ANCORA UNA DECISIONE FAVOREVOLE AI FINANZIERI TRASFERITI PRIMA DEL 2012 A SEGUITO DI SOPPRESSIONE DEL REPARTO (Consiglio di Stato)
N. 05553/2014REG.PROV.COLL.
N. 06915/2013 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6915 del 2013, proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
********************, rappresentati e difesi dall’avvocato ************;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 183/2013, resa tra le parti e concernente: indennità di trasferimento;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Aiello e l’avvocato **************;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 276 del 2012, proposto collettivamente dagli odierni quattro appellati – tutti appartenenti al Corpo militare della Guardia di Finanza sino alla fine dell’anno 2011 in servizio presso la Tenenza di Prato alla Drava, i quali, in seguito alla soppressione di detta Tenenza, disposta per sopravvenute esigenze operative dal Comando generale della Guardia di Finanza con determinazione del 30 novembre 2011, avevano presentato domande di trasferimento indicando quale sede gradita la Compagnia di Brunico (domande, accolte in data 21 dicembre 2011) – avverso altrettanti provvedimenti del 26 settembre 2012, con i quali l’Amministrazione di appartenenza aveva respinto le loro istanze di riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento di cui agli artt. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, e 37, comma 5, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Il diniego si basava sul rilievo che i trasferimenti in oggetto non potevano qualificarsi alla stregua di trasferimenti ‘di autorità’ ai sensi della citata normativa, poiché la dichiarazione di gradimento implicava l’accettazione della propria disponibilità al trasferimento a domanda, incompatibile con la configurabilità di un trasferimento d’ufficio.
L’adìto T.r.g.a. accoglieva il ricorso sul presupposto che i ricorrenti avevano presentato domanda di trasferimento su sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista della soppressione della Tenenza di Prato alla Drava, a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando generale del Trentino Alto Adige, con la conseguenza che ad essi non poteva ritenersi precluso il riconoscimento dei benefici collegati al trasferimento d’ufficio, essendo il trasferimento avvenuto non già per libera scelta dei militari, ma su sollecitazione dell’Amministrazione di appartenenza, nel prevalente interesse di quest’ultima. Il T.r.g.a. annullava pertanto gli impugnati provvedimenti e condannava l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell’indennità in questione, oltre agli accessori di legge.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, censurando l’erronea valutazione dei presupposti di fatto nonché l’erronea applicazione dell’art. 1 l. n. 86 del 2001, in particolare sostenendo che le istanze degli originari ricorrenti non rappresenterebbero mere generiche dichiarazioni di disponibilità, bensì manifestazioni di volontà aventi ad oggetto l’accettazione del trasferimento quale «movimento a domanda, con tutte le relative conseguenze anche di carattere economico».
L’Amministrazione appellante chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Si costituivano in giudizio gli appellati, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
4. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
La questione centrale della presente controversia si risolve nel quesito, se al militare, il quale, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione, spetti, o meno, il diritto all’indennità di trasferimento ‘di autorità’ di cui all’art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
Rileva il Collegio, in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v., per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis, che testualmente recita: «L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».
Infatti, nella nuova disposizione – introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228 del 2012 – non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – analoga a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica; cfr. al riguardo, per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).
Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.
Deve quindi ritenersi, argomentando e contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento ‘di autorità’ spettasse – nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) –, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento.
Ne deriva che, collocandosi i trasferimenti de quibus in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina normativa, gli stessi restano assoggettati alla vecchia disciplina che, per quanto sopra esposto, riconosceva l’indennità di trasferimento ‘di autorità’ anche nei casi di trasferimento per soppressione del reparto di appartenenza, a prescindere dal gradimento, o meno, espresso dal militare in ordine alla nuova sede.
Per le esposte ragioni, in reiezione dell’appello interposto dall’Amministrazione, s’impone la conferma dell’appellata sentenza.
6. Considerato che la presente pronuncia trae argomento decisivo da una normativa intervenuta medio tempore, sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 6915 del 2013), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014,