LA CONDANNA DELLA FRANCIA AVRA’ PRESTO UN ENORME IMPATTO ANCHE PER I FINANZIERI. NOSTRA INTERVISTA AL PROF. SACCUCCI, LEGALE DEI 400 RICORRENTI ALLA CORTE DI STRASBURGO CONTRO L’ITALIA

lunedì 10 novembre 2014

Il mese scorso la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sanzionato la Francia perché vieta ai militari d’oltralpe di costituire o aderire ad associazioni sindacali.

Il Prof. Saccucci, docente di Diritto internazionale alla Seconda Università di Napoli, patrocina quattrocento Finanzieri davanti la Corte di Strasburgo contro lo Stato italiano per il medesimo divieto. Gli abbiamo rivolto alcune domande per spiegare meglio ai nostri lettori la vicenda giudiziaria.

Prof. Saccucci, come valuta le recenti sentenze dei giudici di Strasburgo? Vi sono dei precedenti in tale ambito e potranno avere qualche conseguenza anche per le vicende italiane?

Si tratta di sentenze di enorme rilevanza in quanto, per la prima volta, la Corte europea ha affermato che il divieto assoluto di costituzione o adesione ad associazioni sindacali nell’ambito delle forze armate previsto dalla legislazione francese non è compatibile con il nucleo essenziale del diritto alla libertà di associazione sindacale tutelato dall’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A mio avviso, tali sentenze avranno dirette e rilevanti implicazioni anche per l’ordinamento italiano nel quale vige, per i corpi ad ordinamento militare, un divieto di esercizio della libertà sindacale analogo a quello già sanzionato dalla Corte europea rispetto alla Francia.

Le condanne francesi prendono origine da cause assai diverse rispetto quella che interessa i Finanzieri, la quale è assai particolare. Questo potrà influire sull'esito del ricorso?

Come in Francia anche nel nostro Paese gli organi di rappresentanza militare sono strutturalmente privi dei caratteri tipici di un’associazione sindacale, quali si ricavano dalla giurisprudenza di Strasburgo e dagli strumenti internazionali rilevanti in materia, e non possono, pertanto, considerarsi un mezzo sufficiente per garantire il nucleo essenziale della libertà sindacale. Non vi è motivo, dunque, per ritenere che il “caso italiano” presenti elementi differenziali significativi tali da giustificare una diversa pronuncia da parte della Corte rispetto a quella già resa a favore delle forze armate francesi.

Pare che ai militari francesi siano occorsi alcuni anni per giungere a questa vittoria giudiziaria. Può dirsi ora conclusa la loro vicenda? Per l'Italia quali potrebbero essere i tempi prevedibili?

È sempre difficile fare previsioni sui tempi giudiziari. In effetti, le sentenze della Corte europea, che ora dovranno trovare esecuzione in Francia, sono arrivate a diversi anni di distanza dalla proposizione dei ricorsi che risalgono al 2009 e al 2010. Tuttavia, confido che nel nostro caso i tempi della Corte saranno più rapidi, soprattutto in considerazione del fatto che essa si è già pronunciata su casi analoghi.

Ma lo Stato francese è obbligato ad adeguarsi alle pronunce di Strasburgo qualora diventino definitive? In caso contrario, quali sarebbero le conseguenze?

Certamente gli Stati membri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono obbligati ad adeguarsi alle sentenza definitive della Corte di Strasburgo, adottando quelle misure generali, anche di carattere legislativo, necessarie a rimuovere le cause della violazione. Ove ciò non accada, il Comitato dei Ministri, organo deputato al controllo dell’esecuzione delle sentenze, può adire la Corte europea affinché essa si pronunci  sul mancato adempimento. Se la Corte constata una violazione dell’obbligo di conformarsi alle proprie sentenze da parte dello Stato, essa rinvia il caso al Comitato affinché individui e adotti misure volte ad ottenere l’esecuzione della sentenza.

Professore, anche le cronache parlamentari ci hanno ormai abituato a sentir parlare sempre più spesso della Corte dei diritti umani: si pensi all'approvazione del cognome materno o all'indennizzo ai detenuti, tutti provvedimenti indotti da pronunce dei giudici di Strasburgo, chiamati ad intervenire sul diritto interno italiano. Crede che anche nel caso del divieto ai Finanzieri di costituirsi in sindacati il legislatore dovrà intervenire? Esistono altri strumenti interni o internazionali che possono essere utilizzati per tale scopo?

Come nei casi da lei richiamati, ove si giungesse ad una sentenza di accertamento della violazione del diritto alla libertà sindacale, il legislatore italiano dovrebbe adottare tutte le misure idonee a rimuovere quegli ostacoli presenti nell’ordinamento interno che non consentono di garantire il rispetto della Convenzione, così come interpretata dalla Corte europea. Nel caso di inerzia del legislatore, sarà la Corte costituzionale a dover rimuovere la norma interna che produce effetti insanabilmente contrari alla Convenzione.

Vero è che la stessa Corte costituzionale si è già pronunciata nel 1999 sulla questione, ritenendo legittimo il divieto di associazione sindacale in ambito militare, ma è vero anche che la Corte costituzionale non potrà astenersi dall’uniformarsi alle pronunce rese dalla Corte di Strasburgo, dichiarando l’incostituzionalità delle disposizioni del codice militare alla stregua del nuovo parametro offerto dall’art. 117, comma 1, Cost. Per questo motivo, siamo pronti a sollevare in ogni sede giudiziaria la relativa questione di costituzionalità che dovrà essere rimessa alla Consulta per un nuovo vaglio che tenga conto dei più recenti sviluppi della giurisprudenza europea al riguardo.

Inoltre, è nostra intenzione sollevare la medesima questione anche dinanzi al Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, cui è affidato il compito di garantire l’effettivo rispetto da parte degli Stati dei diritti garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici de 1966. Infatti, anche la giurisprudenza di tale organo in materia di libertà sindacale fornisce elementi univoci per affermare l’illegittimità del divieto assoluto di costituzione o partecipazione ad associazioni sindacali.

Ringraziamo il Prof. Saccucci per le risposte che cortesemente ci ha fornito.

S.S.

 


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