INIZIATIVE DE LA RETE LEGALE: VINTI I RICORSI COLLETTIVI AL TAR PIEMONTE N. 673/2012 E 371/2013 SUL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALLA LEGGE 86/2001 PER I TRASFERIMENTI (APPARENTEMENTE "A DOMANDA") CONSEGUENTI ALLA SOPPRESSIONE DI REPARTI GDF
Siamo lieti di comunicare che il Tar Piemonte, con le sentenze di accoglimento che pubblichiamo in allegato, ha deciso i ricorsi collettivi n. 673/2012 e n. 317/2013 avviati su iniziativa de La Rete Legale (http://www.laretelegale.it/news.php?id_news=52) in merito ai trasferimenti, apparentemente "a domanda", conseguenti alla soppressione di reparti della Guardia di finanza per i quali era stata negata dall'Amministrazione l'applicabilità delle indennità previste dalla legge n.86/2001 (in precedenza, legge 100).
Si ricorderà che la questione centrale era se la possibilità, concessa ai militari in forza a reparti che l’Amministrazione aveva deciso di chiudere, di indicare una sede di gradimento potesse trasformare i movimenti da trasferimenti d’autorità a trasferimenti a domanda e se quindi si potesse negare la corresponsione delle indennità della legge n. 86.
Il TAR ha riconosciuto che i trasferimenti erano conseguenti a scelte organizzative della Guardia di finanza e che i militari non avevano la possibilità di permanere nelle sedi di appartenenza. Di conseguenza, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento di tutte le somme dovute.
Il Giudice ha anche preso in considerazione la questione del “reparto limitrofo” precisando che l’art.1, comma 163 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha escluso le indennità e i rimborsi di cui si tratta per il personale trasferito in reparti confinanti a quelli soppressi, anche se distanti più di dieci chilometri) è disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e quindi non si poteva applicare ai due ricorsi decisi in quanto i movimenti sono stati antecedenti a tale data.
LA RETE LEGALE
Sentenza TAR Piemonte n. 1036/2015 Ricorso n. 673/2012
Sentenza TAR Piemonte n. 944/2015 Ricorso n. 371/2013