PUBBLICHIAMO LA BOZZA DI RIFORMA FRANCESE PER LA LIBERTA' D'ASSOCIAZIONE DEI MILITARI CHE IL PRESIDENTE HOLLANDE PRESENTERA' ENTRO LA PRIMAVERA 2015

martedì 23 dicembre 2014

Pubblichiamo il testo originale e la traduzione della bozza di riforma alla rappresentanza dei militari che il Presidente Hollande presenterà al Parlamento entro la prossima primavera.

Il progetto di legge è stato redatto dal Consigliere di Stato, Bernard Pêcheur, su incarico dell'Eliseo, come da notizie degli ultimi giorni.

L'ipotesi formulata sembra ricalcare la riforma attuata qualche anno fa in Spagna per la Guardia Civil e per le Forze armate iberiche.

 

DISEGNO DI LEGGE

SUL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI MILITARI

 

CAPITOLO I

DELLA CONDIZIONE MILITARE

 

Articolo 1

Dopo il terzo comma dell'articolo L. 4111-1 del codice della difesa è inserito il paragrafo che segue:

"La condizione militare comprende tutti gli obblighi e vincoli propri dello stato militare, nonché le garanzie e le compensazioni corrisposte dalla Nazione ai militari.

Essa comprende gli aspetti statutari, economici, sociali e culturali che potrebbero avere un’influenza sulla capacità di attrazione dei percorsi professionali e di carriera, la morale e le condizioni di vita dei soldati e dei loro familiari a carico, la situazione e l'ambiente professionale militare, il sostegno alle famiglie e ai feriti, nonché le condizioni degli eserciti e l'occupazione dopo l'esercizio della professione militare. »

 

CAPITOLO II

DEL DIRITTO D'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI MILITARI

 

Articolo 2

L'articolo L. 4121-4 del codice della difesa è modificato come segue:

1 Nel secondo comma, i termini "e l'adesione dei militari in servizio attivo alle associazioni professionali sono incompatibili" sono sostituite dalle parole  “è incompatibile”;

2. È inserito un terzo paragrafo: "I militari possono creare liberamente un'associazione professionale nazionale tra militari disciplinata dalle disposizioni del capo VI del presente titolo, nonché aderire e esercitarne la dirigenza. »

 

Articolo 3

Nel titolo II del libro I della parte IV del Codice della difesa, si è aggiunto un Capitolo VI che prevede:

 

CAPO VI

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI NAZIONALI DEI MILITARI

Sezione 1

Regime legale

 

Art. L. 4126-1. – Le associazioni professionali nazionali dei militari sono disciplinate da questo capitolo e, in quanto non in contrasto, dalle disposizioni del Titolo I la legge del 1 ° luglio 1901 relativa ai contratti associativi.

 

Art. L. 4126-2. - I. – Le associazioni professionali nazionali dei militari hanno la finalità di preservare e promuovere gli interessi dei militari riguardanti la condizione militare.

II. – Le associazioni professionali militari nazionali sono esclusivamente costituite da militari menzionati all'articolo L. 4111-2. Esse sono destinate a rappresentare, indipendentemente dal rango o sesso, i militari appartenenti a tutte le  forze armate e delle formazioni (nel senso di “raggruppamento”, organizzazione, formazione di tipo militare n.d.t.) collegate, o almeno una delle forze armate di cui all'articolo L. 3211-1 o una formazione collegata.

 

Art. L. 4126-3. - I. - Le associazioni professionali nazionali dei militari possono intervenire davanti ai tribunali competenti nei confronti di qualsiasi atto regolamentare relativo alla condizione militare e contro le decisioni individuali che ledono gli interessi collettivi della professione. Non possono chiedere l'annullamento delle misure organizzative delle forze armate e delle formazioni relative a meno che esse non ledano i diritti e le prerogative dei militari.

II. - Possono esercitare tutti i diritti riservati alle parti civili per quanto riguarda i fatti privi di legami con le operazioni concernenti le capacità militari.

 

Art. L. 4126-4. - Nessuna discriminazione può essere fatta tra i militari a causa della loro appartenenza o non appartenenza ad un’associazione professionale nazionale dei militari.

 

Art. L. 4126-5. - Un’associazione professionale nazionale dei militari deve avere la propria sede sociale in Francia.

“Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1 ° luglio 1901, ogni associazione professionale nazionale dei militari deve depositare il proprio statuto e l'elenco dei suoi amministratori al Ministro della Difesa per ottenere capacità giuridica.”

 

Art. L. 4126-6. - L'attività di un'associazione professionale nazionale dei militari non può minare i valori repubblicani e dei principi fondamentali dello stato militare

di cui i primi due paragrafi dell'articolo L. 4111-1 e gli obblighi degli articoli L. 4121-1 a L. 4121-5 e l'articolo L. 4122-1. Essa deve essere esercitata in condizioni compatibili con la realizzazione delle missioni e del servizio delle forze armate senza interferire nella preparazione e nello svolgimento delle operazioni.

Le associazioni sono soggette ad un rigoroso obbligo di indipendenza, con particolare riguardo al comando, ai partiti politici, alle confessioni religiose, ai sindacati e ai datori di lavoro, alle imprese e agli Stati esteri. Non possono costituire sindacati o federazioni se non tra loro stesse.

