PRESENTATO LO SCHEMA DEL NUOVO CONTRATTO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA MA I COCER NON FIRMANO
Ieri, 24 gennaio, le delegazioni di tutti i COCER sono stati ricevuti dal Ministro della Funzione pubblica BASSANINI alla presenza dei Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole per firmare lo schema di contratto 2001/2002 per il personale non dirigente delle Forze di polizia (che riportiamo in allegato).
Sul tema, le rappresentanze, nel corso dei preliminari contatti con il Sottosegretario BRESSA, de-legato del Governo alla trattativa, avevano subordinato la firma all'accoglimento delle seguenti, principali istanze:
1) l'inquadramento dei gradi di appuntato scelto nel VI livello, del brigadiere capo nel VII, del ma-resciallo aiutante nell'VIII, utilizzando, per tali modifiche, il decreto legislativo per il riordino ex art. 9 della legge delega n. 78/2000;
2) una diversa ripartizione delle risorse per le indennità accessorie (in particolare, la destinazione della maggior parte degli stanziamenti sull'indennità mensile pensionabile);
3) il riconoscimento della specificità del lavoro del personale delle forze di polizia con "sgancia-mento" del "comparto sicurezza" dal resto del pubblico impiego.
Bassanini ha illustrato alle delegazioni lo schema di contratto ed ha fatto presente che il Governo ha appena presentato due emendamenti al disegno di legge sull'indennità di alloggio con i quali viene delegato l'Esecutivo ad emanare un decreto che provveda:
1) alla separazione del "Comparto sicurezza" dal "Comparto difesa", con modifica del d.lgs. 195/1995;
2) alla riparametrazione dei livelli retributivi in cui è inquadrato il personale in modo che gli aumenti siano rapportati, in futuro, al grado e non più ai livelli.
I COCER, preso atto del mancato accoglimento delle richieste pregiudiziali sopra menzionate, han-no manifestato la loro delusione dichiarando indisponibilità alla firma del contratto.
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE RELATIVO AL BIENNIO 2000-2001 PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA), DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N.195, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
12 gennaio 2001
Articolo 1
(Area di applicazione e durata)
1. Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera B), del decreto 1egislativo 12 maggio 1995, n.195, come sostituito dall’art.2 del decreto 1egislativo 31 marzo 2000, n.129 il presente provvedimento di concertazione si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanze, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente provvedimento di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente provvedimento di concertazione, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.195/1995, come sostituito dell’art.2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129.
Articolo 2
(Nuovi stipendi)
1. Gli stipendi stabiliti dall’art.41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254; sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V Lire 90.000
Livello VI Lire 96.000
Livello VI bis Lire 100.500
Livello VII Lire 105.000
Livello VII bis Lire 110.000
Livello VIII Lire 115.000
Livello IX Lire 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V Lire 34.000 arretrati fino al 31/12/2000 204.000
Livello VI Lire 36.000 arretrati fino al 31/12/2000 216.000
Livello VI bis Lire 37.500 arretrati fino al 31/12/2000 225.000
Livello VII Lire 39.000 arretrati fino al 31/12/2000 234.000
Livello VII bis Lire 41.000 arretrati fino al 31/12/2000 246.000
Livello VIII Lire 43.000 arretrati fino al 31/12/2000 258.000
Livello IX Lire 47.000 arretrati fino al 31/12/2000 282.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V Lire 15.853.000 aumento a regime 1.080.000
Livello VI Lire 17.523.000 aumento a regime 1.152.000
Livello VI bis Lire 18.829.000 aumento a regime 1.206.000
Livello VII Lire 20.135.000 aumento a regime 1.260.000
Livello VII bis Lire 21.583.000 aumento a regime 1.320.000
Livello VIII Lire 23.031.000 aumento a regime 1.380.000
Livello IX Lire 26.363.000 aumento a regime 1.512.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art.41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999; n.254.
Articola 3
(Effetti dei nuovi stipendi)
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente provvedimento di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità , sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall'art.82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe; sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente provvedimento di concertazione, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento di concertazione, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente provvedimento di concertazione. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente provvedimento di concertazione si applica l'art.172 della legge 11 luglio 1980, n.312.
4, Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all’art.2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.
Articolo 4
(Indennità pensionabile)
1. Le misure dell'indennità pensionabile di cui all’art.44, comma 1; lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Tenente colonnello 1.240.000 aumento a regime 78.000
Maggiore 1.217.000 aumento a regime 77.000
Capitano 1.206.000 aumento a regime 76.000
Tenente 1.157.000 aumento a regime 74.000
Sottotenente 1.114.000 aumento a regime 71.000
Maresciallo Aiutante S.UPS.
e Maresciallo aiutante 1.178.000 aumento a regime 75.000
Maresciallo capo 1.125.000 aumento a regime 72.000
Maresciallo ordinario 1.085.000 aumento a regime 70.000
Maresciallo 1.044.000 aumento a regime 68.000
Brigadiere capo 1.080.000 aumento a regime 70.000
Brigadiere 1.007.000 aumento a regime 66.000
Vice brigadiere 1.001.000 aumento a regime 65.000
Appuntato scelto 899.000 aumento a regime 70.000
Appuntato 832.000 aumento a regime 85.000
Carabiniere scelto
e finanziere scelto 761.000 aumento a regime 81.000
Carabiniere e finanziere 700.000 aumento a regime 78.000
Articolo 5
(Assegno funzionale)
1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all'art.45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE |
19 ANNI DI SERVIZIO |
29 ANNI DI SERVIZIO |
A REGIME |
Maresciallo aiutante S.UPS. e maresciallo aiutante |
2.180.000 |
3.035.000 |
360.000 |
Maresciallo capo |
2.180.000 |
3.035.000 |
360.000 |
Maresciallo ordinario |
2.180.000 |
3.035.000 |
360.000 |
Maresciallo |
2.180.000 |
3.035.000 |
360.000 |
Brigadiere capo |
2.145.000 |
2.985.000 |
360.000 |
Brigadiere |
2.145.000 |
2.985.000 |
360.000 |
Vice brigadiere |
2.145000 |
2.985.000 |
360.000 |
Appuntato scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
360.000 |
Appuntato | <TD style="B