IMU: AGEVOLAZIONI ALLE FORZE ARMATE. BENEFICIO PER GLI IMMOBILI NON LOCATI (ItaliaOggi)
venerdì 20 aprile 2012
ItaliaOggi – 19 aprile 2012
Beneficio per gli immobili non locati
AGEVOLAZIONI ALLE FORZE ARMATE
di Sergio Trovato
Trattamento agevolato Imu come abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia civili e militari, purchà © non risultino locati, anche se gli interessati non vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Lo prevede un emendamento al decreto legge sulle semplificazioni fiscali (16/2012) approvato in commissione finanze alla camera.
L'emendamento, dunque, riconosce i benefici fiscali come “prima casa”, anche se mancano i requisiti richiesti dalla legge (residenza anagrafica e dimora abituale), per le unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, acquistate in base alle regole fissate dall'articolo 66 della legge 342/2000, a condizione che non risultino locate. La norma, infatti, riconosce a questi soggetti le agevolazioni tributarie per imposta di registro, Iva e imposte sui redditi, relativamente all'acquisto e alle detrazioni per oneri come prima casa, anche se nell'unità  immobiliare non hanno nà © la residenza anagrafica nà © la dimora abituale.
Con questa nuova disposizione viene superato il problema dibattuto da tempo, e che ha formato oggetto di contenzioso, in ordine alla spettanza dell'agevolazione Ici come abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e di Polizia, non riconosciuta dai comuni in mancanza dei requisiti di legge. Il Dipartimento delle politiche fiscali (ufficio Federalismo fiscale), con la risoluzione n. 4 del 18 ottobre 2007, ha infatti escluso qualsiasi deroga per gli agenti di polizia sulle agevolazioni Ici. Per il Ministero non aveva diritto a fruire dell'aliquota agevolata e della detrazione, ne tantomeno dell'esenzione, il militare che dimorasse in una caserma e non potesse dimostrare di destinare un immobile a propria abitazione principale. Peraltro, non assumeva alcun rilievo la norma invocata (articolo 66 della legge 342/2000), secondo cui per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non fosse richiesta la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile. Questo aveva effetti, secondo il Ministero, per imposta di registro, Iva e Irpef, e non per l'Ici. Altrimenti, per il riconoscimento dell'agevolazione, sarebbe venuta a mancare la condizione richiesta.
Beneficio per gli immobili non locati
AGEVOLAZIONI ALLE FORZE ARMATE
di Sergio Trovato
Trattamento agevolato Imu come abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia civili e militari, purchà © non risultino locati, anche se gli interessati non vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Lo prevede un emendamento al decreto legge sulle semplificazioni fiscali (16/2012) approvato in commissione finanze alla camera.
L'emendamento, dunque, riconosce i benefici fiscali come “prima casa”, anche se mancano i requisiti richiesti dalla legge (residenza anagrafica e dimora abituale), per le unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, acquistate in base alle regole fissate dall'articolo 66 della legge 342/2000, a condizione che non risultino locate. La norma, infatti, riconosce a questi soggetti le agevolazioni tributarie per imposta di registro, Iva e imposte sui redditi, relativamente all'acquisto e alle detrazioni per oneri come prima casa, anche se nell'unità  immobiliare non hanno nà © la residenza anagrafica nà © la dimora abituale.
Con questa nuova disposizione viene superato il problema dibattuto da tempo, e che ha formato oggetto di contenzioso, in ordine alla spettanza dell'agevolazione Ici come abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e di Polizia, non riconosciuta dai comuni in mancanza dei requisiti di legge. Il Dipartimento delle politiche fiscali (ufficio Federalismo fiscale), con la risoluzione n. 4 del 18 ottobre 2007, ha infatti escluso qualsiasi deroga per gli agenti di polizia sulle agevolazioni Ici. Per il Ministero non aveva diritto a fruire dell'aliquota agevolata e della detrazione, ne tantomeno dell'esenzione, il militare che dimorasse in una caserma e non potesse dimostrare di destinare un immobile a propria abitazione principale. Peraltro, non assumeva alcun rilievo la norma invocata (articolo 66 della legge 342/2000), secondo cui per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non fosse richiesta la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile. Questo aveva effetti, secondo il Ministero, per imposta di registro, Iva e Irpef, e non per l'Ici. Altrimenti, per il riconoscimento dell'agevolazione, sarebbe venuta a mancare la condizione richiesta.