I 5STELLE VOGLIONO VEDERCI CHIARO SULLA DIRETTIVA DELLA PROCURA MILITARE DI VERONA, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA I REATI PROPRI DEI FINANZIERI, E CHIEDONO UN'ISPEZIONE DEL MINISTRO - di Giovanni Surano

giovedì 21 novembre 2013


I 5STELLE VOGLIONO VEDERCI CHIARO SULLA DIRETTIVA DELLA PROCURA MILITARE DI VERONA, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA I REATI PROPRI DEI FINANZIERI, E CHIEDONO UN'ISPEZIONE DEL MINISTRO - di 
Giovanni Surano


Pubblichiamo l'interrogazione parlamentare di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle ed un interessante pensiero di Giovanni Surano, socio della sezione FCS di Lecce; il titolo è della redazione del sito.

Le reazioni alla circolare della Procura di Verona, come prevedibile, non potevano rimanere circoscritte nell’ambito dei siti internet che trattano tematiche militari e di qualche giornale anche a tiratura nazionale che pure ha diffuso la notizia, ed era scontato, oltre che auspicabile, che della seria faccenda si interessasse anche la politica. E’ stata presentata alla Camera, infatti, il 15 novembre, una interrogazione parlamentare in tal senso dall’onorevole Tatiana Basilio  (Movimento 5 Stelle), la quale chiede al Ministro della difesa di riferire sull’incresciosa vicenda ed anche sui provvedimenti che eventualmente intendesse adottare. Nel testo dell’atto, sottoscritto anche dagli onorevoli Artini, Alberti, Bernini, Corda, Frusone e Rizzo, si legge che è “particolarmente preoccupante” l’indicazione contenuta nella circolare “di segnalare alla Procura anche le assenze per malattia di durata superiore ai 30 giorni, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento che faccia sospettare un illecito”. Non solo, l’interrogazione pone in evidenza “anomalie” sotto altri profili, contenute nella stessa circolare e che il Ministro deve chiarire. In sintesi, l’atto, prendendo a riferimento altri punti della contestata circolare, pone in evidenza alcuni principi di diritto che vale la pena ricordare. Gli interroganti, ad esempio, evidenziano nella sostanza che nessuna previsione legislativa consente al Procuratore della Repubblica (ordinario o militare) di tipizzare il reato, ricorrere a procedimenti analogici, ovvero “suggerire” agli organi di polizia cosa segnalare o meno in relazione a ciascuna fattispecie incriminatrice, considerato che la polizia giudiziaria conosce il diritto penale sostanziale e processuale e che essa nella fase antecedente l’assunzione della direzione delle indagini da parte del Pubblico ministero, gode della più ampia autonomia nel decidere quali fatti siano meritevoli di segnalazione.  Sicché “suggerire” alla polizia giudiziaria di segnalare fatti che in astratto non costituiscono reato, come le convalescenze superiori ai 30 giorni ovvero i tamponamenti che dovessero accadere con gli automezzi di servizio, è irrituale innanzitutto ed in secondo luogo costituisce ingerenza nell’operato delle forze dell’ordine, che è bene ribadirlo dipendono funzionalmente dal Procuratore della Repubblica (o meglio dal PM) soltanto dopo che esso ha acquisito la notitia criminis ed assunto la direzione delle indagini e non prima. 

Giovanni Surano – Ficiesse Lecce

giovanni.surano@libero.it

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02546

presentato da

BASILIO Tatiana

testo di

Venerdì 15 novembre 2013, seduta n. 119

BASILIOARTINIALBERTIPAOLO BERNINICORDAFRUSONE e RIZZO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che: 
in data 17 ottobre 2013 la procura militare della Repubblica di Verona ha inviato una circolare a tutti i comandanti dei reparti ricadenti nella propria giurisdizione territoriale intitolata «Procedimenti penali davanti all'Autorità giudiziaria militare – Direttive e linee guida per i comandanti di corpo e per la polizia giudiziaria»; 
il documento, firmato dal procuratore militare Enrico Buttitta e da tutti i sostituti, elenca una serie di fattispecie di casi in riferimento ai quali i comandanti di corpo o gli ufficiali di polizia giudiziaria devono fare una segnalazione di notizia di reato alla procura; 
tra le notizie di reato da segnalare, oltre a quegli episodi che appaiano 
prima facie come veri e propri reati militari, la procura militare veronese inserisce una serie di altre notitiae criminis che sembrano voler far ricadere sotto la competenza penale determinati episodi o comportamenti a prescindere dalla loro effettiva configurabilità come reati. Secondo il procuratore veronese spetta alla procura decidere cosa sia o non sia reato, eliminando quel pur necessario vaglio da parte dei comandanti o degli agenti di PG nella valutazione della rilevanza penale di un comportamento; 
in tal modo, ad esempio, dovrà essere segnalata ogni «assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore ai trenta giorni», ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari in ipotetica relazione al reato di danneggiamento colposo di cose mobili militari, tutti gli episodi di offesa all'integrità fisica e morale di un altro militare, anche nei casi in cui il codice preveda la procedibilità solo a richiesta del Comandante di Corpo, anche se i fatti sono stati commessi fuori da luoghi militari e anche se non siano connessi al servizio; 
particolarmente preoccupante appare l'indicazione di segnalare alla procura anche le assenze per malattia di durata superiore ai trenta giorni, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento che faccia sospettare un illecito, con ciò criminalizzando l'esercizio del diritto alla salute del cittadino-militare; 
su questo punto si è anche espresso il COIR palidoro dei carabinieri che parla in una sua delibera di «umiliazione dei militari che potrebbero venire segnalati in modo generalizzato alla procura e che si sentiranno di fatto indagati fino a prova contraria» e mette in relazione la circolare del procuratore veronese con un ordine del giorno presentato al Senato, e accettato dal Governo, per la soppressione dei tribunali militari di Verona e Napoli e delle procure relative; 
nella circolare infine viene richiamata una fattispecie di reato militare di fatto divenuta desueta da molti anni in quanto si intrecciava con analoghi reati previsti dal codice penale ordinario, il peculato e collusione del militare della Guardia di finanza previsti dall'articolo 3 della legge 1383 del 1941; 
da molti anni l'eventuale concussione o corruzione del militare della Guardia di finanza è sempre stata giudicata dalla magistratura ordinaria, sulla base del fatto che la pena per questo reato ordinario è superiore a quella prevista dalla legge del 1941 citata; 
secondo la procura militare di Verona, in conseguenza della cosiddetta legge Severino del 2012 in alcuni casi le pene per la concussione potrebbero essere inferiori a quelle previste dalla legge 1383 e per questo motivo, ogniqualvolta un finanziere fosse indagato per concussione, corruzione o induzione deve essere segnalati anche alla procura militare ai fini dell'attribuzione della competenza in alternativa alla giustizia ordinaria –: 

di quali elementi disponga il Governo e se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative ispettive in relazione a quanto descritto in premessa. (4-02546)

 


Tua email:   Invia a: