COBAR GDF PIEMONTE: DAL PROCESSO “NO TAV” EMERGE L’INCONSISTENZA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE E LA DISCRIMINAZIONE RISPETTO I POLIZIOTTI. ORA I FINANZIERI POSSONO RICORRERE ALLA CORTE EUROPEA PER VIOLAZIONE DELLA LIBERTA’ D’ASSOCIAZIONE

giovedì 21 novembre 2013


Anche il COBAR Guardia di Finanza del Piemonte del XI mandato si è espresso sul tema della libertà d’associazione sindacale negata ai Finanzieri. Lo fa con un’innovativa delibera scaturita dal processo cd “NO TAV”, nel corso del quale si è negata la possibilità per l’organismo di rappresentanza delle Fiamme Gialle piemontesi di costituirsi come 
parte civile, a differenza dei sindacati di Polizia.
 

I delegati subalpini, mettendo l’accento sulla palese discriminazione tra lavoratori (Finanzieri e Poliziotti) che svolgono il medesimo servizio ma che non hanno gli stessi strumenti di tutela, giungono ad ipotizzare da parte del personale della Guardia di finanza la possibilità di ricorrere alla Corte europea per violazione all’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui garantisce il diritto alla libertà di associazione per la tutela dei propri interessi. La delibera è stata indirizzata anche al CoCeR della Guardia di finanza.

Sull’argomento vedi anche le precedenti delibere degli altri organismi di rappresentanza della Guardia di finanza:


DELIBERA COBAR COMANDO OPERATIVO AERONAVALE
DELIBERA COBAR EMILIA ROMAGNA
DELIBERA COIR ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE
DELIBERA COBAR VALLE D’AOSTA
DELIBERA COBAR CALABRIA
DELIBERA COBAR FRIULI VENEZIA GIULIA

DELIBERA COBAR RETLA SPECIALI
DELIBERA COBAR LIGURIA
DELIBERA COIR ITALIA NORD OCCIDENTALE

DELIBERA COBAR TRENTINO ALTO ADIGE

DELIBERA COIR ITALIA MERIDIONALE 

DELIBERA COBAR BASILICATA
DELIBERA COBAR MOLISE

DELIBERA COBAR SARDEGNA

DELIBERA COBAR CAMPANIA

 
 
 
Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE PIEMONTE

Consiglio di Base di Rappresentanza

 

DELIBERA N. 2/23/XI

OGGETTO: Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia di libertà di associazione per la tutela dei Finanzieri.

IL COBAR
 
PREMESSO
 

che con l’allegata Ordinanza del31 maggio 2013 il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione quarta penale, ha escluso questo CoBaR dalle parti civili nel processo n. 5230/12 R.G. mentre, di contro, si ammettevano tutti i Sindacati del personale della Polizia di Stato, in quanto non militari;

che il Giudice ha estromesso i Consigli della Rappresentanza Militare perché "non può attribuirsi la natura di associazioni sindacali",in quantol'art. 1478 del D.Lgs. 66/2010 assegna ai medesimi solo il compito di formulare pareri interni, quindi "una rappresentanza del personale che resta rigorosamente circoscritta all'interno dell'istituzione";ed, ancora, secondo il Tribunale di Torino, con l'art. 1475 il legislatore perscelta politica", ha inteso "limitare la libertà sindacale dei militari”, impedendo loro di dar vita a formazioni aventi soggettività distinta;

 

l’Organismo ha inteso porre l’attenzione sulle considerazioni e conclusioni espresse dall’Ordinanza nonché sulla affermata inconsistenza stessa della Rappresentanza Militare. In tal senso, i delegati oggi riuniti hanno preso in considerazione la possibilità di avviare ulteriori azioni  giurisdizionali avverso la citata interpretazione, all’unanimità considerata non equa, discriminante e privativa di diritti fondamentali della persona  e, in particolare, del “Finanziare Militare” rispetto al “Poliziotto Civile”. Ne è scaturita una intensa e partecipata discussione che ha annoverato gli interventi di tutti i delegati. Il mancato riconoscimento di soggettività giuridica e, di conseguenza, di legittimazione attiva, appare costituire un gravissimo vulnus all’esercizio effettivo ed efficace delle attività a tutela del personale militare.    

La dichiarata natura della rappresentanza di organo interno induce quindi a sollecitare in primis la stessa amministrazione ad attivarsi in tutte le forme e le sedi possibili affinché sia tutelato il militare della Guardia di Finanza.

La dichiarata limitazione dei diritti del militare di polizia induce infine a richiamare l’attenzione di tutto il personale, in forma singola o collettiva, sul diritto ad adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a tutela del diritto fondamentale di Associarsi, 

 
CONSIDERATO
 

che l’attuale normativa italiana discrimina il personale della Guardia di Finanza rispetto a quello della Polizia di Stato, pur nello svolgimento dei medesimi compiti e funzioni, come affermato dall’Ordinanza del31 maggio 2013 il Tribunale Ordinario di Torino;

 

che l’attuale normativa italiana che esclude soggettività giuridica agli Organi di rappresentanza militare e, più in generale, il diritto di associarsi, appare in netto contrasto con lo Statuto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed in particolare degli articoli:

 

-  art. 6 CEDU, che stabilisce il diritto a un equo processo,ossia che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile;

- art. 11 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto alla libertà di associazione e il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi;

-   art. 13 CEDU, che garantisce il diritto ad un ricorso interno effettivo;

-   art. 14 CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione, letto congiuntamente all’art. 11 e 6 CEDU, perché il divieto assoluto di libertà sindacale per il personale militare, così come attualmente configurato dalla legge italiana, determina una pregiudizievole disparità di trattamento ai danni di una specifica categoria di pubblici dipendenti, rispetto ad altri funzionari dello Stato che adempiono ai medesimi compiti (come gli appartenenti alla Polizia di Stato) e perché tale disparità di trattamento risulta fondamentalmente priva di giustificazione oggettiva e ragionevole considerando, tra l’altro, che il personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza risulta svolgere compiti e funzioni similari e, nel caso specifica, essere stato coinvolto nei medesimi scontri; a fronte di tali condizioni i Sindacati della Polizia sono stati ammessi tra le parti civili mentre per i Finanzieri rappresentati dal CoBaR Piemonte sono stati esclusi per carenza di soggettività giuridica e legittimazione attiva;

che, pertanto, le principali violazioni alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) conseguenti (CEDU) alla decisione del tribunale di Torino sono:


-    al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi;

-       alla libertà di costituire sindacati o associazioni professionali;


VALUTATO che per attivare il ricorso alla C.E.D.U. non sono richieste particolari formalità tra le quali la presentazione di un’istanza interruttiva della prescrizione, entro 6 mesi dalla decisione del Tribunale;

 

PRESO ATTO del contenuto del par. 13 della guida pratica della Corte EDU sulla ricevibilità dei ricorsi, che stabilisce acché “il diritto di adire la Corte è assoluto e non è soggetto ad alcun ostacolo”;

 
DELIBERA
 

·      di chiedere al C.U.B. di valutare la paradossale possibilità di attivare l’Amministrazione al fine di considerare la possibilità ed opportunità di proporre ricorso davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, per violazione degli articoli sopra citati della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

 

·      di informare il personale sul diritto ad adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in forma singola o collettiva, a tutela dei propri diritti fondamentali.

 

La presente delibera, previa analisi e discussione da parte dei componenti l’Organismo di Rappresentanza, in data 15.11.2013, viene approvata all’unanimità (assenti: 02; favorevoli: 10) e inviata al Comandante Regionale ed al CO.CE.R., tramite il C.O.I.R., per le dovute valutazioni.


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