PER IL REATO DI CORRUZIONE DEL FINANZIERE NON È NECESSARIO IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, BASTA LA DISPONIBILITA’ - di Cleto Iafrate
«In tema di corruzione, l’elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall’art. 319 c.p. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificatamente individuati» è ininfluente che sia in grado o meno di condizionare la regolare attività di ispezione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47741/2015.
I fatti si svolgono all’interno di un grande aeroporto italiano. Tutto inizia con la segnalazione di un sottufficiale della Guardia di Finanza che riferisce di essere stato avvicinato da un collega che gli aveva proposto di compiere, dietro ricompensa, atti contrari ai suoi doveri d’ufficio. Dalle successive intercettazioni ambientali emergerà che un appuntato della Guardia di Finanza ha ricevuto una somma di denaro al fine di compiere un atto contrario ai suoi doveri, che consiste nell’individuare e contattare altri appartenenti al Corpo disposti a collaborare mediante pagamento di denaro, per effettuare controlli superficiali sui bagagli provenienti dal Sud America e consentire così una pianificazione dell’importazione di sostanze stupefacenti.
I preparativi, monitorati tramite le intercettazioni, si intensificano in vista della concretizzazione prevista per il 4 dicembre 2011, data in cui nulla di concreto tuttavia si realizza, stante l’annullamento del volo, nonostante il gruppo fosse pronto ad agire. Una nuova accelerazione dei contatti si verifica il 25 gennaio 2012 in previsione dell’arrivo di un carico per il 29 gennaio. Anche in questo caso l’operazione non si concretizza. Vengono quindi fissate due nuove date di arrivo della merce, il 5 e il 15 febbraio, ma nuovamente non si conclude l’operazione, a seguito della defezione di un membro dell’organizzazione, poi arrestato.
Seguirà, a distanza di qualche mese, l’arresto di tutti i responsabili dell’organizzazione e il sequestro di oltre 100Kg di sostanze stupefacenti.
L’appuntato sarà condannato, tra l’altro, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e per corruzione.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP, assolverà tutti gli imputati dal delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 loro ascritto perché non sussiste l’associazione loro contestata, confermando nel resto la gravata sentenza.
La pena inflitta all’appuntato per i residui reati, tra cui la corruzione, sarà quindi rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 52.000 di multa.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma il militare ricorre in Cassazione per lamentare, tra l’altro, “la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all’art. 319 c.p..
Il legale del militare sostiene che il reato non sarebbe configurabile in ragione della “incontestabile assenza in capo al militare delle precipue competenze sia fosse anche astratta e potenziale capacità di influenzare l’ordinato svolgimento dell’attività di interesse”.
La Cassazione rigetta il ricorso e precisa che per il reato di corruzione del militare della Guardia di Finanza (cfr. Sez. 6, n. 33881 del 19/06/014, Rv. 261406) basta la disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio e che “integra il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un pubblico ufficiale che, in cambio di una somma di denaro erogata da un privato, ponga in essere una condotta di illegittima interferenza, qualificabile a sua volta di tipo corruttivo o concessivo, nei confronti di altro pubblico ufficiale” (cfr. Sez 6, n. 17943 del 15/02/2013, Rv. 254731; conf. n. 19944 del 2013, n.m.).
Cleto Iafrate
Direttore laboratorio delle idee FICIESSE
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