OBBLIGO DI TRASMETTERE ALLA SCALA GERARCHICA LE NOTIZIE RELATIVE ALL'INOLTRO DELLE INFORMATIVE DI REATO - I PASSAGGI NODALI DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BARI
OBBLIGO DI TRASMETTERE ALLA SCALA GERARCHICA LE NOTIZIE RELATIVE ALL'INOLTRO DELLE INFORMATIVE DI REATO - I PASSAGGI NODALI DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BARI
“(…)Ritiene questo Procuratore della Repubblica che l'intervento normativo dell'Esecutivo abbia leso prerogative di rango costituzionale pertinenti all'Autorità Giudiziaria requirente, con riferimento al principio di obbligatorietà dell'azione penale, ex art. 112 Cost., cui il segreto investigativo strettamente inerisce, nonché in relazione alla statuizione della diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria affermata dall'art. 109 Carta e che, per la rimozione dall'ordinamento della disposizione che contempla la trasmissione di notizie circa le informative di reato ai vertici gerarchici, ad opera delle Forze di polizia, al dichiarato fine di rafforzare interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, non vi sia altro rimedio esperibile che il ricorso a codesta Corte per conflitto di attribuzione. (…)
La norma dell'art. 18, comma 5 è viziata da eccesso di delega.
(…) con l'art. 18, 5° comma, del decreto legislativo n. 177/2016 si è introdotta, a carico dei responsabili di ciascun presidio di polizia, una comunicazione in via gerarchica dell'avvenuto inoltro della notitia criminis all'A.G., che potrebbe collidere con talune delle regole fondamentali che disciplinano il sistema processual penalistico vigente, come proiezione di precisi precetti costituzionali in ordine al principio di obbligatorietà dell'azione penale ed allo statuto del pubblico ministero e della polizia giudiziaria».(…)
La norma è stata adottata in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. Al riguardo pare sufficiente richiamare il giudizio espresso dal CSM (nella citata delibera 15 giugno 2017, che in parte evoca la precedente del 23 luglio 2009 - parere sul d.d.l. n. 1440/S-): «...non sfugge... il nesso strumentale sussistente tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'art. 112 Cost., e la direttiva della disponibilità diretta della polizia giudiziaria in favore dell'autorità giudiziaria...»; si è asserito altresì che «Il principio espresso dall'art. 112 garantisce tra l'altro, secondo l'unanime insegnamento dottrinale, l'indipendenza funzionale del pubblico ministero da ogni altro potere e in particolare dal potere esecutivo...»; si è osservato ancora che «... è chiaro che, nonostante l'indipendenza di status del P.M. e il correlato obbligo di procedere di fronte a ogni notizia di reato, il principio di obbligatorietà dell'azione penale potrebbe essere sostanzialmente eluso dalla concreta organizzazione della polizia giudiziaria, perché quest'ultima - in quanto principale fonte di cognizione delle notitiae criminis, fondamentale strumento di indagine e organo esecutivo dei provvedimenti giudiziari in materia penale - rappresenta la "chiave di volta" dell'intero sistema dell'azione penale... »; si è precisato poi che «è ... evidente che ... «per quanto efficiente un sistema repressivo penale possa risultare, è del tutto normale che gran parte dei reati commessi (...) rimangano impuniti e che la determinazione dei reati che debbano restare impuniti dipenda, oltre che dal caso e dalla capacità degli autori di non farsi scoprire, soprattutto dalle scelte di politica giudiziaria compiute dagli organi di polizia giudiziaria e da chi li dirige», pertanto chi gestisce la polizia giudiziaria può condizionarne l'iniziativa determinando un rafforzamento della sua dipendenza dal potere esecutivo...» e si è aggiunto infine che «Gli organi di polizia giudiziaria, ...nelle loro diverse articolazioni, integrano strutture gerarchicamente dipendenti dal Governo, ragion per cui essi stessi non sono assistiti dalle garanzie di autonomia e indipendenza che caratterizzano, invece, gli uffici del pubblico ministero».
(…) la comunicazione in via gerarchica delle informazioni, prevista dalla legge senza alcun filtro o controllo del P.M. precedente, rivolte fra l'altro anche a soggetti che non rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e che, per la loro posizione apicale, vedono particolarmente stretto il rapporto di dipendenza organica dalle articolazioni potere esecutivo, appare non essere in linea con le prerogative riconosciute al pubblico ministero nell'esercizio dell'attività d'indagine, giacché le stesse sono portate a conoscenza di soggetti esterni al perimetro dell'indagine stessa, e non per determinazione autonoma del magistrato (come pure può accadere per le necessità organizzative o logistiche delle indagini), ma per vincolo di legge, con il rischio che ne consegue di possibili interferenze nell'esercizio dell'azione penale. Per altro, ma non minore, verso non v'è dubbio che anche il menzionato obbligo del segreto investigativo sia strumentale all'attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'efficacia della risposta giurisdizionale e dell'uguale soggezione dei cittadini alla legge».
P.Q.M.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari chiede che codesta Corte costituzionale, dichiarato ammissibile il conflitto, dichiari che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri, poiché incompetente alla luce dei disposti degli articoli 112 e 109 Costituzione, adottare, in violazione di dette norme della Carta costituzionale, le disposizioni dell'art. 18, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui prevedono che:
" al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale".
Chiede, conseguentemente, che la Corte voglia annullare dette disposizioni.
Ordina trasmettersi il presente ricorso alla Corte costituzionale e la notifica del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.”
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