il ricorso in esame impugna il silenzio rifiuto formatosi sulla ricordata istanza richiedendo all’adito Tribunale di voler condannare il Ministero della difesa all’esibizione della richiesta documentazione.
Non si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, pur ritualmente evocato in giudizio.
Alla camera di consiglio del 13 maggio 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Non vi sono dubbi che, in ragione della partecipazione dell’odierno ricorrente alla procedura di avanzamento a scelta di cui è questione, questi sia titolare di una posizione differenziata e qualificata che rende legittima e fondata la sua pretesa conoscitiva. Il ricorrente, infatti, è in ragione della detta partecipazione titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione ed estrazione di copia della richiesta documentazione, ivi compresa quella relativa ai colleghi che lo hanno preceduto nella graduatoria finale di merito. Pertanto, non sussistendo ragioni di sottrazione della richiesta documentazione dall’accesso sia perché la relativa ostensione non reca pregiudizio ad alcun interesse pubblico sia perché non appare prospettabile un profilo di riservatezza trattandosi di procedura sostanzialmente ad evidenza pubblica, deve ritenersi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla richiesta documentazione (cfr. T.A.R. Lazio, I bis, 11 febbraio 2015 n. 2476).
Del resto, di regola, lo stesso giudice amministrativo, in sede di esame dell’impugnativa degli atti adottati in esito a procedura di avanzamento a scelta, dispone - ai fini dell’adozione di una ponderata decisione – proprio l’acquisizione della documentazione appunto valutata in sede di procedura, anche relativa ai candidati che precedono (promossi o meno) il ricorrente.
In definitiva, accertato il diritto del ricorrente all’accesso ai richiesti atti e documenti, il Collegio, in accoglimento del proposto ricorso, annulla il silenzio rigetto gravato e ordina al Ministero della difesa di consentire, nei modi e termini di legge, il richiesto accesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio rigetto impugnato e ordina al Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire, nei modi e termini di legge, il richiesto accesso.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015