OBBLIGO DI TRASMETTERE ALLA SCALA GERARCHICA LE NOTIZIE RELATIVE ALL'INOLTRO DELLE INFORMATIVE DI REATO - I PASSAGGI NODALI DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BARI

venerdì 23 febbraio 2018

OBBLIGO DI TRASMETTERE ALLA SCALA GERARCHICA LE NOTIZIE RELATIVE ALL'INOLTRO DELLE INFORMATIVE DI REATO - I PASSAGGI NODALI DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BARI

(…)Ritiene questo  Procuratore  della  Repubblica  che  l'intervento normativo   dell'Esecutivo   abbia   leso   prerogative   di    rango costituzionale pertinenti all'Autorità Giudiziaria  requirente,  con riferimento al principio di obbligatorietà  dell'azione  penale,  ex art. 112 Cost., cui il segreto investigativo  strettamente  inerisce, nonché in relazione alla statuizione della diretta dipendenza  della polizia giudiziaria dall'autorità  giudiziaria  affermata  dall'art. 109 Carta e che, per la rimozione dall'ordinamento della disposizione che contempla la trasmissione di  notizie  circa  le  informative  di reato ai vertici gerarchici, ad opera  delle  Forze  di  polizia,  al dichiarato fine di rafforzare interventi di  razionalizzazione  volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo  coordinamento  informativo,  non  vi  sia  altro  rimedio esperibile  che  il  ricorso  a  codesta  Corte  per   conflitto   di attribuzione.   (…)

La norma dell'art. 18, comma 5 è viziata da eccesso di delega.

(…) con l'art.  18, 5° comma, del decreto legislativo n.  177/2016  si  è  introdotta,  a  carico  dei responsabili di ciascun presidio di polizia, una comunicazione in via gerarchica dell'avvenuto inoltro della notitia criminis all'A.G., che potrebbe  collidere  con  talune  delle   regole   fondamentali   che disciplinano  il  sistema  processual   penalistico   vigente,   come proiezione di precisi precetti costituzionali in ordine al  principio di obbligatorietà dell'azione penale ed allo  statuto  del  pubblico ministero e della polizia giudiziaria».(…)

La norma è stata adottata in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito  dall'art.  112 Cost.  Al riguardo pare sufficiente richiamare il giudizio espresso dal CSM (nella citata  delibera  15  giugno  2017,  che  in  parte  evoca  la precedente del 23 luglio 2009 - parere sul d.d.l. n. 1440/S-): «...non sfugge... il nesso  strumentale  sussistente  tra  il principio di obbligatorietà dell'azione  penale,  sancito  dall'art. 112 Cost., e la direttiva della disponibilità diretta della  polizia giudiziaria in favore dell'autorità giudiziaria...»; si è  asserito altresì che «Il principio  espresso  dall'art.  112 garantisce tra l'altro, secondo l'unanime insegnamento dottrinale, l'indipendenza funzionale del pubblico ministero da ogni altro potere e   in particolare dal potere esecutivo...»; si è osservato ancora che «... è chiaro che, nonostante l'indipendenza di status  del  P.M.  e  il correlato obbligo di procedere di fronte a ogni notizia di reato,  il principio  di  obbligatorietà  dell'azione  penale  potrebbe  essere sostanzialmente eluso dalla  concreta  organizzazione  della  polizia giudiziaria, perché quest'ultima - in  quanto  principale  fonte  di cognizione  delle  notitiae  criminis,  fondamentale   strumento   di indagine e organo esecutivo dei provvedimenti giudiziari  in  materia penale  -  rappresenta  la  "chiave  di  volta"  dell'intero  sistema dell'azione penale... »; si è precisato poi che «è ... evidente che ...  «per  quanto  efficiente  un  sistema  repressivo  penale  possa risultare, è del tutto normale che gran  parte  dei  reati  commessi (...) rimangano impuniti  e  che  la  determinazione  dei  reati  che debbano  restare  impuniti  dipenda,  oltre  che  dal  caso  e  dalla capacità degli autori  di  non  farsi  scoprire,  soprattutto  dalle scelte di politica  giudiziaria  compiute  dagli  organi  di  polizia giudiziaria e da chi li dirige», pertanto  chi  gestisce  la  polizia giudiziaria   può   condizionarne   l'iniziativa   determinando   un rafforzamento della sua dipendenza dal potere esecutivo...» e  si  è aggiunto infine che «Gli organi di polizia giudiziaria, ...nelle loro diverse articolazioni, integrano strutture gerarchicamente dipendenti dal Governo, ragion per cui essi  stessi  non  sono  assistiti  dalle garanzie di autonomia e indipendenza che caratterizzano, invece,  gli uffici del pubblico ministero».  

(…) la  comunicazione  in  via gerarchica delle  informazioni,  prevista  dalla  legge  senza  alcun filtro o controllo del P.M. precedente, rivolte fra l'altro  anche  a soggetti che non rivestono  la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia giudiziaria  e  che,  per   la   loro   posizione   apicale,   vedono particolarmente stretto il  rapporto  di  dipendenza  organica  dalle articolazioni potere esecutivo, appare non essere  in  linea  con  le prerogative  riconosciute  al   pubblico   ministero   nell'esercizio dell'attività  d'indaginegiacché  le  stesse  sono   portate   a conoscenza di soggetti esterni al perimetro dell'indagine  stessa,  e non per  determinazione  autonoma  del  magistrato  (come  pure  può accadere  per  le  necessità  organizzative   o   logistiche   delle indagini), ma per vincolo di legge, con il rischio che ne consegue di possibili interferenze nell'esercizio dell'azione penale.  Per altro, ma non minore, verso non v'è dubbio che anche il menzionato obbligo del  segreto   investigativo   sia   strumentale all'attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'efficacia   della   risposta   giurisdizionale   e   dell'uguale soggezione dei cittadini alla legge».

P.Q.M.

 Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Bari chiede che codesta Corte costituzionale,  dichiarato  ammissibile  il conflitto, dichiari che non spettava al Presidente del Consiglio  dei ministri, poiché incompetente alla luce dei disposti degli  articoli 112 e 109 Costituzione, adottare, in violazione di dette norme  della Carta costituzionale, le disposizioni dell'art. 18, comma 5,  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui prevedono che:

" al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti  ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace  e omogeneo coordinamento informativo, il capo  della  polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle  altre  Forze  di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di  polizia  interessato  trasmettono  alla  propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato  all'autorità  giudiziaria  indipendentemente  dagli  obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale".

 Chiede, conseguentemente, che la Corte voglia annullare dette disposizioni.

Ordina trasmettersi il presente ricorso alla Corte costituzionale e la notifica del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.”

IL TESTO COMPLETO

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=IgEFNdt6myX5EEpgqVfniw__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-21&atto.codiceRedazionale=18C00043

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