 

Art. L. 4126-7. - In caso di inadempienza di un’associazione professionale nazionale dei militari per le obbligazioni a cui è soggetta, l'autorità amministrativa competente può, dopo una richiesta di ingiunzione non riuscita, sollecitare un pronunciamento all'autorità giudiziaria una delle misure di cui all'articolo 7 della legge del 1 Luglio, 1901.

 

 

Sezione 2

Le associazioni professionali nazionali rappresentative dei militari

 

Art. L. 4126-8. - I. - Possono essere riconosciute rappresentative le associazioni professionali nazionali dei militari che soddisfano le seguenti condizioni:

1. Il rispetto degli obblighi di cui al punto 1 del presente capitolo;

2. La trasparenza finanziaria;

3. Un’anzianità minima di un anno dalle formalità previste al secondo comma dell'articolo L. 4126-5.

La rappresentatività delle associazioni professionali nazionali dei militari è valutata nel settore professionale in questione, a seconda dei casi, al Consiglio Superiore della funzione militare o al consiglio della funzione militare (paragonabili al CoCeR italiano n.d.t.), tenendo conto della loro influenza e rappresentatività, misurata in termini di numero dei soci, della diversità di gradi e funzioni rappresentate, nonché dei contributi ricevuti.

II. - L'elenco delle associazioni rappresentative è fissato, a seconda dei casi, per ordine del ministro della difesa o dell’interno. E’ aggiornato almeno ogni quattro anni.

 

Art. L. 4126-9. - I. - Le associazioni professionali nazionali dei militari rappresentative hanno diritto a partecipare nel loro campo professionale, alle discussioni organizzate a livello nazionale dai ministri della difesa e degli interni, nonché dalle autorità militari, su tutte le questioni generali relative alla vita militare.

Esse sono chiamate a esprimersi ogni anno davanti all’Alto comitato di valutazione

della condizione di militare. Possono chiedere di essere ascoltate dallo stesso su qualsiasi questione di interesse generale alla condizione militare.

II. - Nella relazione annuale di cui all'articolo L. 4111-1, l'Ufficio del Comitato di valutazione della condizione militare porta una valutazione della qualità del dialogo organizzato a livello a nazionale con le associazioni rappresentative.

 

Art. L. 4126-10. - Un decreto del Consiglio di Stato stabilisce il modo in cui le associazioni professionali nazionali rappresentative di tutte le forze armate e delle relative formazioni sono rappresentate negli organi deliberanti delle  istituzioni pubbliche di cui agli articoli L. 3414-2, L. 3419-3 e L. 3422-1 e associate alla gestione dei fondi previdenziali di cui all'articolo L. 4123-5.

 

Sezione 3

Disposizioni varie

 

Art. L. 4126-11. - Le condizioni di applicazione del presente capitolo sono fissate per decreto del Consiglio di Stato. Questo decreto stabilisce:

1. Le disposizioni per la trasparenza finanziaria di cui 2 dell'articolo L. 4126-8 e, se del caso, la o le soglie espresse come percentuale di partecipanti relativi ai militari effettivi nel settore professionale, in base alle quali un'associazione può essere riconosciuta come rappresentativa;

2. La frequenza di aggiornamento dell'elenco di cui alla sezione II dell'articolo L. 4126-8;

3. Le strutture che possono essere concesse ad associazioni, eventualmente secondo la loro rappresentatività, per consentire loro di operare nelle condizioni previste agli articoli L. 4126-2, 4126-3 L., L. 4126-6 e L. 4126-8 a L. 4126-10. »

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 4

 

L'articolo L. 4124-1 del codice della difesa è modificato come segue:

1. Il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il Consiglio Supremo della funzione militare esprime il suo parere su questioni di carattere generale relative alla condizione militare. Deve essere sentito per la modifica di questo libro e relativi regolamenti di attuazione, con portata statutaria.”

2. Nel terzo comma, le parole "procedono ugualmente ad un primo studio dei temi all'ordine del giorno del Consiglio supremo della funzione militare "sono soppresse;

3. Il sesto comma è sostituito dal seguente:

"le associazioni professionali nazionali dei militari riconosciute rappresentative in tutte le forze armate e nelle formazioni correlate sono rappresentate nel limite di un terzo dei seggi del Consiglio supremo della funzione militare. Le associazioni professionali nazionali dei militari rappresentative nel campo della forza armata o formazione collegata possono essere rappresentate nel consiglio della corrispondente funzione militare.”

 

Articolo 5

Nel quinto comma dell'articolo L. 4138-8 del codice della difesa è aggiunta la seguente frase:

"Può inoltre, per tutta la durata del distacco, aderire liberamente a un'organizzazione sindacale.”

 

Articolo 6

Nel primo comma dell'articolo 199 quater C del codice generale delle imposte, dopo le parole "del Codice del lavoro" sono aggiunte le parole ", nonché le associazioni professionali Nazionali dei militari rappresentative ai sensi dell'articolo L. 4126-8 del codice della difesa ".

 

Articolo 7

Il sesto comma dell'articolo L. 4124-1 del codice della difesa nella versione di cui all'articolo 4, entra in vigore alla data fissata dal decreto del Consiglio di Stato e, al più tardi, diciotto mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

 

Articolo 8

Le disposizioni della presente legge si applicano a Mayotte, Isole Wallis e Futuna nella Polinesia francese, Nuova Caledonia e nelle Terre australi e antartiche francesi.

 

(traduzione di L.B. e S.S.)

 

 


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