PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE PER ABOLIRE I COMANDANTI IN SECONDA DI GUARDIA DI FINANZA E CARABINIERI. INIZIATIVA AL SENATO DI IDV E RADICALI.

domenica 10 aprile 2011

 
Senato della Repubblica
Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2598
 
DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAFORIO, PERDUCA, PORETTI, LANNUTTI, CARLINO e PEDICA


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2011

Abrogazione delle norme istitutive dei Vice Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
 
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, attraverso l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 32, dell’articolo 168 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, provvede all’eliminazione della figura del Vice Comandante generale rispettivamente della Guardia di finanza e dei carabinieri. Seppur, inizialmente, non pregiudizialmente contrari al mantenimento in essere di tali due figure, la mutata situazione anche economica del Paese impone una riflessione e la conseguente insostenibilità  dei costi derivanti dal riconoscimento di ben due figure di tale livello.
    Inoltre, alla luce delle riforme (legge 3 giugno 2010, n. 79, e il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297) che hanno consentito a questi due rispettabilissimi corpi di essere rappresentati direttamente da un Comandante scelto fra i generali di Corpo d’armata, in servizio permanente effettivo, dei medesimi corpi, tali due figure non hanno più ragione di esistere e la loro previsione all’interno dell’ordinamento genera iniquità  tra le varie Forze armate.
    Iniquità  alla quale, ad opinione dei presentatori del disegno di legge, sarebbe erroneo provvedere tramite la previsione dell’istituzione di analoghe figure per le tre restanti forze armate.
    Non esiste, infatti, analogo incarico nà© nell’esercito, nà© nell’aeronautica, nà© infine nella Marina militare. Inoltre, tali due figure, incidono sul bilancio della difesa. In un quadro di grave crisi economica e nell’ambito di una politica di razionalizzazione delle spese, infatti, si manifesta la necessità  di estendere la politica dei tagli anche agli alti vertici militari e non colpire, come è stato fin ora fatto, solamente la base. Peraltro, la procedura prevista alla lettera b-bis) del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede la turnazione solo di un anno per l’ufficiale più anziano, non sembra esser volta a tutelare la specificità  delle funzioni, apparendo piuttosto finalizzata a garantire semplicemente un emolumento aggiuntivo per i diversi alti ufficiali che si alternano in detto ruolo, ovviamente, a fine carriera.
 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Gli articoli 32, comma 2, e 168 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, sono abrogati.
    2. L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è abrogato.

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